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CAPITOLO TERZO: ANALISI COMPARATIVA DELLA FIGURA

3.5. Il fattore geografico: l’incidenza sulla figura dell’Ombudsman

È fuori da ogni dubbio che la presenza di un sistema giuridico anziché di un altro influenzi, a volte anche in modo determinante, il contenuto e l’applicazione delle norme all’interno di quei paesi che fanno parte di quel determinato sistema. Ragion per cui è d’obbligo andare a delineare le caratteristiche dell’ombudsman all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, delineandone, seppur a grandi linea e in modo approssimativo, le differenze e le similitudini. È possibile, dunque, distinguere i Garanti Europei in cinque aree geografiche differenti:

54 AGIS ( Agenzia per l’inclusione sociale), Rapporto sulla figura del Garante dei

diritti delle persone private della libertà nei paesi europei, Progetto “Libertà in carcere”, 2004, p. 32

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Paesi scandinavi, Paesi continentali, Paesi di Common law, Paesi del mediterraneo, Paesi dell’Est.

3.5.1. I paesi scandinavi

I paesi scandinavi, socialmente coesi, di piccole dimensioni, con una forte cultura protestante incentrata sui diritti dell'individuo, generalmente prevedono la figura del garante all'interno delle carte costituzionali e incaricano il parlamento di nominarlo. La figura dell'Ombudsman dispone dei

poteri sufficientemente ampi per tutelare i cittadini dagli abusi della pubblica amministrazione. L'organo è collegiale in Finlandia e Svezia, diviso in dipartimenti in Danimarca. L'ombudsman (o un dipartimento nel caso della Danimarca) ha riconosciuta la competenza anche per ciò che attiene ai diritti e agli interessi dei soggetti ristretti nella libertà e dispone di poteri sufficientemente ampi per la salvaguardia degli stessi. Data la esiguità della popolazione carceraria, a differenza di altri Paesi europei dove invece ci sono seri problemi di sovraffollamento come in Francia e in Italia, non è stata avvertita l'esigenza di articolazioni locali dell'ufficio.

3.5.2. I paesi continentali

Data l'ampiezza geografica di tale area risulta difficile poter fare delle generalizzazioni. In Francia, all'interno dell'ufficio del Mèdiateur nazionale non esiste una sezione specifica che si occupi di ristretti. In compenso, sul piano locale sono partite delle sperimentazioni finanziate dal Ministero della giustizia che prevedono l'istituzione di uffici locali specializzati nella tutela dei diritti dei detenuti, come si vedrà nei paragrafi successivi. A seguito di un corso di formazione ai delegati di tali uffici viene attribuita la facoltà di entrare una volta alla settimana in carcere e di presentare semestralmente un rapporto alle autorità governative. Oggi i delegati hanno terminato la fase formativa

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e hanno iniziato quella sperimentale. Manca la previsione di un difensore civico in Germania. Nei paesi del Benelux, invece, pur esistendo tale figura l'ufficio non ha una sezione che si dedichi specificamente alla materia penitenziaria; ciononostante, in Olanda, sia sul piano nazionale sia sul piano locale, esistono organi indipendenti di supervisione nei luoghi di detenzione. Se si guarda invece il Belgio e l’ Austria, si può notare, invece, che vi è una maggiore attenzione rispetto alle problematiche connesse alla detenzione nei luoghi di stazioni di polizia rispetto alla detenzione negli istituti penitenziari.

3.5.3. I paesi di Common Law

Il Garante dei detenuti, presente nei paesi dove vige un ordinamento giuridico basato sul sistema di common law, esiste solo in Inghilterra

e Scozia dove svolge un ruolo specifico all'interno

dell'amministrazione penitenziaria. Pur essendo dotato di ampi poteri di ispezione, che gli permette una tutela dei detenuti dagli abusi dell'amministrazione insieme ad una pubblicizzazione dei casi, è tuttavia di nomina ministeriale. La sua nomina, di durata indefinita, ossia, fino all'età del pensionamento e salvo revoca, risente fortemente del clima governativo. Tuttavia, le prerogative del garante inglese e di quello scozzese sono tra le più ampie della UE, anche per via del suo ruolo specifico. Non esistono invece esperienze sul piano locale. Altro aspetto positivo individuato in tali realtà è il riconoscimento a vantaggio di associazioni del settore di svolgere attività ispettive e di monitoraggio all'interno degli istituti di pena. Tali prerogative contribuiscono, quindi, a implementare l'interazione tra società civile e carcere, innescando una non indifferente quanto virtuosa collaborazione tra ombudsman e associazioni del settore.

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3.5.4. I Paesi del Mediterraneo

A differenza della Grecia che ha istituito la figura generale dell'Ombudsman direttamente nella Costituzione, l'Italia e la Spagna seguono un approccio diverso. In Italia la legislazione è stata carente fino alla Legge 21 febbraio 2014, n. 10 che ha istituito, ma non ancora nominato, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale. Ad oggi l'Italia procede per l'istituzione di figure locali generali o specifiche, pur non dotate di funzioni e poteri effettivi. La Spagna, viceversa, ha istituito un Garante nazionale, ma mantiene una rilevante attenzione verso le figure locali, come nel caso del Sindic de Greuges della Catalogna. Il modello mediterraneo, come potrebbe essere definito, è imperniato quindi sulla dialettica tra figura generale e particolare, tra livello nazionale e locale. Un sistema del genere, si configura come un meccanismo più capillare e articolato, nonché più funzionale, della tutela dei diritti delle persone private della libertà.

3.5.5. I Paesi dell’Est

In tale area notiamo, in primo luogo, che l'Ombudsman è istituito dalle Carte costituzionali. L'ombudsman è un organo collegiale che ha competenza per tutto ciò che attiene alla protezione e alla promozione dei diritti fondamentali. In quasi tutti i paesi dell'est è poi previsto che un dipartimento o singoli funzionari dell'ufficio abbiano competenza in materia penitenziaria, con l'attribuzione di ampi poteri ispettivi e di controllo. Anche in questi paesi non è stata avvertita la necessità di articolazioni locali dell'ufficio.