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21. Trasporto Aereo (a cura di Fabio Paolucci)

22.4. Attività deliberativa

Il quadro di sostanziale correttezza delle relazioni sindacali è alla base – nel periodo considerato – dello scarso numero di procedimenti di valutazione: un unico caso ha condotto all’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti dell’Esecutivo nazionale dell’Organizzazione sindacale Cat.

Il procedimento ha avuto ad oggetto l’adesione, intervenuta in data 18 luglio 2016, da parte del Sindacato Cat, agli scioperi nazionali del 23 e 24 luglio 2016, proclamati, rispettivamente, in data 12 luglio 2016 dall’Esecutivo nazionale dell’Organizzazione sindacale Cub Trasporti, ed in data 13 luglio 2016 dall’Esecutivo nazionale dell’Organizzazione sindacale Sgb, riguardanti il personale delle Società FSI, Trenitalia, Rfi, Trenord.

Lo sciopero era stato oggetto di autonoma proclamazione, tempestivamente comunicata, da parte dell’Organizzazione sindacale Cat. Tuttavia, la Commissione era intervenuta per segnalarne la irregolarità, con riferimento al

mancato espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione ed alla mancata osservanza della regola della rarefazione oggettiva, rispetto a scioperi territoriali precedentemente proclamati.

In ottemperanza all’indicazione immediata della Commissione, l’Organizzazione sindacale Cat aveva formalmente revocato lo sciopero.

La successiva attività istruttoria dell’Autorità di garanzia ha preso le mosse dalla denuncia della Società Ferrovie dello Stato Italiane, che ha trasmesso alla Commissione copia del documento, diffuso in data 18 luglio 2016 dall’Organizzazione Cat, attraverso il proprio social network, con il quale il Sindacato, contestualmente alla comunicazione della revoca, invitava i lavoratori a partecipare comunque in maniera compatta allo sciopero del 23 e 24 luglio 2016, proclamato dalle Organizzazioni sindacali Cub Trasporti e Sgb.

Nell’aprire il procedimento di valutazione, ai sensi dell’art. 4, comma 4

quater, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’Autorità - nella

sua nuova composizione - ha confermato il proprio consolidato orientamento in materia di adesione a sciopero proclamato da altri: vi è l’obbligo di rispettare il termine di preavviso di dieci giorni anche nel caso di adesione di un’Organizzazione sindacale ad uno sciopero proclamato da altro soggetto sindacale e che, in particolare, tale ipotesi ricorre, pur in assenza di adesione formale, quando nella condotta dell’Organizzazione sindacale “sia ravvisabile, in

considerazione delle circostanze del caso concreto, un invito a scioperare”

(Deliberazione del 26 ottobre 2005, verbale n. 624); e ancora, “nel semplice

riconoscimento, da parte di un’organizzazione sindacale, della libertà dei propri iscritti di aderire ad uno sciopero proclamato da altra organizzazione, non può di per sé ravvisarsi una dichiarazione di adesione a siffatto sciopero, a meno che per il concorso di altre circostanze, quali, ad esempio, la formalizzazione di tale riconoscimento in un documento diffuso nei locali aziendali e in cui si manifesti espressa condivisione delle ragioni dello sciopero, esso possa essere apprezzato come un invito a scioperare” (Deliberazione n. 05/127 del 9 marzo 2005).

Decorsi i termini previsti per garantire il contraddittorio tra le parti e l’esercizio del diritto di difesa, la Commissione ha concluso che nel comportamento sindacale, in relazione alle circostanze del caso concreto, fosse senz’altro ravvisabile l’intento dell’Organizzazione sindacale coinvolta di portare avanti l’azione di protesta, attraverso l’incitamento, rivolto ai lavoratori, ad aderire agli scioperi regolarmente proclamati dalle altre Organizzazioni sindacali di base, formalizzato in data 18 luglio 2016, contestualmente alla comunicazione di revoca.

In particolare, la Commissione ha rilevato che tale intento si fosse manifestato con la divulgazione, attraverso la rete internet, ai lavoratori e, più in generale, a tutti i fruitori del social network gestito dal Sindacato, del documento pubblicato dall’Organizzazione sindacale Cat, attestante la condivisione delle ragioni dello sciopero indetto da altri soggetti sindacali, con l’indicazione dettagliata delle modalità di attuazione dell’azione di lotta e la esortazione a “partecipare in maniera compatta”, che esprimeva una chiara volontà del soggetto collettivo di porre in essere un’attività di concertazione e proselitismo, potenzialmente idonea a coinvolgere tutti i lavoratori dipendenti delle Aziende interessate dall’astensione, rappresentando un concreto ed esplicito invito a scioperare, equiparabile ad un’adesione.

L’Autorità di garanzia ha, altresì, sottolineato che l’orientamento della Commissione, in materia di adesione allo sciopero era ben noto all’Organizzazione sindacale Cat, alla quale, in occasione di un’analoga condotta, era stato segnalato l’obbligo di rispettare la regola del preavviso anche in caso di adesione allo sciopero proclamato da altri e di revocare ogni forma di dichiarazione sindacale assimilabile ad un’adesione allo sciopero, compresa la divulgazione, nei locali aziendali, del comunicato diretto ad invitare i lavoratori iscritti ad aderire all’astensione da altri proclamata.

Il procedimento si è concluso con la delibera di valutazione negativa n. 16/487 del 1° dicembre 2016, adottata ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i), con la quale, al legale rappresentante dell’Organizzazione sindacale, è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500,00.

Nel periodo considerato, la Commissione ha operato anche esprimendo il proprio giudizio valutativo, in merito all’Accordo sulla titolarità del conflitto delle Rsu nelle Società del Gruppo FSI stipulato il 31 luglio 2015 tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf, Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie.

In particolare, l’Autorità è intervenuta su istanza della Società FSI che, in data 2 maggio 2016, ha richiesto la valutazione di idoneità, ex articolo 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, dell’<<Accordo per il rinnovo ed il funzionamento delle rappresentanze sindacali

unitarie e per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle Società FS Italiane, Rfi, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, Fs Sistemi Urbani e Italcertifer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane del 31 luglio 2015>>, nella

parte relativa al punto 6 dell’Allegato 1, ai sensi del quale <<La Rsu può

proclamare una azione di sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, purché essa sia dichiarata congiuntamente a

una o più delle Organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012 e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata del 50% +1 dei componenti la Rsu>>;

Con riferimento alla titolarità negoziale delle Rsu, il punto 1 dell’Allegato 2 all’Accordo (Regolamento di funzionamento delle Rsu) stabilisce che le Rsu, in quanto soggetto contrattuale, esercitano i poteri di contrattazione collettiva congiuntamente alle articolazioni organizzative territoriali/regionali/nazionali competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. della Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviarie del 20.07.2012.

Dalla titolarità negoziale congiunta deriva la previsione relativa alle astensioni dal lavoro, per cui tutte le azioni propedeutiche all’effettuazione dello sciopero (apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione, proclamazione di sciopero) possono essere esercitate collettivamente dalla maggioranza dei componenti della Rsu (50% + 1) congiuntamente ad una o più delle strutture territoriali o nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti competenti per l’unità produttiva interessata.

Le parti, sulla materia delle prerogative e della titolarità negoziale delle Rsu, hanno, dunque, inteso introdurre dei limiti nell’individuazione dei soggetti legittimati al conflitto, assumendo, nella certificazione dei requisiti, una posizione in linea con il Protocollo d’Intesa siglato dalle parti sociali, in materia di rappresentanza; legittimando al conflitto i soggetti provvisti di una rappresentanza qualificata, hanno realizzato - su un piano negoziale - una forma di selezione ed introdotto un metodo di governo del conflitto.

In particolare, la disposizione collettiva di cui al punto 6 dell’Allegato 1 dell’Accordo del 31 luglio 2015 considera indispensabile, per valutare la corrispondenza all’interesse collettivo dell’apertura del conflitto, che la Rsu abbia una maggioranza qualificata (50% +1 dei componenti la Rsu) e che agisca congiuntamente ad una o più delle Organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L..

Pertanto, la singola componente della Rsu non è legittimata a proclamare lo sciopero, essendo necessaria una decisione in tal senso della Rsu assunta a maggioranza, nonché il coinvolgimento di uno o più sindacati stipulanti il C.C.N.L. di settore.

In altri termini, l’Accordo, con riferimento alla titolarità negoziale delle Rsu, stabilisce i limiti entro i quali può essere riconosciuta a tale soggetto l’idoneità a valutare l’interesse collettivo e, con particolare riferimento alla legittimazione a proclamare lo sciopero, prevede che debbano sussistere particolari requisiti di rappresentatività.

In sede di esame della richiesta formulata dall’Azienda, l’Autorità ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti dall’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990, atteso che il potere di valutazione è limitato agli accordi in materia di prestazioni indispensabili e considerato, altresì, che la delibera di valutazione di idoneità, eventualmente adottata dalla Commissione, avrebbe attribuito alla clausola contrattuale non una mera efficacia obbligatoria ma una funzione normativa, con conseguente efficacia erga omnes.

Tuttavia, l’Organo di garanzia, con deliberazione n. 16/373 del 6 ottobre 2016, ha preso atto positivamente dell’Accordo in questione, esprimendo vivo apprezzamento ed evidenziando che esso si pone come un positivo strumento di governo del conflitto.

La Commissione ha considerato che la normativa contrattuale, nel momento in cui rimette la prerogativa di proclamare lo sciopero in un servizio di estrema rilevanza per i cittadini utenti – quale quello del trasporto ferroviario – a soggetti collettivi che esprimono un ampio consenso, nel coniugare l’esercizio del diritto di sciopero con l’effettiva rappresentatività del soggetto collettivo che lo proclama, risponde ad un principio di proporzionalità e appare ampiamente idonea a soddisfare il contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero ed i diritti dei cittadini utenti costituzionalmente tutelati.