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Le delibere di orientamento, di indirizzo, di invito e l’attività consultiva della

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 89-93)

25. Trasporto Aereo

25.5. Le delibere di orientamento, di indirizzo, di invito e l’attività consultiva della

Nel corso del 2014 la Commissione ha adottato una importante delibera in materia di rarefazione oggettiva tra scioperi Enav e scioperi Techno Sky (n. 14/231, del 26 maggio 2014), con la quale ha abrogato la delibera n. 08/617 del 27 novembre 2008.

L’Autorità, infatti, nel 2008, aveva espresso l’avviso che tra gli scioperi del personale dipendente di Enav e quelli riguardanti il personale dipendente di Techno Sky dovessero trovare applicazione le regole in materia di rarefazione, come disciplinate dall’articolo 17 della disciplina di settore.

A fronte di richiesta sindacale, si è tenuta apposita audizione, all’esito della quale il Commissario delegato per il settore ha ritenuto opportuno richiedere ad Enav e Techno Sky chiarimenti in ordine ad alcuni profili.

In primo luogo, è stato chiesto alle predette Aziende di precisare gli effetti, in termini di pregiudizio per gli utenti dei servizi della navigazione aerea (con particolare riferimento ai servizi di assistenza al volo), di uno sciopero proclamato per il personale dipendente di Techno Sky.

Inoltre, il Commissario delegato ha chiesto di comunicare se, in caso di sciopero del personale dipendente di Techno Sky, venissero disposte, da parte degli Enti all’uopo dedicati, restrizioni di flusso del traffico aereo e/o emissioni di Notam.

Preso atto del riscontro offerto da Assocontrol, che ha consentito alla Commissione di verificare, tra l’altro, che Enav provvede alla emissione del Notam solo in caso di sciopero del proprio personale direttamente coinvolto nella erogazione dei servizi della navigazione aerea (mentre ciò non avviene nel caso di scioperi del personale dipendente della Società Techno Sky) l’Autorità, pur ribadendo il carattere di strumentalità del servizio dei tecnici dipendenti di Techno Sky, rispetto al servizio di controllo della navigazione aerea, garantito da Enav, ha rilevato l’insussistenza di interferenze tra le due tipologie di scioperi sopra richiamati, anche in considerazione delle diverse funzioni svolte dalle due Società.

Conseguentemente, all’esito dell’istruttoria, la Commissione ha deliberato che tra gli scioperi del personale dipendente di Enav e quelli riguardanti il personale dipendente di Techno Sky non si devono ritenere applicabili le regole in materia di intervallo tra azioni di sciopero, disponendo conseguentemente la revoca della deliberazione assunta nel 2008.

In data 7 luglio 2014, la Commissione ha adottato una importante delibera di invito nei confronti dell’Associazione professionale Cila Av, in ambito Enav, volta a far concentrare astensioni nazionali le quali, per effetto di una prassi consolidata nel settore, si presentavano legittime pur ponendosi ad un intervallo inferiore a 10 giorni liberi.

La prassi sin qui seguita dalla Commissione, infatti, consentiva la possibilità ai sindacati di proclamare astensioni per il personale dipendente di Enav S.p.A., escludendo dallo sciopero eventuali compagnie di navigazione interessate da astensioni precedentemente proclamate da altre Organizzazioni sindacali che si ponevano a meno di dieci giorni liberi.

Le disposizioni vigenti in materia di concentrazione non consentivano alle Organizzazioni sindacali, nel caso esaminato dalla Commissione, modifiche nell’articolazione oraria degli scioperi, valutati legittimi, idonee a garantire un equo contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e il godimento del diritto alla libertà di circolazione.

L’invito della Commissione è stato accolto dal sindacato, il quale ha provveduto a rettificare, nei termini di preavviso, lo sciopero proclamato, ponendolo in concentrazione con le astensioni nazionali precedentemente proclamate per i dipendenti delle società vettori.

La Commissione, tuttavia, in tale occasione, non ha mancato di ribadire la rigorosa applicazione della regola della rarefazione oggettiva tra scioperi proclamati per il personale Enav e quelli riguardanti il personale dipendente dei vettori del trasporto aereo, disponendo, per il futuro, l’obbligo di segnalare la violazione della suddetta regola, anche nelle ipotesi in cui le Organizzazione sindacali/Associazioni professionali garantiscano l’assistenza ai voli delle Società interessate da astensioni

precedentemente proclamate ad un intervallo inferiore a quello previsto dagli articoli 16 e 17 della disciplina di settore.

Nel corso del 2014 la Commissione è stata interessata da alcune richieste di parere.

Al riguardo, si segnala la risposta fornita alla richiesta dell’Organizzazione sindacale Unica, in ordine alle procedure di conciliazione da esperire da parte di un sindacato non firmatario del CCNL Enav.

In tale circostanza, la Commissione ha ritenuto di precisare, in linea con le disposizioni contenute nella delibera n. 00/210 del 21 settembre 2000, che, nel caso in cui le Organizzazioni sindacali non firmatarie non ritengano di assoggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall'Accordo valutato idoneo dalla Commissione, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa, prevista dalla fonte legislativa (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990), come definita dalla Parte IV della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo.

Altra richiesta di parere alla quale la Commissione ha fornito riscontro nel corso del 2014 è pervenuta dalla Prefettura di Pisa in ordine alle tematiche che possono essere affrontate nel corso delle procedure di conciliazione in sede amministrativa.

In tale occasione, la Commissione ha preliminarmente ribadito che il tentativo di conciliazione presso l’Autorità amministrativa si pone non già come alternativo, rispetto alla procedura di raffreddamento in sede aziendale, bensì quale rimedio aggiuntivo da esperirsi obbligatoriamente, nel caso in cui l’autonomia collettiva non sia in grado, da sola, di giungere ad una risoluzione della controversia.

La Commissione ha costantemente ritenuto, infatti, che l’intervento di un terzo mediatore può consentire ed agevolare la composizione della vertenza e, pertanto, scongiurare lo sciopero, con la conseguenza che la scelta degli argomenti da affrontare resta affidata sia alla valutazione delle parti che all’Autorità terza.

Sempre con riferimento alle procedure di raffreddamento e conciliazione, la Commissione ha esaminato l’istanza di Fairo (Associazione datoriale rappresentativa di alcuni vettori stranieri), volta ad ottenere da un lato l’autorizzazione a rappresentare le Società proprie associate in sede procedurale e dall’altro una dilazione dei termini previsti dalla nuova Regolamentazione provvisoria.

Con riferimento alla prima richiesta, la Commissione, considerato l’oggetto della vertenza (stipula del CCNL del Trasporto aereo – Sezione specifica vettori stranieri), ha accordato l’autorizzazione anche tenuto conto che le “52 Compagnie Aeree, associate Fairo sono di nazionalità estera, molto spesso con direttori generali e/o rappresentanti legali residenti in altre Nazioni, non in grado di comprendere la lingua italiana”.

É stata, invece, respinta dalla Commissione l’ulteriore richiesta relativa alla possibilità, attesa la complessità della vertenza, di “estendere i tempi” previsti nella

Parte IV (procedure di raffreddamento e conciliazione) della citata Regolamentazione provvisoria, nel presupposto che i termini ivi previsti non sono disponibili.

Altro parere reso dalla Commissione nel 2014 è stato quello relativo alla richiesta dell’Organizzazione sindacale Unica, con riferimento alle regole in materia di rarefazione oggettiva e preavviso massimo.

In ordine al primo quesito, la Commissione ha ribadito che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e dall’articolo 11, comma 1, della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, in tutte le ipotesi in cui la normativa di settore stabilisce che la proclamazione di uno sciopero deve essere inoltrata all’Osservatorio sui Conflitti Sindacali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della rarefazione, la data da prendere in considerazione sarà quella di tale comunicazione.

Per quanto attiene, invece, alla regola del preavviso massimo, l’Autorità ha ritenuto di far presente all’Organizzazione sindacale che il comma 3 dell’articolo 5 della nuova Regolamentazione provvisoria dispone che la data da prendere a riferimento, ai fini del computo del relativo termine, è quella di ricevimento del documento di proclamazione da parte della Commissione, e che tale disposizione ha sostituito una precedente deliberazione della Commissione (delibera del 15 febbraio 2007) che trovava applicazione nel settore del trasporto aereo.

Altra delibera che merita di essere citata è quella adottata dalla Commissione in data 15 settembre 2014.

In occasione dello sciopero proclamato in Enav per il 5 luglio 2014 l’Ente, sulla base di una valutazione prognostica circa la scarsa adesione allo sciopero, ha omesso di informare l’utenza.

Allo sciopero è, però, seguita una massiccia adesione e, conseguentemente, la Commissione, accertato che non si erano comunque verificati disagi all’utenza, ha invitato Enav ad adottare, per il futuro, ogni idonea iniziativa al fine di evitare possibili pregiudizi all’utenza derivanti da imprecise e fuorvianti valutazioni prognostiche, ed Enac a trasmettere anche ad Enav l’elenco dei voli da garantire, al fine dei successivi adempimenti di competenza, qualora la proclamazione di sciopero, come nel caso di specie, riguardi anche il servizio di assistenza al volo.

Altra questione che ha esaminato la Commissione nel corso del 2014 è quella relativa alle segnalazioni della Prefettura di Varese e della Società Sea di Milano in ordine alla chiusura, per lavori di rifacimento della pista, dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

La Commissione, in tale circostanza, ha ritenuto di rigettare l’istanza aziendale che chiedeva l’intervento dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 146 del 1990, per invitare, con apposita delibera, i soggetti sindacali a differire eventuali astensioni per il tempo necessario a consentire un ulteriore

tentativo di conciliazione: ciò, in quanto non ha ritenuto applicabile, al caso di specie, la citata disposizione, oltreché insussistenti ulteriori margini conciliativi.

Con riferimento, invece, alla segnalazione della Prefettura di Varese, la Commissione ha espresso l’auspicio che, nel periodo interessato dai lavori di rifacimento della pista, le Organizzazioni sindacali in indirizzo si astenessero dalla proclamazione di scioperi, ed ha invitato il Prefetto di Varese a valutare, con riferimento ad astensioni proclamate nel predetto arco temporale, l’eventuale sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge n. 146 del 1990.

Sempre nel corso del 2014, la Commissione, con riferimento ad una serie di segnalazioni pervenute a seguito di scioperi proclamati in Meridianafly, al fine di salvaguardare il diritto degli utenti alla fruizione del servizio, ha ritenuto di dover precisare all’azienda ed alle Organizzazioni sindacali che il dovere di pronta riattivazione del servizio che l’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 pone in capo alle amministrazioni o imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali implica necessariamente l’esercizio, da parte datoriale, del proprio potere organizzativo e che, nelle ipotesi in cui l’esercizio di tale potere necessiti di una collaborazione “attiva” del lavoratore, quest’ultimo deve, attraverso un comportamento professionalmente adeguato ed ispirato al principio di leale collaborazione tra le parti, prestare ogni cura affinché vengano realizzate le condizioni che consentono l’adempimento, da parte dell’azienda, dell’onere di cui al richiamato articolo 2, comma 6.

Con successiva nota, tuttavia, la Commissione, al precipuo fine di evitare interpretazioni fuorvianti della richiamata comunicazione, ha ulteriormente precisato che laddove siano possibili, in concreto, diverse soluzioni attraverso cui garantire l’adempimento del suddetto obbligo, la scelta aziendale dovrà essere ispirata al rispetto del canone di buona fede e di collaborazione, al fine di garantire l’equo contemperamento tra il diritto degli utenti alla fruizione del servizio del “trasporto aereo” e l’esercizio del diritto di sciopero.

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 89-93)