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In ordine alle comunicazioni all’utenza e ai dati di adesione allo sciopero80

21. Trasporto Aereo (a cura di Fabio Paolucci)

21.4. L’attività consultiva della Commissione

21.4.3. In ordine alle comunicazioni all’utenza e ai dati di adesione allo sciopero80

Con riferimento ad una richiesta di valutazione del comportamento, avanzata da una Rsu nei confronti di Techno Sky, per mancata informazione all’utenza di uno sciopero proclamato, la Commissione ha ritenuto di non adottare alcun provvedimento atteso che l’Azienda ha prodotto evidenza documentale attestante l’avvenuta comunicazione preventiva dello sciopero ad Enav e ha chiarito, altresì, che analoga informazione è stata fornita anche con riferimento alle percentuali di adesione allo sciopero.

La Commissione, in tale circostanza, rilevato che le azioni di sciopero proclamate per il personale Techno Sky non comportano, di fatto, alcuna cancellazione, riprogrammazione o ritardo di voli, con assenza di pregiudizio ed impatto sulla resa dei servizi di istituto, nessuna criticità per l’utenza, ai fini dei risultati della fornitura del servizio finale (il trasporto passeggeri, posta e merci per via aerea) e, infine, nessun nocumento alla garanzia del diritto alla mobilità, ha chiarito che, trattandosi di servizio strumentale rispetto al servizio di controllo e navigazione aerea, la tutela all’utenza può ritenersi garantita da Techno Sky con

l’invio delle comunicazioni relative alla proclamazione di scioperi, nei termini previsti dalla disciplina di settore, all’Enav.

Con riferimento ad una successiva richiesta di valutazione del comportamento aziendale per mancata pubblicazione dei dati di adesione allo sciopero, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 146 del 1990, la Commissione ha ribadito che, con riferimento al servizio svolto da Techno Sky, la tutela all’utenza può ritenersi garantita con l’invio delle comunicazioni relative ai dati (e alle percentuali) di adesione sempre all’Enav.

In detta circostanza, la Commissione ha ritenuto opportuno precisare che non sussiste alcun obbligo per le Aziende di comunicare al sindacato proclamante il numero dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero.

Sempre in relazione all’informazione all’utenza di scioperi proclamati, la Commissione, a febbraio del 2016, ha adottato una delibera (n. 16/22) con la quale è stato ribadito l’obbligo, previsto, per le Aziende/Amministrazioni erogatrici di servizi pubblici, dall’articolo 2, comma 6 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dall’articolo 13 della Regolamentazione provvisoria, di dare notizia dello sciopero proclamato nel servizio di trasporto aereo agli utenti, almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’astensione, avvertendo delle difficoltà che dovranno essere affrontate dai passeggeri, compresi quelli provenienti dall’estero in transito negli Scali nazionali.

Con lo stesso provvedimento, la Commissione ha deliberato, altresì, di prevedere, limitatamente alla durata del Giubileo della Misericordia (fino al 20 novembre 2016), l’obbligo per le medesime Aziende/Amministrazioni, in presenza di proclamazioni di sciopero delle quali l’avviso all’utenza sia stato effettuato a più di venti giorni dalla data dell’astensione, di ripetere la comunicazione nell’arco temporale ricompreso tra i dieci e i cinque giorni prima della data di effettuazione della stessa, sul presupposto che un avviso all’utenza troppo anticipato rispetto alla data dello sciopero, seppur nel rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 6, rischia di alterarne la funzione propria, facendone perdere, involontariamente, la finalità.

21.4.4. In ordine alle prestazioni indispensabili da garantire nel corso di uno sciopero ed alle comandate di personale

Nel corso del 2016, la Commissione, all’esito di un articolato confronto con le Organizzazioni sindacali e con Enac, ha ribadito che, nelle ipotesi di concentrazione di scioperi riguardanti il personale dipendente di Enav con quelli del Personale Navigante di società vettori, Enac procederà, come da prassi consolidata, all’identificazione, tramite unica lista, dei voli la cui effettuazione è

garantita in caso di sciopero, ai sensi dell’articolo 27 della Regolamentazione provvisoria del trasporti aereo e della Circolare Enac Eal-19 del 21 dicembre 2012 (in materia di predisposizione di servizi minimi e delle comandate del personale, cfr. anche delibera n. 11/342 del 30 maggio 2011).

La Commissione ha, tuttavia, ulteriormente precisato che l’elenco dei collegamenti di cui sopra dovrà, però, essere redatto in maniera tale da rendere immediatamente identificabili (ad esempio tramite apposizione di asterisco) i voli intercontinentali garantiti ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della Regolamentazione provvisoria (prestazioni indispensabili nel servizio di trasporto passeggeri) con riferimento ai quali le Società vettori individueranno il relativo Personale Navigante da “comandare in servizio”, rispetto a quelli che saranno assistiti da Enav, ai sensi dell’articolo 21, comma 2 (e tra questi ultimi, ovviamente, dovranno essere ricompresi i voli “asteriscati” di cui all’articolo 20).

Nel caso sottoposto alla Commissione, l’azienda, infatti, in caso di concentrazione di scioperi, comandava il Personale Navigante sulla base delle prestazioni indispensabili relative al servizio di assistenza al volo (utilizzando a tal fine l’elenco Enac), determinando il fenomeno denunciato dai sindacati (nel corso di uno sciopero erano stati assicurati, da un singolo vettore, più collegamenti verso un Continente, mentre l’Azienda, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 20, ne avrebbe dovuto garantire uno solo.

In materia di comandate di personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni indispensabili, la Commissione, nel corso del periodo di riferimento, ha dovuto, in più occasioni, precisare che la comandata di tutto il personale previsto in servizio il giorno dell’astensione non consente un adeguato contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, entrambi costituzionalmente tutelati, in quanto sproporzionata rispetto alle effettive esigenze di funzionamento del servizio, posto che la consistenza dei contingenti di personale va commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da erogare nel corso dello sciopero.

Sempre con riferimento all’individuazione dei contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni indispensabili, la Commissione, rilevato che una società aeroportuale individuava il personale comandato frazionando la durata dell’astensione (nel senso che a fronte di uno sciopero di quattro ore venivano comandate unità di personale limitatamente ad un’ora di servizio e che tale modus operandi determinava, inevitabilmente, una sorta di “effetto moltiplicatore”), ha chiarito all’Azienda che il criterio di rotazione da adottare, ove possibile, nell’individuazione dei lavoratori da comandare in servizio per la garanzia delle prestazioni indispensabili, previsto

dall’articolo 28, comma 4, della Regolamentazione provvisoria, risponde all’esigenza di consentire a tutti i lavoratori di esercitare il diritto di sciopero e non può essere interpretato quale limitazione nell’esercizio di tale diritto, invitando, per il futuro, l’azienda al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nella disciplina di settore.

21.4.5 In ordine alle misure finalizzate a contenere i disagi