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Taxi (a cura di Silvia Mancini)

19.1. Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto - interventi preventivi ex articolo 13, lettera d) della legge n. 146 del 1990

Nell’anno preso in esame dalla presente Relazione, si può ragionevolmente dedurre come, nel settore, perduri una condizione di scarsa conflittualità in linea con l’andamento riscontrato nel 2015. L’analisi dei dati numerici, infatti, rileva come, a fronte di 6 proclamazioni di sciopero (5 nel 2015), ne siano state concretamente effettuate solo 4 che hanno interessato i Comuni di Firenze, Napoli e Roma (2 nel 2015).

Le restanti 2 azioni di “fermo del Servizio Taxi”, entrambe proclamate a carattere “nazionale”, si proponevano di sollecitare il Governo a porre in essere ogni iniziativa atta ad affrontare una situazione che per l’intera categoria era di vitale interesse, in ragione della profonda crisi economica dovuta principalmente all’eccesso di offerta e ad un quadro concorrenziale privo di regole che si protrae ormai dal 2008.

Nei confronti della prima manifestazione nazionale di protesta, prevista per il 16 marzo 2016, la Commissione ha segnalato la violazione relativa al “mancato

rispetto della regola della rarefazione oggettiva”, ai sensi dell’articolo 2, comma

2, della legge n. 146 del 1990, nonché della delibera del 24 settembre 2003, n. 03/134 (come integrata in data 30 aprile 2004), in considerazione del fatto che erano stati precedentemente proclamati due “scioperi generali di tutte le categorie

pubbliche e private” da parte delle Segreterie nazionali di Cub, S.I. Cobas,

Usi-Ait e Slai Cobas per il giorno 18 marzo 2016. Le Organizzazioni proclamanti, in questo caso, hanno tempestivamente ottemperato all’indicazione dell’Autorità, revocando il blocco e riproclamandolo per la giornata del 18 marzo 2016, in concentrazione con i richiamati “scioperi generali”.

Nonostante la regolarità formale della nuova proclamazione, la Commissione, a fronte di una pluralità di proclamazione di scioperi, che, concentrandosi nella giornata del 18 marzo 2016, avrebbero prodotto un effetto ultrattivo degli stessi, comportando un grave pregiudizio dei diritti costituzionalmente garantiti degli utenti nella Città di Roma Capitale, ha ritenuto opportuno invitare le Segreterie nazionali di Satam, Uti, Ugl Taxi, Usb, Tam-Acai, Uiltrasporti, Fit Cisl, Federtaxi-Cisal, Unimpresa e Uri Taxi, a valutare concretamente la possibilità di escludere dal “Fermo nazionale della categoria

durante il quale era previsto lo sciopero riguardante il personale dipendente di Atac S.p.A., proclamato dalla Segreteria provinciale di Roma di Orsa TPL.

Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria, tempestivamente convocati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 marzo 2016, a seguito di una intensa ed ampia discussione nel corso della quale il Governo ha espresso la volontà di ritirare gli emendamenti alla Legge del 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e di istituire un tavolo permanente di confronto fra le parti per affrontare e risolvere le problematiche del settore, hanno deciso di sospendere il “Fermo Nazionale del Servizio Taxi” previsto per il 18 marzo 2016.

19.2. Valutazioni del comportamento, ex articolo 13, lettera i), della legge n.146 del 1990, e principi generali espressi in occasione delle stesse

Nel corso del 2016 la Commissione, a seguito di notizie apprese dagli organi di stampa, si è trovata nella necessità di esaminare l’episodio che ha visto il coinvolgimento dei conducenti dei taxi nella Città di Milano, i quali si sono resi responsabili di una interruzione del servizio nelle giornate del 4 e 5 maggio 2016.

La Commissione, nella seduta del 6 ottobre 2016, all’esito delle informazioni fornite da parte del Comune, della Questura e della Prefettura di Milano, deliberava l’apertura del procedimento ai fini della valutazione di cui agli articoli 4, comma 4 quater e 13, lettera i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti dei signori Manuli Corrado, Mariani Christian, Mutti Andrea Francesco, Scalia Corrado e Tedde Gianmaria, per le seguenti violazioni: “mancato rispetto dell’obbligo del preavviso di 10 giorni”, “mancata

predeterminazione della durata dell’astensione”, “mancato rispetto dell’obbligo di durata massima della prima astensione che non può superare le 24 ore articolate all'interno dei turni di servizio” e “mancato rispetto della garanzia delle prestazioni indispensabili” (cfr. delibera n. 16/371).

Nel corso del procedimento, tuttavia, non sono emersi elementi probatori tali da dimostrare la diretta riconducibilità delle astensioni spontanee alla condotta dei suddetti cinque conducenti, né delle Organizzazioni sindacali di categoria che, peraltro, si erano apertamente dissociate da ogni forma di manifestazione spontanea non rispettosa della legge, invitando i propri associati a non aderire a proposte di astensione dal lavoro improvvise e spontanee.

L’Autorità, quindi, nella seduta del 15 dicembre 2016, ha deliberato, per il caso di specie, senza che abbia valore di precedente, l’insussistenza dei

presupposti per una valutazione negativa del comportamento dei signori Manuli Corrado, Mariani Christian, Mutti Andrea Francesco, Scalia Corrado e Tedde Gianmaria, procedendo, pertanto, all’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento degli stessi (cfr. delibera n. 16/491).

19.3. La vertenza relativa al C.C.N.L. di categoria

Come ricordato nella precedente Relazione, il mese di febbraio 2015 ha sancito la scadenza naturale del C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi, il cui rinnovo è stato sottoscritto in data 14 luglio 2014 da Federlavoro e Servizi/Confcooperative, Legacoop Servizi, Agci Servizi, Unica Taxi Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Il documento, che coinvolge coloro che operano nell’area merceologica taxi, si proponeva lo scopo di migliorare il servizio, valorizzare le professionalità, dare sviluppo alla cooperazione, tutelare i diritti dei lavoratori, accompagnare il percorso di stabilizzazione e di crescita del settore, al fine di garantire condizioni economiche e lavorative adeguate e di affermare un sistema di regole condiviso che fosse in grado di contrastare le pratiche di concorrenza sleale. Con tale accordo, le parti sociali hanno inteso perseguire un unico riferimento contrattuale che realizzasse, per l’intero settore, sia gli obiettivi economici, sia quelli legati a: occupazione, sviluppo professionale di soci e lavoratori, partecipazione nella elaborazione di programmi di sviluppo, scelte strategiche e realizzazione dei processi produttivi.

In questa ottica, quindi, il 29 novembre 2016 è stata firmata, dagli stessi soggetti, l’ipotesi di accordo con decorrenza 1° marzo 2015-28 febbraio 2019 che ha previsto, fra le altre novità, l’istituzione della previdenza complementare attraverso l’adesione al Fondo Cooperlavoro, l’istituzione dell’assistenza sanitaria integrativa e la nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante.