25. Trasporto Pubblico Locale (a cura di Silvia Mancini)
25.4. La vertenza relativa al C.C.N.L. del Trasporto Pubblico Locale
La sottoscrizione, in data 28 novembre 2015, dell’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità-Tpl), con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza il 31 dicembre 2017, siglato dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal, (con riserva che è stata sciolta all’esito della consultazione referendaria dei lavoratori nelle giornate del 15, 16 e 17 dicembre 2015), ha prodotto, quale naturale conseguenza, la totale assenza di proclamazioni di scioperi riguardanti l’intero settore anche da parte delle sigle sindacali che non siedono ai tavoli negoziali.
Come già ricordato nella precedente Relazione, tale Accordo individua le misure attraverso le quali vengono definite le relazioni industriali, il mercato del lavoro, l’orario di lavoro, lo svolgimento del rapporto di lavoro e la parte economica (aumenti tabellari, una tantum e welfare contrattuale), chiudendo un lungo periodo contraddistinto da carenze normative che hanno fortemente inciso sullo sviluppo del settore.
Nell’ottica di tale rinnovato spirito negoziale, merita un cenno l’attività svolta dal Governo di concerto con le Regioni che hanno convenuto sulla necessità di definire nuove modalità di finanziamento del settore che ne garantiscano la stabilità delle risorse nel tempo, ritenendolo un passaggio necessario a consentire sia una efficace programmazione degli interventi sia la stipula di contratti di servizio pluriennali. In quest’ottica, dunque, si è mossa la Conferenza delle Regioni che, in data 24 novembre 2016, ha approvato un documento con il quale si stabilisce che, nell’iter della legge di bilancio 2017, siano introdotti, fra gli altri, alcuni elementi che, pur non comportando oneri per la finanza pubblica, definiscano “nell’articolato della legge dell’ammontare del
Fondo per il triennio 2017-2019 nella misura prevista dal disegno di legge di bilancio …” e mantengano “anche per gli esercizi successivi, a decorrere dal 2020, dello stanziamento previsto per il 2019”.
25.5. Attività consultiva e interpretativa
Anche nel corso del 2016, come in passato, la Commissione, a fronte di specifiche richieste formulate da parte di Aziende e Organizzazioni sindacali, ha confermato alcuni principi fondamentali che sono oggetto di costante e consolidato orientamento dell’Organo di garanzia.
Per brevità, appare opportuno riportare sinteticamente i pareri forniti dall’Autorità:
1) “la direzione aziendale ha preteso dai singoli macchinisti la
comunicazione preventiva della volontà di aderire allo sciopero”. La
Commissione ha fatto presente che, allo stato attuale, non esiste un riferimento normativo, di tipo legale o derivato, che preveda l’obbligatorietà dell’adesione preventiva alla manifestazione di sciopero.
2) “Mostra Convegno Expoconfort - Esposizione internazionale del
riscaldamento, condizionamento, refrigerazioni, tecnica sanitaria, trattamento acqua, arredamento bagno e servizi termo-idrosanitari”; “Milano Auto Classica - Salone del Veicolo d’Epoca”; “Fa la cosa giusta - Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili” (afflusso complessivo previsto per le tre
persone). La Commissione ha ritenuto di non adottare provvedimenti di competenza, attese anche le caratteristiche degli eventi, ferme restando eventuali iniziative di competenza dell’Autorità prefettizia, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
3) Nota prefettizia con la quale si chiede un parere sulla regolarità della richiesta di esperimento della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione avanzata dalle Organizzazioni sindacali nei confronti dell’Agenzia della Mobilità Piemontese. La Commissione ha rappresentato che l’attività svolta dalla suddetta Agenzia non attiene a materie di competenza di questa Autorità.
4) Nota aziendale con la quale si chiede un tempestivo intervento in merito all’obbligo di comunicazione dello sciopero all’utenza atteso che, a fronte dell’esiguo numero di iscritti all’Organizzazione sindacale proclamante, potrebbe produrre il cosiddetto “effetto annuncio”. La Commissione ha rammentato all’Azienda che qualora la stessa, in virtù degli elementi in suo possesso, ritenga ragionevolmente prevedibile l’insussistenza di disagi per l’utenza, può evitare di dare comunicazione dell’astensione. Rimane salva la responsabilità dell’Azienda stessa qualora, all’esito dello sciopero, tale valutazione prognostica risulti errata (cfr. delibere del 28 giugno 2001, n. 01/82 e n. 01/83; delibera del 21 marzo 2002, n. 02/44; delibera del 1° febbraio 2006, n. 06/68).
5) Note sindacali con le quali si segnala la mancata e/o tardiva comunicazione dello sciopero da parte delle Aziende. La Commissione, pertanto, ha invitato le Aziende interessate al puntuale rispetto della normativa vigente come prevista dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, secondo il quale “Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei
servizi … sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi”, facendo presente che, in caso di eventuali futuri inadempimenti,
l’Autorità procederà alla valutazione del comportamento aziendale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera i), della citata legge n. 146 del 1990.
6) Nota aziendale con la quale si chiede alla Commissione di valutare il rispetto della normativa vigente, nell’ambito dell’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, da parte di alcune delle Organizzazioni sindacali coinvolte. La Commissione non ha ravvisato i presupposti per una valutazione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 146 del 1990, attesa la formale comunicazione delle suddette Organizzazioni sindacali con la quale si dichiarava conclusa con esito negativo la prima fase delle procedure. Nel caso di specie, inoltre, ha ritenuto opportuno auspicare che le parti, per il futuro, valutassero l’adozione di
ogni opportuna iniziativa volta a ristabilire, nell’ambito delle relazioni industriali, un percorso quanto più ampiamente condiviso che consentisse, agli attori del conflitto, di esperire le richiamate procedure in un clima di confronto costruttivo, al fine di una concreta risoluzione delle problematiche in essere.
La Commissione, inoltre, sia nell’ambito dell’attività preventiva sia di quella consultiva e interpretativa, ha sovente ravvisato la necessità di rammentare alle Organizzazioni sindacali proclamanti l’obbligo di “comunicare
all’Osservatorio sui conflitti nei trasporti la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento”, come previsto dall’articolo 10, lettera C), della
Regolamentazione provvisoria di settore.
Nel corso del 2016, come anticipato in un precedente paragrafo, la Commissione ha ricevuto una segnalazione, da parte delle Segreterie provinciali di Bergamo di Faisa Cisal e Ugl, riguardante la Sab S.r.l. di Bergamo che, nel periodo dal 13 al 21 agosto 2016, avrebbe operato una riduzione del servizio estivo “feriale” applicando il servizio estivo “festivo”, con sospensione totale dello servizio medesimo nei giorni 14, 15 e 21 agosto 2016 e che tale riduzione avrebbe interessato tutti i servizi Bergamo Trasporti. Come in passato, dunque, l’Organo di garanzia ha rammentato alla Sab S.r.l., alle Associazioni datoriali di categoria territorialmente competenti ed alle Istituzioni coinvolte che, anche in ipotesi di interruzione di pubblico esercizio, ad iniziativa delle Aziende, devono essere comunque assicurate le prestazioni minime indispensabili a tutela del diritto costituzionale dei cittadini alla mobilità (delibere del 20 giugno 2002, n. 02/117, del 14 dicembre 2005, n. 05/707, del 7 giugno 2006, pos. n. 24498, del 2 ottobre 2008, n. 08/486, del 16 novembre 2015, pos. n. 2139/15).
25.6. Valutazioni ex articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del