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Attività deliberativa

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 118-121)

27. Trasporto Marittimo

27.3 Attività deliberativa

I procedimenti avviati dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 13, comma, 1 lettera i), nel settore marittimo, riguardano azioni di protesta legate a rivendicazioni di carattere aziendale, dove la conflittualità è sempre più spesso connessa a problematiche concernenti l’applicazione del contratto collettivo integrativo.

Nel servizio di rimorchio portuale, la Commissione ha deliberato l’apertura di un procedimento di valutazione, nei confronti dell’Organizzazione sindacale Filt Cgil Brindisi, con riferimento ad un’astensione dal lavoro straordinario senza preavviso, effettuata nelle giornate del 1° e del 2 gennaio 2014, riguardante il personale dell’Impresa Fratelli Barretta addetto al servizio di rimorchio nel porto di Brindisi.

La vertenza ha avuto origine dalla disdetta, da parte dell’Organizzazione sindacale Filt Cgil di Brindisi e dell’Azienda, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del contratto integrativo aziendale che prevedeva l’esigibilità di prestazioni di lavoro straordinario. A seguito della disdetta, nelle giornate del 1° e 2 gennaio 2014, i lavoratori hanno rifiutato “qualsiasi forma di disponibilità e/o flessibilità”, riprendendo ogni tipo di prestazione a decorrere dal successivo 3 gennaio. La denuncia aziendale avente ad oggetto il rifiuto, da parte dei lavoratori, di eseguire la prestazione di disormeggio di una nave carboniera ha indotto la Commissione a verificare la fondatezza degli apparenti profili di illegittimità, considerati i delicati risvolti in materia di sicurezza.

Nell’ambito del procedimento aperto dall’Autorità, la Commissione ha riaffermato il proprio costante orientamento, secondo cui anche un’astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario, al pari di quello supplementare e della reperibilità, è assoggettata a tutte le regole dello sciopero per la tutela degli utenti, purché si tratti di prestazioni contrattualmente esigibili.

Nel caso in esame, il lavoro straordinario era disciplinato nel Contratto Integrativo Aziendale, disdettato da parte del Sindacato Filt Cgil, con formale acquiescenza da parte dell’Azienda.

Pertanto, alla luce degli elementi informativi acquisiti nel corso del procedimento, le prestazioni straordinarie richieste dall’Azienda ai propri dipendenti non si potevano ritenere contrattualmente esigibili, stante la posizione formale assunta dalle parti in merito alla disdetta del contratto di riferimento e considerata, altresì, la mancata nuova programmazione - da parte del datore di lavoro - dei turni di servizio, funzionale con le esigenze del servizio medesimo e compatibile con il modificato assetto contrattuale.

In ragione di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto insussistenti i presupposti per una valutazione negativa del comportamento, trattandosi di fattispecie non assimilabile ad uno sciopero e, pertanto, estranea al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Nel contempo, l’Autorità ha, tuttavia, rilevato che dalla vicenda emergeva un sistema di relazioni sindacali frammentato e poco lineare, atteso che l’Organizzazione sindacale, da un lato, e l’Azienda, dall’altro, non avevano compiuto atti formali e sostanziali coerenti con la disdetta del contratto, valutazione suffragata dalla circostanza che, dal 3 gennaio 2014, sino alla data delle audizioni disposte dalla Commissione, il contratto integrativo era stato, di fatto, riattivato, senza che fosse intervenuto un negoziato proficuo e trasparente.

Conseguentemente, la Commissione, con la medesima delibera, ha formalmente diffidato le parti richiamandole all’obbligo di adottare comportamenti ispirati ai principi di correttezza e trasparenza nel sistema di relazioni industriali, con l’avvertenza che, in presenza di ogni eventuale futuro pregiudizio dei diritti costituzionalmente garantiti, connessi alla erogazione di un servizio pubblico essenziale, qual è il servizio di rimorchio portuale, sarebbero stati attivati tutti gli strumenti offerti dalla normativa vigente per sanzionare i responsabili di comportamenti elusivi della legge in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Anche il secondo procedimento aperto dalla Commissione, nell’anno in esame, è stato archiviato per l’insussistenza di presupposti per una valutazione negativa.

Dagli atti relativi ad uno sciopero, proclamato dalla Segreteria regionale della Campania dell’Organizzazione sindacale Filt Cgil, per il 20 gennaio 2014, riguardante i lavoratori dipendenti di Alilauro S.p.A., addetti al servizio di trasporto marittimo nel Golfo di Napoli, non risultava la comunicazione di revoca entro i termini previsti dalla legge.

In proposito, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, prevede che “la revoca spontanea dello sciopero

proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall’articolo 4”.

Sennonché, nel corso del procedimento, l’Organizzazione sindacale proclamante ha evidenziato che la revoca dello sciopero era stata decisa a seguito della disponibilità espressa dall’Azienda, in data 18 gennaio 2014, ad aprire un tavolo negoziale nella giornata del 21 gennaio 2014. I rappresentanti sindacali, quindi, valutata positivamente la proposta aziendale, dopo essersi consultati con la propria rsa ed avendo ricevuto favorevole riscontro, avevano informato telefonicamente l’Azienda ed alla Prefettura di Napoli della revoca dello sciopero, atteso che, per motivi logistici e temporali, non era possibile procedere ad una comunicazione scritta. Nella medesima data, la revoca era stata, poi, correttamente e tempestivamente recepita dall’Azienda, ai fini della comunicazione all’utenza.

Acquisita la prova documentale dell’avviso all’utenza, da parte della Società, la Commissione ha accertato la riconducibilità della condotta sindacale alla fattispecie di revoca tardiva intervenuta a seguito di accordo tra le parti, ammessa dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con efficacia sanante, in quanto giustificata da un’evoluzione positiva della trattativa tra le parti.

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 118-121)