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Pareri e delibere interpretative

13. Regioni ed Autonomie Locali (a cura di Paolo Montuori)

13.2. Pareri e delibere interpretative

Tra le numerose attività del settore va sottolineata quella inerente alle numerose richieste di pareri riguardanti problemi di interpretazione della normativa legale e negoziale vigente, specie alla luce dei mutamenti sociali e giuridici che hanno portato in rilievo problemi in parte inediti, a conferma della intrinseca mutevolezza del conflitto collettivo. Si conferma, nel periodo di riferimento, sul fronte della prevenzione e della composizione del conflitto collettivo, l’incremento dei pareri resi dalla Commissione di garanzia a Prefetti, Organizzazioni sindacali e parti datoriali.

La Commissione è intervenuta in più occasioni per confermare l’orientamento secondo il quale tutte le attività collegate da nesso di strumentalità con l’erogazione di un servizio pubblico essenziale rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, anche se svolte da soggetti diversi da quello erogatore del servizio principale.

In merito alle predette fattispecie, la Commissione ha evidenziato che l’assenza di accordo tra le parti, ai fini dell’adozione dei regolamenti di servizio, non può andare a detrimento dei diritti degli utenti. Per tale motivo, la devoluzione della materia alla contrattazione collettiva non esclude, in mancanza di accordo, il potere di iniziativa unilaterale del datore di lavoro.

Ѐ stato ribadito che, secondo il costante orientamento della Commissione, confermato dalla sentenza n. 1700 resa dal Tribunale del Lavoro di Milano, in data 29 giugno 2015, il servizio di refezione scolastica a favore di asili nido, scuole materne ed elementari, rientra nell’ambito di applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali - Personale non dirigenziale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181, del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256) in quanto strumentale a garantire e consentire la continuità del servizio essenziale della pubblica istruzione negli asili nido, scuole materne ed elementari.

Numerosi sono stati, inoltre, i pareri resi dalla Commissione in materia di diritto di assemblea, astensione dal lavoro straordinario e procedure di raffreddamento e di conciliazione. Tutti interventi tesi a chiarire alle parti sociali l’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, dell’Accordo di settore e/o delle delibere interpretative della Commissione.

Tra i pareri richiesti alla Commissione va annoverata quella della Fondazione Musei civici di Venezia in materia di appalti dove, nella seduta del 15 dicembre 2016, la Commissione ha deliberato di rappresentare che, con l’Accordo nazionale dell’8 marzo 2016, siglato da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto, le parti firmatarie hanno integrato l’Accordo nazionale per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 19 settembre 2002, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del decreto legge n. 146 del 20 settembre 2015 che, modificando l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ha previsto, tra i servizi pubblici da assicurare in caso di sciopero, anche l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura (indicati dall’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004). Difatti, l’Accordo Collettivo del Comparto Regioni e Autonomie Locali, come integrato dall’Accordo Nazionale del 2016 citato, trova applicazione, invero, alle attività esercitate e demandate al personale dipendente del Comparto Regioni e Autonomie locali.

Il necessario coordinamento, anche ai fini interpretativi, della fonte secondaria con la norma di legge, nonché ragioni di opportunità connesse all’esigenza di evitare ingiustificate disparità di trattamento dell’esercizio del diritto di sciopero, conducono a ritenere che, la disciplina recata dall’Accordo di settore del 2002, come modificato dall’Accordo Nazionale del 2016, debba ritenersi applicabile anche nei confronti delle società di diritto privato alle quali

siano eventualmente appaltate attività ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina negoziale ovvero attività strumentali alle prime.

Del resto, già con la delibera n. 11/596, la Commissione ebbe modo di chiarire che, in mancanza di altra idonea disciplina, le previsioni di cui all’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri – dell’8 marzo 2005, si applicano anche al personale dipendente da società o cooperative esterne, affidatarie dirette della gestione dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 2, comma 2, del predetto Accordo.

Nell’accordo si prevede, difatti, che l’eventuale rinvio della fonte negoziale alla contrattazione decentrata (quale quello operato dall’articolo 2, comma 2, lettera c), dell’Accordo Collettivo Nazionale del 2016, ai fini dell’eventuale ricorso al criterio alternativo di garanzia dei servizi minimi attraverso le fasce orarie), dovrebbe essere assolto dalla stazione appaltante non potendo ritenersi spogliata di poteri decisionali e di responsabilità organizzative così rilevanti per il solo fatto di aver appaltato il servizio.

Pertanto, ai fini dell’esenzione della responsabilità della committente in relazione alle violazioni della disciplina sullo sciopero commesse dalle società appaltatrici costituisce buona regola la prassi di inserire nei regolamenti contrattuali con i soggetti aggiudicatari clausole volte a pretendere il rispetto delle regole dettate dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché delle relative fonti collettive di attuazione, in caso di astensione collettive del personale.

Un altro parere da annoverare è quello con la quale la Segreteria provinciale dell’Aquila dell’Organizzazione sindacale Fp Cgil, la quale chiede se l’attività demandata all’Ufficio Speciale rientri nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni.

Dall’esame delle fonti normative istitutive di tale Organo e, in particolare, dell’articolo 67-ter, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge. 7 agosto 2012, n. 134, si evince che la natura pubblicistica dell’Organo e l’attitudine delle competenze amministrative ad esso demandate a soddisfare rilevanti interessi costituzionali della collettività depongono, senz’altro, a favore della riconducibilità dell’attività dell’Ufficio nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni e, in particolare, nel perimetro di efficacia della disciplina dettata per il comparto Regioni Autonomie Locali, la quale, all’articolo 2, comma 1, lettera c), stabilisce che “sono da considerare essenziali le attività di tutela della libertà della persona

13.3.

Integrazione di accordo sui beni Culturali di appartenenza