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Trasporto Merci

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 121-124)

28.1 Andamento della conflittualità e interventi della Commissione

Nel periodo in esame è stato registrato un livello di conflittualità sostanzialmente analogo a quello constatato nel corso dell’anno precedente. Sono infatti pervenute, complessivamente, 32 proclamazioni di sciopero contro le 36 del 2013.

I dati statistici esposti tengono conto sia delle azioni riguardanti i lavoratori dipendenti delle imprese di trasporto merci (su gomma o su rotaia), quanto delle astensioni collettive (cd. “fermi di trasporto merci”) degli autotrasportatori privati in conto terzi (i cd. “Padroncini”). Questi ultimi, in particolare, sono assoggettati alla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, solo se e nella misura in cui costituiscono “piccoli imprenditori” (cfr. il combinato disposto dell’articolo 2 bis, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dell’articolo 2083 c.c.).

La crisi economica attraversata dal Paese ed i risvolti negativi derivanti dal conseguente calo della movimentazione delle merci hanno rappresentato, senz’altro, il principale fattore di insorgenza dei conflitti collettivi.

Nell’ambito specifico del trasporto merci ferroviario sono stati frequentemente invocati, da parte dei soggetti proclamanti, provvedimenti normativi di riforma del regime pensionistico del personale operante nel settore, ai fini del riconoscimento della natura “usurante” di tali attività lavorative.

Nel settore dell’autotrasporto merci su gomma, invece, le Associazioni rappresentative di categoria hanno più volte auspicato l’adozione, da parte del Governo, di politiche fiscali di favore, dirette alla riduzione dei costi inerenti l’esercizio dell’impresa e, in particolare, dei costi connessi all’approvvigionamento del carburante. Le medesime Organizzazioni, peraltro, hanno continuato a manifestare pubblicamente la propria preoccupazione per lo svantaggio competitivo delle imprese nazionali derivante, in larga misura, dall’offerta di servizi di trasporto a minor costo da parte di società dell’Est Europa.

Allo scopo di prevenire quanto più possibile il rischio di manifestazioni illegittime, la Commissione ha invitato spesso i soggetti proclamanti ad esercitare un penetrante controllo sui propri associati durante la fase di attuazione delle astensioni. Ciò, in quanto, come noto, le associazioni e gli organismi rappresentativi di categoria assumono la direzione e la vigilanza nei confronti degli appartenenti alla categoria medesima e sono responsabili solidalmente non solo quando hanno proclamato, organizzato o agevolato una protesta illegittima, ma anche quando, attraverso un comportamento omissivo, non hanno impedito il verificarsi di illegittime manifestazioni di protesta da parte dei singoli operatori (ex multis, sent. 2219/14, Trib. Roma, Sezione Lavoro).

Nel quadro delle stessa azione preventiva la Commissione ha adottato 12 provvedimenti, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, con i quali ha contestato, prima dell’effettuazione dello sciopero, violazioni alla normativa legale e regolamentare. L’adesione alle indicazioni dell’Autorità è stata pressoché totale e si è concretizzata nella revoca e/o rettifica delle proclamazioni.

In due sole circostanze la Commissione ha dovuto avviare procedimenti di valutazione del comportamento dei soggetti proclamanti che si sono conclusi con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. In particolare, nell’ambito di uno di essi è stata accertata la violazione, da parte dell’Associazione Trasportounito, dell’invito formulato dall’Autorità ad escludere dal fermo nazionale del trasporto merci (effettuato dal 9 al 13 dicembre 2013), i territori della Sardegna e dell’Abruzzo, perché investiti, poco tempo prima, da eventi atmosferici di natura eccezionale. La sanzione pecuniaria comminata è stata comunque quella minima edittale, atteso che il provvedimento è risultato violato in una sola provincia.

Nell’altro procedimento, invece, la Commissione ha valutato negativamente la condotta assunta dai soggetti promotori dell’astensione collettiva dei dipendenti e dei “padroncini” associati alla LTS Scarl (consorzio impegnato nell’esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto il trasporto e la distribuzione di carburante per conto della raffineria ENI di Taranto), perché l’astensione è stata posta in essere in violazione del termine di preavviso e dell’obbligo di predeterminazione della durata. Il conflitto collettivo era insorto a seguito della decisione della parte committente di affidare parte dei servizi di trasporto ad imprese diverse da quelle consorziate alla LTS Scarl.

Nel corso dell’anno 2014 la Commissione è stata altresì investita da una serie di quesiti attinenti la corretta interpretazione e applicazione della regolamentazione di settore.

A tale riguardo merita innanzitutto di essere ricordata la richiesta di parere, formulata dalla Prefettura di Venezia, in merito alla eventuale riconducibilità, nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990, delle attività di trasbordo delle navi su imbarcazioni più piccole, ai fini del trasporto fluviale delle merci. In risposta al quesito la Commissione ha espresso l’avviso per cui le attività citate hanno natura strumentale rispetto al servizio principale del trasporto fluviale delle merci e, per tale via, ha ritenuto che le attività in esame, nelle more della predisposizione di una apposita regolamentazione, debbano essere assoggettate alla disciplina del trasporto merci in conto terzi.

Degna di rilievo, inoltre, è la questione sollevata dal Gruppo Grifo Agroalimentare, riguardante l’eventuale rilevanza, agli effetti della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, delle attività logistiche effettuate presso il

magazzino dell’istante. In tale sede, l’Autorità ha avuto modo di evidenziare che le attività di carico e scarico della merce, in quanto preparatorie e prodromiche rispetto al servizio pubblico principale costituito dal trasporto merci, ricadono nel perimetro di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, essendo pacifica la sussistenza di un nesso di strumentalità tale per cui il venir meno delle prime determina, di fatto, l’impossibilità di effettuare le attività di distribuzione. Tuttavia, ha precisato l’Organo di garanzia, le attività logistiche assumono rilievo, ai fini della legge 146 del 1990, solo se hanno ad oggetto quei generi alimentari (come il latte e/o latticini freschi) che devono essere trasportati con periodicità quotidiana (con esclusione, pertanto, di tutti quegli altri alimenti che, seppur oggetto di un contratto di appalto, possono essere riforniti prima o dopo la data di effettuazione dello sciopero) e solo se sono strumentali all’approvvigionamento di determinate collettività considerate meritevoli di una maggiore tutela e considerazione (in ragione, ad esempio, della loro permanenza presso strutture ospedaliere, case di cura e strutture scolastiche, comprese le scuole dell’infanzia).

In fine, ma non in ordine di importanza, nell’anno 2014 l’Autorità ha avviato una importante indagine conoscitiva relativa alle caratteristiche e all’andamento del conflitto collettivo nell’ambito del settore del trasporto merci su rotaia che (come evidenziato nella precedente Relazione) non è provvisto, allo stato, di una apposita disciplina. Ai fini di tale attività istruttoria la Commissione ha svolto numerose audizioni delle parti sociali nel corso delle quali sono state acquisite rilevanti informazioni in ordine alle modalità di organizzazione e gestione del servizio, condizioni di accesso alle rete ferroviaria e in merito alle relazioni industriali esistenti nelle imprese del settore. L’esatta conoscenza e comprensione di tali meccanismi risulterà particolarmente utile alla Commissione nel caso in cui la stessa, nel prossimo futuro, sia costretta a predisporre una regolamentazione provvisoria del settore, al fine di superare la perdurante inerzia delle parti sociali che hanno disatteso finanche l’invito a concludere un accordo collettivo, formulato con la delibera di orientamento n. 13/253.

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 121-124)