DELLA LIBERTÀ PERSONALE E L’ISTITUZIONE DEL GARANTE
4.5. La proposta di legge
Nel discorso tenuto dal deputato Graziella Mascia, nella 85° seduta tenutasi il 12 dicembre 2006 alla Camera dei Deputati durante la XV Legislatura, emerse già l’esigenza di voler introdurre dei meccanismi di tutela non giurisdizionali ed aggiuntivi dei diritti fondamentali delle persone detenute. Si fece presente infatti che, nonostante la dimostrazione da parte dell’Italia del suo impegno nel delicato tema della tutela dei diritti umani attraverso la sottoscrizione nel 2003 del protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, erano ( e lo sono state fino a poco tempo fa) ancora innumerevoli le sollecitazioni da parte del Consiglio d’Europa ad istituire la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale a livello nazionale.
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A quella data dunque l’Italia si presentava doppiamente carente: sia perché aveva firmato il protocollo ma non ancora messo in pratica l’istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, e sia perché nell'ordinamento penitenziario non era ancora previsto un organo, indipendente dall'amministrazione della giustizia, avente poteri ispettivi. E questo anche perché, come è stato dimostrato nel medesimo discorso, lo strumento del reclamo previsto dall’ordinamento penitenziario all’art 35, risultava privo di requisiti minimi necessari perché lo si potesse ritenere sufficiente a fornire un mezzo di tutela qualificabile come giurisdizionale. Si rendeva evidente la situazione precaria del detenuto, in estrema difficoltà nel momento in cui voleva difendere i suoi diritti sollevando un reclamo, e si sottolineava ancora una volta l’inefficienza della tutela prestata dalla Magistratura di sorveglianza carica di lavoro e scarsa di organico. Lo scopo esposto nella proposta di legge era ,dunque ,quello di mostrare la necessità di istituire la figura del Garante, per poter rispondere in tempi brevi a tutti i reclami dei detenuti.
4.5.1.L’introduzione del Garante nell’Ordinamento
penitenziario
Un’importante novità legislativa è stata la Legge 27 febbraio 2009 n. 14, che ha introdotto la figura del Garante all’interno dell’ordinamento penitenziario ed in particolare nell’art 18 , riguardante la disciplina dei colloqui, della corrispondenza e dell’informazione, e nell’art 67 , riguardante la disciplina delle visite in istituto. Analizzando gli articoli sopra citati, bisogna innanzitutto far presente che , nella normativa previgente, per i Garanti il contatto con il carcere si realizzava solamente a seguito di apposite autorizzazioni concesse dalle direzioni degli istituti penitenziari, previo parere del Magistrato di sorveglianza. L’art 67 dell’ordinamento penitenziario, invece, dopo la modifica legislativa del 2009, indica i soggetti che sono legittimati all’ingresso
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in carcere senza che sia necessaria un’autorizzazione. Proprio tra questi soggetti compaiono anche i “garanti dei detenuti comunque denominati”. Questo “comunque denominati” ha sollevato non pochi dubbi nella dottrina, soprattutto mettendo in comparazione l’art 67 con l’art18, la quale ha rilevato che l’interpretazione letterale imporrebbe di ritenere i colloqui consentibili solo all’istituendo garante, cioè quelli esistenti ad oggi solo a livello locale, del diritto di visita ma non di quello di colloquio con le persone ristrette: da qui il consiglio di adottare una “lettura logicamente orientata” e di ritenere le norme sui colloqui applicabili a tutti i garanti. In questo senso si è orientata
anche l’amministrazione penitenziaria, che, tuttavia, con
l’approvazione della circolare 2-04-09 n 3618/6068 , ha frapposto un primo ostacolo all’attuazione pratica dell’istituto; infatti, estendendo ai colloqui con il garante la disciplina prevista per i colloqui con gli estranei, ha dato luogo a dubbi e censure sulla concreta operatività dello strumento. Alcune delle critiche sono state superate con la circolare DAP 21-07-09 n 3622/6072 , che ha previsto la possibilità di destinare ai colloqui con il garante, ambienti diversi da quelli in cui si verificano i colloqui con i familiari, ed ha chiarito che il Garante può incontrare i ristretti , in applicazione degli art 17 e 78 ordinamento penitenziario, senza che tali incontri siano computati nel numero dei colloqui fruiti. È stata, invece, esclusa la possibilità di colloqui dei detenuti con soggetti delegati dal garante. 78
Ciò non toglie comunque che tutte le persone che ( e tra queste rientrano anche i garanti dei diritti dei detenuti), per qualsiasi ragione, accedono in un istituto penitenziario debbano essere identificate mediante un valido documento di riconoscimento e non solo, viene previsto secondo l’art 117 del regolamento esecutivo, che le visite debbano svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli
78 F. DELLA CASA, Commento all’art. 69 ord. penit in Ordinamento penitenziario, a
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internati, prestando particolare attenzione quando il visitatore ha accesso agli ambienti in cui si trovano le persone ristrette. Non è consentito, infatti, neanche al Garante stesso fare osservazioni sulla vita dell’istituto in presenza di detenuti o internati; eventuali commenti si palesano, infatti, inopportuni sia per rispetto dei detenuti stessi, che a quelle condizioni detentive devono adattarsi, sia – e soprattutto – perché potrebbero fomentare sentimenti di malcontento e ribellione tanto improduttivi quanto nocivi per l’ordine e la sicurezza dell’istituto. Questo nonostante i soggetti legittimati alla visita possono comunque parlare liberamente con i ristretti, ivi compresi quelli in isolamento. 79
È bene ricordare che, data la veloce elencazione degli articoli che parlano della figura del Garante all’interno dell’ordinamento penitenziario, che egli viene anche citato all’interno dell’articolo 35, dove viene riconosciuta la possibilità al detenuto o all’internato di muovere un reclamo anche al Garante.