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La regolamentazione del settore del trasporto ferroviario: problemi aperti

21. Trasporto Aereo (a cura di Fabio Paolucci)

22.2. La regolamentazione del settore del trasporto ferroviario: problemi aperti

Con particolare riferimento alle azioni di protesta che hanno investito l’intero comparto del trasporto ferroviario e, quindi, riguardanti tutti gli operatori del trasporto ferroviario, è risultato particolarmente evidente il problema, ancora aperto, della mancata definizione di regole comuni, in materia contrattuale, e dell’individuazione di standard normativi uniformi e certi, da applicare nei confronti di tutti gli attori concorrenti sul mercato.

L’Accordo del 23 novembre 1999 ed i successivi accordi integrativi stipulati tra il Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali di categoria ha, di fatto, integrato, per oltre un decennio, la disciplina dello sciopero dell’intero settore del trasporto ferroviario, caratterizzato, fino al 2012 - nel servizio Alta Velocità del trasporto passeggeri - dalla presenza di un solo operatore in regime di monopolio. La regolamentazione dello sciopero, allo stato vigente, è, dunque, tarata su un

sistema monopolistico ed è vincolante esclusivamente nei confronti dei soggetti firmatari.

L’ingresso sul mercato dei nuovi operatori in concorrenza richiederebbe la definizione di una nuova piattaforma di regole contrattuali unitarie applicabili al servizio nella sua interezza. Ѐ un aspetto, questo, che acquista una particolare rilevanza, anche in relazione all’equità da garantire ai diversi fruitori della infrastruttura in ogni occasione, compresa quella dello sciopero.

Tale esigenza, preannunciata nel settore cargo, da tempo interessato da una pluralità di aziende, è oggi resa più impellente dagli effetti della liberalizzazione dei servizi passeggeri.

Sotto il profilo della disciplina regolamentare in materia di esercizio del diritto di sciopero nel settore del trasporto ferroviario, il nuovo scenario apre diversi problemi, soprattutto con riferimento alle prestazioni minime da assicurare agli utenti del servizio.

Di fronte ad una ipotesi di contrattazione con i nuovi operatori del settore, - più volte sollecitata dalla Commissione in apposite audizioni con le parti - valutazioni di parte sindacale segnalano il rischio di una eccessiva compressione del diritto di sciopero. Mentre le nuove imprese che ora operano sul mercato, pur avendo stipulato contratti collettivi aziendali interessanti, non sono, ancora, protagoniste, al pari di Ferrovie dello Stato Italiane, delle relazioni industriali del settore.

Il problema è reso particolarmente complesso dalla circostanza che i nuovi operatori utilizzano, per l’esercizio del servizio di trasporto, una rete infrastrutturale che appartiene ad un’altra società (Rfi) (che, peraltro, fa capo alla medesima holding del principale operatore di treni passeggeri e merci sul territorio nazionale (Trenitalia)), con la conseguenza che uno sciopero dei lavoratori che operano sulla rete è destinato a paralizzare, di fatto, anche il servizio di trasporto esercitato da tutti coloro che usufruiscono di quella rete.

In un quadro così articolato, dovrà probabilmente essere promossa una complessa azione di ricognizione delle mutate condizioni di mercato ed avviata un’opera di ridefinizione degli accordi di settore che la stessa Commissione ha, ripetutamente, stimolato attraverso un’azione di moral suasion; appare, infatti, sempre più insostenibile, anche sotto il profilo della tutela della concorrenza, che vi siano operatori soggetti a regole certe a fronte di altri che non lo sono, soltanto perché apparsi più tardi nel mercato di riferimento.

Ne deriva che una regolamentazione dei servizi minimi dovrebbe coinvolgere tutte le Aziende che contribuiscono a rendere il servizio finale. Conseguentemente, l’accordo sulla materia richiederebbe l’impegno e la

partecipazione ad un tavolo comune di tutti gli operatori del settore. Questa operazione presuppone, tuttavia, la creazione di condizioni di più estesa concorrenza e misure di liberalizzazione dell’intero settore dei servizi pubblici, tradizionalmente soggetti ad assetti proprietari tendenzialmente monopolistici.

Al di là della generale problematica sopra rappresentata, in linea di massima, l’Accordo ha dimostrato una buona capacità di tenuta in quanto comprensivo della maggior parte delle regole necessarie da garantire in caso di sciopero.

Tuttavia, in una prospettiva di riordino sistematico, sia pur limitata alla disciplina vigente nel Gruppo FSI, è auspicabile che vengano recepiti in un nuovo accordo tra le parti, gli orientamenti interpretativi della Commissione in materia di rarefazione, preavviso massimo, norme tecniche e articolazione oraria delle azioni di sciopero successive alla prima di durata inferiore alla 24 ore, parallelamente ad una ridefinizione dell’impatto di uno sciopero locale sul sistema ferroviario nazionale e dei servizi collegati da nesso di strumentalità tecnica od organizzativa con la circolazione dei treni (con particolare riferimento a quelli di manutenzione) alla luce della ristrutturazione tecnica ed organizzativa intervenuta in Azienda.

Altrettanto opportuna sarebbe una nuova regolamentazione, con particolare riferimento alle norme sui servizi minimi, per la Divisione Cargo di Trenitalia, attualmente assoggettata alla medesima disciplina prevista per il servizio del trasporto passeggeri. Tale operazione, su cui sembra sussistere, peraltro, una certa convergenza di opinioni da parte sindacale e datoriale, risponde, innanzitutto a finalità di carattere sostanziale, atteso che il differente bacino d’utenza del servizio di trasporto merci non giustifica l’assoggettamento alla rigida disciplina dettata per il servizio di trasporto passeggeri.

Inoltre, vi è l’esigenza di una organica regolamentazione per l’intero sistema del servizio cargo. Al riguardo, occorre rilevare che il settore del trasporto delle merci su rotaia (per le aziende non appartenenti al Gruppo FSI) è stato regolamentato dalla Commissione con deliberazione del 2015.

Al fine di superare una anomala dicotomia nella disciplina dello sciopero nel settore del trasporto merci su rotaia, la Commissione, nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 13, lettera a), ha suggerito alle parti l’avvio di un confronto per la sottoscrizione di un Accordo trasversale (applicabile, dunque, sia al personale dipendente del Gruppo FSI che a quello dipendente delle altre aziende di trasporto merci). Oggi, il percorso già tracciato dall’Autorità con l’adozione della Regolamentazione provvisoria potrebbe rappresentare un punto di partenza per l’avvio di un confronto volto al superamento delle resistenze di tutti gli attori coinvolti, in un’ottica di effettiva tutela dei diritti degli utenti.