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Pulizie e multiservizi

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 52-55)

16.1. Andamento della conflittualità, cause di insorgenza del conflitto e attività della Commissione

Il servizio di pulizia/multiservizi, che rimane assoggettato all’applicazione della legge 146/90, e successive modificazioni, solo quando considerato essenzialmente “strumentale” al servizio pubblico principale erogato, è attualmente disciplinato dall’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 15 gennaio 2002, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 02/22, del 7 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. n. 57, dell’8 marzo 2002.

Nel settore in questione, il numero delle astensioni, proclamate nel corso del 2014, in sostanziale linea di continuità con il passato, è risultato pari a 184. Tali scioperi, che hanno avuto tutti carattere locale/aziendale, evidenziano una micro-conflittualità, diffusa, però, su tutto il territorio nazionale.

Per ciò che attiene alla localizzazione del conflitto, infatti, si registra una costante conflittualità sindacale nelle regioni del centro-sud Italia, anche se, in ogni caso, le azioni di protesta si estendono in quasi tutte le regioni, isole comprese.

La principale causa di insorgenza del conflitto, comune alla maggioranza delle astensioni, difficilmente controllabili anche da parte delle organizzazioni sindacali più attente, riveste, però, carattere nazionale ed è rappresentata dal reale problema che interessa questo settore: il mancato/ritardato pagamento della retribuzione ai dipendenti. Al costante consolidarsi della crisi occupazionale, in relazione sia ai tagli effettuati dalle imprese private, sia dalla riduzione dei servizi richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni, corrisponde, infatti, la forte esposizione debitoria degli enti pubblici appaltanti nei confronti delle aziende esercenti i servizi di pulizia, che conduce alla conseguente difficoltà, a volte proprio all’impossibilità, di queste ultime ad assolvere gli obblighi contrattuali nei confronti dei propri dipendenti. Si tratta, quindi, di ritardo nel pagamento delle retribuzioni che, in alcuni casi si risolve nel giro di breve termine (qualche giorno), mentre in altri casi, soprattutto nelle grandi aziende, colpite anche da note vicende giudiziarie, il ritardo si protrae a lungo, fino a raggiungere, seppur raramente, situazioni di totale insostenibilità per i lavoratori, che normalmente percepiscono salari assai ridotti.

Anche nel corso del 2014, il momento dell’“avvicendamento negli appalti” tra le società erogatrici dei servizi di pulizia, presso strutture/aziende che erogano servizi pubblici essenziali, è risultato il momento di maggior conflittualità tra le società che subentrano, aggiudicandosi gare i cui capitolati, spesso, prevedono una riduzione, anche sensibile, delle ore lavorative, e le organizzazioni sindacali che chiedono, perlomeno, il mantenimento dei livelli occupazionali senza riduzione dei parametri

lavorativi (numero delle ore di impiego), che, in talune occasioni, scendono anche al di sotto di quelli minimi previsti dal CCNL di riferimento.

Quest’ultimo aspetto costituisce il denominatore comune della quasi totalità degli scioperi proclamati nel corso del 2014, in linea di continuità con quanto avvenuto anche negli anni precedenti. Il dato è particolarmente significativo: gli scioperi proclamati per protestare contro il mancato/ritardato pagamento di emolumenti ai dipendenti e/o contro le ipotesi di ristrutturazioni aziendali e la riorganizzazione dei servizi (soprattutto nei casi di cambio di appalto), sono stati 170 su 184, con un dato percentuale pari a circa il 92%. Le cause di insorgenza del conflitto, nel restante 8% dei casi, sono individuabili in rivendicazioni particolari, che spesso sono legate al tipo di realtà locale/territoriale in cui operano le aziende del settore, caratterizzate, per lo più, da ridotte dimensioni.

Si segnala, altresì, così come in altri settori, la pluralità di soggetti sindacali attivi, in aggiunta alle tradizionali organizzazioni confederali. Si tratta, tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi, di organismi di base, dotati, peraltro, di una radicata presenza, nonché stabilità e continuatività di azione sindacale sul territorio e nel settore specifico.

Nel corso dell’anno 2014, l’intensa attività di carattere informativo, rivolta alle aziende, alle Prefetture e, soprattutto, alle organizzazioni sindacali, unitamente alla volontà, delle medesime organizzazioni presenti nel settore, a rispettare la regolamentazione vigente, hanno permesso alla Commissione di intervenire raramente (solo 6 volte su 184 scioperi proclamati nell’anno, di cui una annullata a seguito di revoca dello sciopero “presupposto”), al fine di riportare le modalità delle proclamazioni delle azioni di sciopero nell’alveo della legittimità, per garantire ai cittadini i diritti costituzionalmente tutelati. Nel 100% dei casi, comunque, le organizzazioni proclamanti destinatarie di una indicazione immediata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d), da parte della Commissione, hanno prontamente revocato l’iniziativa di sciopero, nel rispetto della normativa in vigore e della disciplina di settore.

Discorso diverso va fatto, invece, per i casi delle astensioni irregolari, segnalate dalle aziende interessate solo a scioperi avvenuti, circostanza per la quale, quindi, la Commissione è potuta intervenire solamente ex post, al fine di procedere con la valutazione del comportamento tenuto dalle organizzazioni sindacali proclamanti.

In quattro occasioni, infatti, la Commissione è stata informata dalle aziende coinvolte, solo “a cose fatte”, delle astensioni dal lavoro, oramai avvenute, messe in atto dai lavoratori e, in alcuni casi, già concluse, senza alcun coinvolgimento dell’Autorità nella fase ex ante.

Due dei quattro casi, avvenuti nel mese di novembre, sono ancora in via di definizione, mentre si predispone la presente Relazione, mentre nei restanti due casi

la Commissione ha, una volta, archiviato e, l’altra, sanzionato le organizzazioni sindacali proclamanti, comminando la sanzione minima, pari a € 2.500,00 nei confronti della Segreteria provinciale di Messina dell’Organizzazione Flaica-uniti Cub, responsabile di aver proclamato lo sciopero, effettuato dai lavoratori addetti alle pulizie presso la Base Militare di Messina – Via San Ranieri, Zona Falcata, per 7 giorni, a decorrere dal 27 febbraio 2014, rilevando le violazioni della mancata effettuazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, del mancato rispetto della regola della durata massima e del mancato rispetto dell’intervallo tra successive astensioni dal lavoro.

Infine, si dà conto del procedimento, relativo allo sciopero nazionale degli addetti al servizio di pulizia impiegati nelle scuole (c.d. “personale ATA ed ex-Lsu”), effettuato nel mese di dicembre 2013, il cui procedimento di valutazione è stato concluso, dopo un lungo iter istruttorio, nel mese di gennaio 2014, con la valutazione negativa del comportamento delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl, coinvolte nel medesimo procedimento, le quali, pertanto, sono state sanzionate dall’Autorità.

In tal caso è stata comminata la sanzione di € 2.500,00 per ciascuna organizzazione sindacale coinvolta, rilevando le violazioni del mancato rispetto del termine di preavviso e del mancato rispetto della regola dell’intervallo, con riferimento ad altre azioni di sciopero, precedentemente proclamate.

Nel documento Relazioneannuale 2015 (pagine 52-55)