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Servizio radiotelevisivo pubblico

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 70-74)

21.1 Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività della Commissione

Il settore in esame è regolato da tre diversi accordi, tutti valutati idonei dalla Commissione. Per quanto attiene l’esercizio del diritto di sciopero dei giornalisti RAI, la disciplina applicale è contenuta nell’Accordo del 4 dicembre 2000, stipulato dalla RAI e dalle organizzazioni sindacali Usigrai e Fnsi e valutato idoneo con delibera n. 01/19 del 22 marzo 2001.

Al personale tecnico ed amministrativo, invece, si applica l’Accordo del 22 novembre 2001, siglato dalla RAI e da Cgil, Cisl, Uil, Libersind e Ugl.

Infine, l’Accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili, relative ai canali radiofonici di pubblica utilità (Isoradio, Ccis – Viaggiare informati), sottoscritto, in data 27 luglio 2005 dalla RAI e dalla Usigrai e valutato idoneo con delibera n. 05/616.

Come nell’anno precedente, anche nel periodo oggetto della presente relazione è stata confermata la limitata conflittualità di questo settore, con sole 10 proclamazioni di sciopero, in 12 mesi, oltre a 3 aperture di stati di agitazione, non sfociati in successive astensioni e, pertanto, da considerare esauriti, allo scadere dei 90 giorni successivi all’ultimo incontro svolto.

Le azioni di protesta hanno riguardato tutto il personale tecnico e amministrativo della Rai, mentre, in un paio di casi, ha riguardato la categoria dei giornalisti Rai.

La Commissione, solo due volte, è dovuta intervenire in via preventiva, ex articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, segnalando alle organizzazioni sindacali proclamanti, le violazioni riscontrate all’atto della proclamazione.

In entrambi i casi, la Commissione ha segnalato, in via d’urgenza, la violazione della regola della rarefazione oggettiva, rispetto ad altri scioperi, precedentemente proclamati, che interessavano i medesimi bacini di utenza.

In sostanziale linea di continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti, le cause di insorgenza del conflitto sono risultate sostanzialmente due: nel 70% circa dei casi, le organizzazioni sindacali hanno proclamato scioperi contro ipotesi di ristrutturazioni aziendali e/o la riorganizzazione del lavoro mentre, nel restante 30%, le cause di insorgenza sono riconducibili a rivendicazioni di carattere politico.

Da segnalare, in particolar modo, quanto avvenuto nel mese di giugno 2014, quando i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo Rai hanno manifestato contro il taglio di 150 milioni di euro previsto dal decreto Irpef varato nel mese di aprile dal Governo. Tale taglio, a parere delle organizzazioni sindacali, avrebbe avuto “ricadute di carattere occupazionale, industriale ed editoriale” ed avrebbe pregiudicato “il

servizio pubblico e la tenuta occupazionale senza eliminare sprechi o inefficienze”. Allo sciopero in questione, la percentuale dei lavoratori scioperanti risultò pari a circa il 40%, rispetto al totale dei lavoratori previsti in turno.

Con riferimento a tale astensione, si erano posti, inizialmente, problemi di “rarefazione” tra scioperi, risolti, anche a seguito di apposite audizioni, tenutesi con le organizzazioni sindacali proclamanti.

22. Soccorso e sicurezza stradale

22.1 Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e interventi della Commissione

Nel corso del 2014, nell’ambito del settore del soccorso e della sicurezza stradale, è stato registrato un livello di conflittualità analogo a quello dell’anno precedente.

Complessivamente, infatti, sono state proclamate 12 astensioni collettive (a fronte delle 11 dichiarate nell’anno 2013), la maggior parte delle quali ha rivestito carattere locale, interessando il personale dipendente di diversi “tronchi autostradali”.

Le vertenze sono spesso scaturite dalle decisioni aziendali di provvedere a riorganizzazioni del servizio.

Il conflitto collettivo, comunque, si è espresso attraverso azioni di protesta tendenzialmente conformi alle regole della Legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e della disciplina di settore. In 2 sole occasioni la Commissione è stata costretta ad intervenire, in via preventiva, per segnalare irregolarità, e in entrambi i casi i soggetti proclamanti hanno tempestivamente revocato l’azione ovvero rettificato le relative modalità di attuazione.

Degna di rilievo, sul versante interpretativo, è la questione relativa all’applicabilità della disciplina di settore al personale addetto alla riscossione del pedaggio autostradale.

Sul punto può oramai ritenersi consolidato l’orientamento espresso dalla Commissione, secondo il quale l’astensione collettiva dall’effettuazione di tali attività lavorative non si riverbera significativamente sulla regolarità del servizio e, soprattutto, non comprime oltre misura il godimento della libertà costituzionale di circolazione delle persone, data l’attuale organizzazione del servizio, caratterizzata dalla diffusa implementazione di sistemi automatizzati di esazione del pedaggio. Cionondimeno, la Commissione ha continuato a raccomandare alle società concessionarie la presenza in servizio di una adeguata soglia di personale, idonea ad intervenire in caso di eventuale avaria degli impianti, al fine di prevenire eventuali rischi a carico della salute delle persone, connessi alla formazione di code lungo le autostrade, soprattutto nei periodi di grande esodo estivo.

Sotto altro profilo, merita poi di essere rammentato il parere espresso dalla Commissione in ordine ad una questione interpretativa sollevata dall’Organizzazione CLA, rappresentativa degli interessi di alcuni lavoratori operanti nella Sala Radio della Società Tangenziale Milano Serravalle S.p.A.. Riteneva l’organizzazione che, nel corso dell’attuazione delle azioni di sciopero, la parte datoriale non potesse pretendere dal contingente minimo di personale l’esecuzione di attività lavorative

ulteriori rispetto a quelle configurate come prestazioni indispensabili dalla disciplina di settore. In risposta a tali affermazioni la Commissione ha rappresentato alle parti, innanzitutto, che la consistenza dei contingenti minimi di personale deve essere quella strettamente necessaria alla garanzia delle prestazioni indispensabili. Tuttavia, ha aggiunto l’Autorità, attesa la variabilità e imprevedibilità dell’impegno connesso all’esecuzione dei servizi minimi, appare chiaro che il personale contingentato possa avere tempo a disposizione per dedicarsi anche agli altri adempimenti ai quali è ordinariamente preposto. In relazione alla questione dell’esigibilità di tali ulteriori prestazioni l’organismo di garanzia ha dichiarato, tuttavia, la propria incompetenza, atteso che tale aspetto rientra nella dinamica dei rapporti contrattuali tra le parti, che sono regolati dal nesso di corrispettività delle prestazioni.

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 70-74)