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Le attività del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

4.8.1 Una sentenza “pilota”

4.13. Le attività del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

personale

Il comma 5 dell’art 7 della presente legge, si presenta come il più complesso sia per la sua struttura articolata, sia perché mostra l’attività del Garante nazionale,anch’essa complessa. In via preventiva, la disposizione normativa in esame evidenzia, peraltro in

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termini alquanto generici, come il suddetto Garante nazionale sia tenuto a svolgere attività di promozione e di agevolazione delle relazioni di ordine collaborativo con i garanti territoriali o con ulteriori organismi delle istituzioni investiti del compito di operare negli stessi ambiti di sua pertinenza, e quindi con competenze nelle stesse materie. Di seguito, però, la littera legis della stessa disposizione assume toni prescrittivi connotati di particolare specificità, andando ad elencare le peculiari competenze del novello organismo di garanzia.

4.13.1. Il potere di vigilanza

La lettera a) del comma 5 dell’articolo 7, assegna al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale un compito di vigilanza sulla rituale esecuzione delle pene detentive, delle misure di sicurezza, delle cautele personali ex articolo 285 del codice di procedura penale ovvero di ulteriori misure coercitive della libertà personale; e tale ritualità deve essere valutata in relazione alle prescrizioni sancite dallo stesso provvedimento normativo ed ai canoni costituzionali nonché a quelli dotati dalla legge ordinaria, dalle convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro Paese nonché dalle disposizioni di rango regolamentare. La norma in discorso, quindi, pone l’accento sulla necessità di eseguire qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà personale nel rispetto rigoroso delle specifiche regole prescritte – in materia – dal legislatore, in ossequio al canone della legalità. Dette regole, invero, già vigenti nel nostro sistema ordinamentale, hanno subito delle attenuazioni della loro efficacia garantistica, a causa di sfavorevoli contingenze concrete e di

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conseguenza, si è reso opportuno creare un (ulteriore) organismo preposto al controllo della puntuale osservanza di queste regole.97

4.13.2. Il diritto di visita

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha il potere di visitare, senza preventivo nulla osta, le strutture carcerarie, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti assistenziali deputati al trattamento sanitario degli internati, le comunità di cura e di accoglienza ovvero ogni struttura, sia essa pubblica o privata, in cui dimorano gli individui destinatari dell’adozione di misure alternative alla carcerazione o della cautela personale ex art 284 del codice di procedura penale98, nonché gli istituti penali minorili e le comunità che accolgono minorenni interessati da provvedimenti emessi a loro carico dall’autorità giudiziaria. Inoltre, lo stesso Garante nazionale può visitare le camere di sicurezza in uso all’organo di polizia ed entrare , sine conditione, in qualsiasi ambiente adoperato a tale scopo ovvero considerato strumentale al soddisfacimento delle necessità generate dalla limitazione della libertà personale da porsi in essere; in tal caso, però, si richiede una preventiva comunicazione della visita da effettuarsi, la quale non deve determinare pregiudizio alcuno per le investigazione in itinere.

Appare evidente come la norma in esame sottenda una significativa mediazione tra interessi contrapposti. Per un verso, infatti, si registra la permanenza di una puntuale attenzione per i diritti di coloro che si trovano in condizione di restrizione della propria libertà personale,

97 M. A. PASCULLI, N. VENTURA, Commento alla Legge 21 febbraio 2014, n. 10, in La

nuova legge svuota carceri, Nel Diritto, Roma, 2014, p. 125

98 Rientrano nel concetto di “altri luoghi di detenzione” la propria abitazione

dell’imputato o un altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, una casa famiglia protetta.

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della quale (attenzione) risulta essere proiezione il sancito potere di visita – dei vari luoghi indicati – nella seconda parte della stessa norma – alla contestuale tutela delle esigenze investigative che, a loro volta, sono funzionali alla ricerca della verità.99

4.13.3. La visione di atti

La lettera c) del 5 comma dell’articolo 7 della norma in esame, legittima il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o limitate nella libertà personale alla vision abilità sia della documentazione inserita nel fascicolo del soggetto ristretto in carcere a qualunque titolo, sia di quella attinente alla situazione di carcerazione. A tal fine, la stessa norma richiede l’acquisizione del preventivo placet della persona in vinculis, il quale può essere espresso anche verbalmente, senza particolari formalità. La disposizione in esame, quindi, coinvolge l’individuo ristretto in carcere, a qualsiasi titolo, nell’attività di controllo posta in essere, nel suo interesse, del suddetto Grante nazionale e subordina la visione degli atti concernenti la posizione dell’individuo medesimo al suo benestare, da manifestarsi anche in forma orale. L’assenza di prescrizioni di ordine formale in tema di prestazione di cotale consenso è sintomatica: la voluntas legis è tesa ad uno snellimento procedurale a vantaggio di aspetti sostanziali. Nella specie, il legislatore del 2014 ha inteso sì salvaguardare la privacy del soggetto direttamente interessato dalla disamina della documentazione inerente il suo status di detenuto, ma senza gravare siffatta attività – del Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà

99 M. A. PASCULLI, N. VENTURA, Commento alla Legge 21 febbraio 2014, n. 10, in La

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personale – di sterili formalità, con conseguente vano dispendio di tempo ed energie.100

4.13.4. La richiesta di documentazione

In virtù della lettera d) del comma 5 articolo 7 della Legge 21 febbraio 2014, n. 10, si stabilisce che il Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale inoltri richiesta di ogni notizia e documento occorrente ai responsabili degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, delle strutture sanitarie per internati e di quelle, sia pubbliche che private, in cui sono collocati i soggetti in regime di misure alternative o di arresti domiciliari, delle comunità terapeutiche e di accoglienza, degli istituti penali minorili. A supporto, poi, di una simile prerogativa, nella seconda parte della norma in esame il Legislatore del 2014 ha stabilito che il suddetto Garante nazionale possa reagire all’eventuale inerzia manifestata – in un periodo di tempo ragionevolmente congruo, pari a giorni trenta, come previsto dalla legge – dall’amministrazione interpellata, legittimandolo ad informare il Magistrato di sorveglianza competente e, se del caso, a formulare altresì istanza di emissione di

un ordine di esibizione della documentazione richiesta

all’amministrazione inadempiente.101

4.13.5. Le verifiche

La condizione dello straniero è un tema molto avulso dagli ambiti di pertinenza della riforma del 2014. Infatti, oltre all’articolo 6 della legge in esame, che annovera gli emendamenti apportati al testo unico in materia di immigrazione, il comma 5 lettera e) prevede che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della

100 M. A. PASCULLI, N.VENTURA, Commento alla Legge 21 febbraio 2014, n. 10, in

La nuova legge svuota carceri, Nel Diritto, Roma, 2014, p. 127

101 M. A. PASCULLI, N. VENTURA, Commento alla Legge 21 febbraio 2014, n. 10, in

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libertà personale possa verificare l’osservanza di specifiche prescrizioni102 all’interno dei centri di identificazione ed espulsione. In particolare, al Garante nazionale, viene riconosciuto libero accesso in qualsiasi ambiente dei suddetti centri di identificazione e di espulsione; e ciò, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni normative impartite in tema di trattamento nei centri di permanenza temporanea e assistenza, di modalità di detto trattamento, di funzionamento degli stessi centri di permanenza temporanea e assistenza, di attività di prima assistenza e soccorso. Si comprende, dunque, come l’attività del Garante nazionale delle persone private della libertà personale interessi tutti coloro che, a vario titolo, si trovino in condizioni di restrizione entro strutture ad hoc per effetto dell’applicazione di norme giuridiche, non esclusi gli ospiti di uno dei summenzionati centri di identificazione e di espulsione. In siffatta condizione, tuttavia, permane in capo ad ogni individuo – a prescindere dalla nazionalità di origine – la titolarità di diritti che devono essere salvaguardati anche all’interno di cotali strutture. E non c’è dubbio che l’istituzione del Garante nazionale costituisca uno dei mezzi funzionali al perseguimento del medesimo.103

4.13.6. La formulazione di raccomandazioni

Tra i compiti ed i poteri spettanti al prefato Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale rientra, come disciplinato alla lettera f) del comma 5 articolo 7, la formulazione di “specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata”, qualora riscontri l’inosservanza di regole ordina mentali oppure la ragionevolezza delle richieste e dei reclami proposti ex articolo 35

102 Le prescrizioni a cui deve far riferimento sono quelle disciplinate dal decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, del “ Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

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della Legge 26 Luglio 1975,n. 154. La stessa disposizione impone, poi, all’amministrazione che non ottemperi alle raccomandazioni formulate dal predetto Garante nazionale di motivare il proprio disaccordo e di comunicarlo entro trenta giorni. Ed è proprio comprendendo il tenore di questa disposizione che si coglie particolarmente l’importanza assegnata alla figura del Garante nazionale. Infatti, le raccomandazioni formulate dall’organismo in

esame, pur non essendo vincolanti, obbligano comunque

l’amministrazione interessata dai rilievi in esse contenuti a fornire – quanto meno – una giustificazione ad una eventuale non condivisione degli stessi, con l’obbligo di darne comunicazione entro il termine prefissato di trenta giorni. In definitiva, qualora il Garante nazionale paventi una violazione di legge a discapito di un soggetto in vinculis, è necessario approfondire la situazione, investendo l’amministrazione competente dell’onore di chiarire i termini di assunzione di ogni determinazione che si teme essere contraria – in toto o in partem – ai precetti dettati dalla legislazione vigente.104

4.13.7. La trasmissione della relazione annuale

L’ultima lettera riguardante i compiti ed i poteri riconosciuti al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, lettera g) comma 5 articolo 7 della presente legge, impone allo stesso di provvedere alla trasmissione annuale di una relazione concernente le proprie attività sia al Presidente del Senato della Repubblica che a quello della Camera dei Deputati, oltre che al Ministro dell’interno ed al Guardasigilli. Detta norma, invero, rimarca ancora di più il rilievo assegnato allo stesso Garante nazionale a livello ordinamentale, dal momento che l’obbligo di relazionare, con

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cadenza annuale, sul proprio operato ad organi istituzionali di primaria importanza tende a conferirgli un rango ( istituzionale) commisurato. L’aspetto appena presentato non è di poco conto, poiché individua una sorta di gerarchia al riguardo. Si è inteso stabilire che il Garante nazionale debba rendere conto delle proprie attività ai suddetti organi che, a loro volta, attraverso la disamina della relazione trasmessa annualmente, esercitano – direttamente – un controllo sull’organismo di garanzia in discorso, autore della stessa relazione.