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Valutazione di Codici di autoregolamentazione. Dottori Commercialisti ed Esperti

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 40-44)

10. Istituti di Vigilanza

11.2. Valutazione di Codici di autoregolamentazione. Dottori Commercialisti ed Esperti

Con delibera n. 14/315, del 28 luglio 2014, la Commissione di garanzia ha valutato l’idoneità del Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, adottato, in data 2 luglio 2014, dalle Associazioni Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec, Unico, e testo pubblicato in G.U. n. 185 dell’11 agosto 2014.

Anche in occasione della valutazione di idoneità del Codice di autoregolamentazione dei Commercialisti, l’Autorità ha dovuto determinare se l’attività svolta dagli stessi fosse o meno un servizio pubblico essenziale e, conseguentemente, se fosse assoggettabile alla relativa disciplina in materia di sciopero.

Invero, gli stessi professionisti hanno fornito, nella relazione illustrativa di accompagnamento al Codice, elementi che, oltre al richiamato orientamento della Commissione in tema assoggettamento alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali del personale dipendente delle società di riscossione, hanno supportato l’Autorità nel ritenere che, tale disciplina, fosse applicabile anche alle attività svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Infatti, la Commissione ha recepito il concetto secondo il quale: “il dovere tributario, pur non espressamente contemplato nella elencazione di cui all’articolo 1 della L. 146/90, rappresenta premessa e condizione istituzionale della garanzia dei diritti costituzionali della persona. Da tempo, la dottrina costituzionalistica ha valutato il rilievo e l’incidenza dell’adempimento dei doveri costituzionali ai fini della garanzia dei diritti di libertà della persona, espressamente ricompresi nella legge n. 146, nella protezione specifica rappresentata dalla regolazione del diritto di sciopero. É ormai appurato che l’ordinato svolgimento della vita delle istituzioni e il godimento dei diritti della persona, e tanto più dei diritti a prestazione, richiede il corrispettivo adempimento dei doveri costituzionali. Questa interrelazione tra diritti e doveri costituzionali, che è di tutta evidenza testuale già nell’art. 2 della Costituzione, è stata altresì apprezzata dalla giurisprudenza costituzionale, specie in recentissime pronunce, in cui è stato ribadita l’impossibilità di separare, nel sistema costituzionale, la pretesa alla protezione dei diritti dal corrispettivo adempimento dei doveri costituzionali (Colapietro)”.

A questo, va aggiunto che l’Amministrazione della Giustizia coinvolge in numerosi casi l’attività dei Dottori Commercialisti, sia nella loro attività di consulenza tecnica e di asseverazione a beneficio delle Procure e dei Tribunali, sia nelle attività da essi svolte nelle procedure esecutive individuali e concorsuali.

Inoltre, è stato considerato che gli stessi professionisti svolgono funzioni di rappresentanza davanti agli organi della Giurisdizione tributaria.

Tutte le precedenti considerazioni hanno, pertanto, portato a concludere per l’assoggettamento delle attività svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Nella successiva fase di valutazione di merito del Codice presentato, l’Autorità ha, quindi, formulato alcune osservazioni alle Associazioni proponenti.

In particolare, come nel caso dei Consulenti del Lavoro, la Commissione ha richiesto, alle Associazioni di categoria, l’introduzione di una clausola di salvaguardia relativamente alle prestazioni indispensabili ovvero ha proposto di inserire la stessa formula già adottata dai Consulenti del Lavoro ovvero garantire lo svolgimento di “tutte quelle prestazioni, con scadenze predefinite, il cui mancato adempimento possa comportare, da parte delle Autorità competenti, l’irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo a carico dei contribuenti”.

Le Associazioni, invero, hanno obiettato che una tale formulazione avrebbe comportato un’eccessiva compressione dell’esercizio del diritto di sciopero, atteso che, in tal modo, l’astensione rimarrebbe, di fatto, priva di reali effetti.

A sostegno delle proprie argomentazioni le predette Associazioni, hanno, infatti, sostenuto che:

di acquisire la documentazione necessaria al fine di poter adempiere autonomamente con modalità alternative (es: il cliente potrà richiedere al professionista, per tempo, l’elaborazione del modello F24 e pagare a scadenza autonomamente);

- Non sussiste alcun analogo precedente, con riferimento alla clausola finale, in

altre discipline di settore (quale il credito, “che pure è astrattamente idoneo ad impedire al contribuente l’adempimento degli obblighi tributari”) o Codici di altre categorie di professionisti (Avvocati);

- “È nella natura dello sciopero comportare un affievolimento della pienezza dei

diritti e delle situazioni giuridiche di vantaggio di terzi: una natura che era certamente ben chiara al Costituente quando ha ritenuto di elevare lo sciopero a diritto costituzionalmente garantito”;

- Anche in ambito penalistico, copiosa giurisprudenza ha affermato come lo

sciopero altrui costituisca causa di forza maggiore ai fini dell’esclusione della sanzione penale per ritardato adempimento ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472, del 1997. Pertanto, sarebbe logico ipotizzare che, in caso di legittima astensione del professionista, possa sorgere, per il contribuente, “un’impossibilità sopravvenuta temporanea di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1256, comma 2 del Cod. Civ.)”;

- Il pregiudizio per l’erario sarebbe alquanto modesto, compensato, peraltro,

dalla corresponsione degli interessi legali maturati nel periodo di astensione (che in ogni caso, non supererebbe i 3 giorni);

- Esisterebbe sempre la possibilità, qualora sussista la concreta possibilità di

minaccia per la stabilità dei conti pubblici, di attivare il potere di precettazione da parte dell’autorità preposta;

- L’articolo 9 dello Statuto dei contribuenti disciplina già, per cause di forza

maggiore, l’istituto della “rimessione in termini del contribuente” .

Pertanto, la Commissione ha ritenuto di poter condividere le argomentazioni così motivatamente esposte e, conseguentemente, di poter valutare idoneo il nuovo Codice di autoregolamentazione presentato in data 2 luglio 2014, in quanto lo stesso assolve alle esigenze di contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero dei dottori commercialisti ed esperti contabili e i diritti costituzionalmente garantiti degli utenti, riducendo al minimo i disagi per l’utenza in occasione delle astensioni dalle attività dei professionisti.

Infine, in relazione al contenuto del Codice valutato idoneo, appare opportuna una breve sintesi delle principali disposizioni in esso contenute.

L’articolo 2 del menzionato Codice, rubricato come “Proclamazione e durata delle astensioni”, prevede che il termine minimo di preavviso per ogni astensione non sia inferiore a 15 giorni; che vi sia un preavviso massimo tra proclamazione ed

effettuazione dell’astensione, fissato in 60 giorni; che la durata massima dell’azione collettiva sia di 8 giorni; che tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

L’articolo 3 del Codice, rubricato come “Comunicazione preventiva alla clientela”, introduce un elemento nuovo nel panorama dei Codici di autoregolamentazione ovvero l’obbligo, per il professionista che intende aderire all’astensione collettiva proclamata, di avvisare la propria clientela, con i mezzi più idonei, entro dieci giorni dall’inizio dell’astensione.

L’articolo 4 del Codice, rubricato come “Effetti dell’astensione”, evidenzia tutte le attività dalle quali i Commercialisti ed Esperti Contabili possono astenersi in occasione delle azioni collettive poste in essere.

L’articolo 5 del Codice, rubricato come “Prestazioni indispensabili”, risulta essere di particolare rilievo in quanto elenca, analiticamente, le attività che, in ogni caso, devono essere garantite anche durante l’astensione proclamata: 1) orario minimo di apertura non inferiore alle 2 (due) ore giornaliere, comunicate nelle modalità di cui all’art. 3; 2) predisposizione e consegna delle buste paga; 3) predisposizione e consegna al cliente del modello F24, per il pagamento dei tributi o contributi, quando richiesto ai fini del pagamento in forma autonoma; 4) predisposizione e consegna al cliente delle dichiarazioni fiscali e tributarie, quando richiesto ai fini della presentazione in forma autonoma; 5) assistenza, predisposizione e consegna di documentazione in caso di accesso di organi ispettivi per accertamenti fiscali e tributari, o di deleghe dell’Autorità Giudiziaria, in procedimenti penali e di prevenzione, in procedimenti civili e amministrativi; 6) rispetto dei termini perentori prescritti nell’ambito dei procedimenti tributari o civili in merito all’attività di attestazione o in presenza di concordati.

12. Magistrati

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 40-44)