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Attività deliberativa della Commissione

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 108-113)

26. Trasporto Ferroviario e Appalti Ferroviari

26.3. Attività deliberativa della Commissione

Il riferito quadro di sostanziale correttezza delle relazioni sindacali è alla base – nel periodo considerato – dello scarso numero di procedimenti di valutazione: un unico caso ha condotto all’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti della Società Trenitalia, per tardiva comunicazione dello sciopero all’utenza. Il caso merita di essere segnalato perché origina dalla sovrapposizione di più proclamazioni di scioperi in successione, a livello regionale e nazionale, e dalle revoche, conseguenti agli interventi della Commissione.

La vicenda ha avuto inizio con la denuncia delle Segreterie regionali del Piemonte delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Ugl Trasporti e Orsa, avente ad oggetto la mancata comunicazione all’utenza, da parte della Società Trenitalia, di uno sciopero proclamato per l’11 aprile 2014, riguardante il personale mobile della Direzione Trasporto Regionale di Trenitalia Piemonte e Valle d’Aosta, il personale della Divisione Cargo di Trenitalia Piemonte e tutto il personale della Divisione passeggeri Long Haul IMCC di Torino.

La Commissione ha, preliminarmente, segnalato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali sono tenute a dare comunicazione agli utenti, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi da garantire nel corso dell’astensione dal lavoro. Tuttavia, l’Azienda, sotto la sua esclusiva responsabilità, può effettuare una valutazione prognostica, in ordine all’eventuale modesto impatto dello sciopero, e, conseguentemente, omettere il predetto adempimento, con ogni conseguenza sanzionatoria, nell’ipotesi in cui tale valutazione non si riveli corretta.

Dopo l’effettuazione dello sciopero, riscontrando la nota della Commissione, le medesime Organizzazioni sindacali comunicavano che la percentuale dei treni soppressi, per effetto dello sciopero, risultava essere superiore al 95% e chiedeva l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

All’esito degli accertamenti istruttori, l’Autorità ha deliberato l’apertura del procedimento nei confronti dell’Azienda, sul presupposto che l’informazione preventiva imposta alle amministrazioni ed alle imprese erogatrici del servizio essenziale ha la palese funzione di porre gli utenti in condizione di contenere i disagi derivanti dallo sciopero, con la dovuta precisione e completezza, programmandosi in base ai servizi garantiti ed ai servizi alternativi.

sciopero regionale del Piemonte si inseriva in un contesto particolarmente complesso, a causa della proclamazione, da parte di altre Organizzazioni sindacali, di un successivo sciopero riguardante il medesimo bacino d’utenza e di cinque scioperi nazionali per il 12 e 13 aprile 2014, da cui derivavano violazioni della regola della rarefazione, segnalate, ai diversi destinatari interessati, dalla Commissione. Consolidatosi il calendario degli scioperi, sulla base dell’adeguamento ai provvedimenti della Commissione, in relazione agli aggiornamenti pervenuti dalle Organizzazioni sindacali proclamanti, Trenitalia si era adoperata per fornire un’informazione il più possibile adeguata e tempestiva; in particolare, con riferimento allo sciopero dell’11 aprile 2014, proclamato dalle Segreterie regionali del Piemonte delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Ugl Trasporti, Orsa, la comunicazione all’utenza era già stata puntualmente fornita in data 6 aprile 2014 e, quindi, nei termini previsti dalla legge; la comunicazione della revoca dello sciopero, intervenuta, da parte delle Segreterie regionali del Piemonte delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti e Fast Ferrovie, in data 7 aprile 2014, era stata resa l’8 aprile 2014 in maniera impropria, ossia genericamente formulata nel titolo; tuttavia, la Società, verificata la possibile equivoca interpretazione del comunicato di revoca dell’8 aprile 2014 - che non escludeva il rischio di informazioni fuorvianti per l’utenza, indotta a ritenere che tutti gli scioperi del trasporto regionale fossero stati revocati, - aveva fornito adeguata rettifica nella giornata immediatamente successiva, con un apposito comunicato stampa; l’informativa all’utenza veniva fornita in maniera puntuale nel testo del comunicato, ove veniva specificato che la revoca era da riferirsi ai soli soggetti Filt Cgil, Uiltrasporti, Fast Ferrovie; infine, la struttura territoriale media di Trenitalia, considerata la complessità del contesto, aveva ulteriormente precisato, in data 9 aprile 2014, che lo sciopero delle Segreterie regionali di Fit Cisl, Ugl Trasporti, Orsa Piemonte, proclamato per l’11 aprile 2014, non avrebbe comportato modifiche alla circolazione dei treni della lunga percorrenza, ma avrebbe potuto comportare cancellazioni o variazioni sui treni regionali.

Alla luce del complesso contesto di riferimento e della circostanza che nella giornata immediatamente successiva, l’Azienda aveva provveduto a rettificare il comunicato, elaborando corrette ed esaurienti informazioni, la Commissione ha considerato la inadeguata comunicazione dell’Azienda addebitabile ad un errore scusabile, rinvenendo la buona fede dell’Azienda nella immediata rettifica, disposta per rimuovere possibili effetti pregiudizievoli. Conseguentemente, l’Autorità con deliberazione n. 14/309 del 21 luglio 2014, ha archiviato il procedimento considerando non sussistenti i presupposti per una valutazione negativa; pur tuttavia, ha invitato, per il futuro, la Società Trenitalia ad un’applicazione rigorosa della normativa legale e regolamentare, con particolare riferimento all’obbligo di garantire una corretta e puntuale informazione all’utenza, al fine di evitare ogni possibile

rischio di pregiudizio dei diritti costituzionalmente garantiti, connessi all’erogazione del servizio di trasporto ferroviario.

Nel periodo considerato, la Commissione ha operato anche esprimendo il proprio giudizio valutativo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990.

L’intervento è stato richiesto dalla Società Trenord, che da anni opera nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia e nel settore Lunga Percorrenza sulla direttrice Bologna - Brennero e sulla direttrice Venezia - Tarvisio.

In data 24 gennaio 2012, l’Azienda e le Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal, Orsa Ferrovie, Fast Ferrovie e Ugl Trasporti hanno sottoscritto un Protocollo transitorio sulle relazioni industriali.

Nell’ambito del predetto Protocollo, le parti sociali hanno stabilito che, a partire dalla data del 1° aprile 2012, con riferimento alle procedure, alle modalità e, più in generale, alla normativa attinente all’esercizio del diritto di sciopero, la Trenord s.r.l. avrebbe applicato al proprio personale la regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario, come prevista, per le Società del Gruppo FSI, dall’Accordo del 23 novembre 1999, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo personale fosse impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario a lunga percorrenza.

Con particolare riferimento al settore Lunga Percorrenza, la Società Trenord e le Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Faisa Cisal, Fast Ferrovie hanno sottoscritto, in data 28 febbraio 2012, un Accordo, avente ad oggetto i servizi minimi da garantire in caso di sciopero nel servizio di Lunga Percorrenza gestito da Trenord sull’Asse del Brennero, che si inserisce nel Protocollo transitorio sulle relazioni industriali del 24 gennaio 2012.

Nel suddetto Accordo, le parti hanno confermato di recepire, per il settore Lunga Percorrenza, la disciplina contrattuale vigente nel settore del trasporto ferroviario, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, avuto riguardo alla specificità del servizio di Lunga Percorrenza, al fine di contemperare il diritto alla mobilità dei viaggiatori sulle tratte internazionali interessate dal servizio aziendale, tenendo anche conto dell’ottimizzazione dell’utilizzo del materiale rotabile e delle esigenze dei dipendenti a raggiungere le località di inizio attività e di rientro nelle sedi di appartenenza, le parti hanno convenuto, nei casi di scioperi proclamati per 24 ore, di garantire il servizio di una coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale - Brennero (EC 84-85), con partenza e arrivo da e per la stazione di Bologna Centrale, ferma restando la possibilità di rivedere, previo accordo, la quota di servizi minimi, a fronte di una significativa variazione della produzione aziendale.

In data 4 luglio 2012, la Società Trenord siglava, altresì, con le Segreterie nazionali e regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Fast Confsal e Faisa Cisal, l’Accordo di Armonizzazione e Confluenza al CCNL Unico della Mobilità - Attività Ferroviarie, che uniforma il trattamento economico e normativo di tutto il personale.

A seguito dell’ampliamento del servizio aziendale di Lunga Percorrenza sull’Asse del Tarvisio, Trenord S.r.l. e le Segreterie regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Fast Confsal e Faisa Cisal hanno sottoscritto l’Accordo del 3 luglio 2014, avente ad oggetto la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, in caso di sciopero nel servizio di Lunga Percorrenza gestito dalla Società sulla tratta Venezia – Tarvisio. Tale ultimo Accordo prevede l’obbligo di garantire, come servizi minimi nel settore Lunga Percorrenza, oltre alla coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale – Brennero, anche una coppia di treni notturni Euronight sulla direttrice Venezia – Tarvisio (EN 236/237).

Il procedimento valutativo della Commissione è stato formalmente avviato con la richiesta formulata dall’Azienda, in data 8 settembre 2014, e la contestuale trasmissione di copia degli Accordi del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014.

La Commissione ha ritenuto opportuna un preliminare audizione con l’Azienda, allo scopo di acquisire ogni dettaglio tecnico, in merito ai servizi minimi da garantire in caso di sciopero, utile ai fini della valutazione dei relativi Accordi. Quindi, si è dato seguito alla procedura prevista dalla legge, previo coinvolgimento delle Associazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, per l’acquisizione del prescritto parere.

In sede valutativa, la Commissione ha considerato che, con la sottoscrizione del Protocollo transitorio sulle relazioni industriali del 24 gennaio 2012, l’Azienda e le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno concordato di estendere ai dipendenti della Società Trenord la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero contenuta nell’Accordo sottoscritto il 23 novembre 1999 per il personale della Società FSI, già valutato idoneo dall’Autorità.

Inoltre, è stato osservato che, anche per quanto attiene le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel servizio Lunga Percorrenza, le parti, con gli Accordi aziendali del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, hanno recepito lo schema tracciato nella disciplina contrattuale vigente nel settore del trasporto ferroviario, prevedendo l’obbligo di assicurare la circolazione di una coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale – Brennero, e di una coppia di treni notturni Euronight sulla direttrice Venezia – Tarvisio. In particolare, la coppia di treni da far circolare sul Servizio Asse del Brennero è stata individuata con riguardo all’importanza dei collegamenti sistemici che la stessa garantisce; mentre, con

riferimento alla coppia di treni notturni Euronight, da garantire sul Servizio Asse del Tarvisio, è stato rispettato il livello di servizio minimo garantito dal precedente gestore del servizio (Trenitalia S.p.A.), cui la Società Trenord è subentrata dal 15 giugno 2014.

Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che, riproducendo gli Accordi sottoposti alla propria valutazione le medesime garanzie di tutela del diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, previste dall’Accordo relativo al settore del trasporto ferroviario del 23 novembre 1999 e dai successivi Accordi integrativi, si potessero confermare le considerazioni già espresse, in sede di valutazione di idoneità di tali ultime regolamentazioni pattizie (delibere n. 45-9.1 del 3.02.2000; n. 101 del 13.09.2001; n. 149 del 29.11.2001).

Sulla base di queste considerazioni, con la deliberazione n. 14/461, del 24 novembre 2014, l’Autorità di garanzia ha valutato idonei, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, gli Accordi aziendali, del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di scioperi nel settore Lunga Percorrenza, sottoscritti dalla Società Trenord e dalle Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Fast e Faisa.

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 108-113)