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CAPITOLO TERZO: ANALISI COMPARATIVA DELLA FIGURA

50 misure adottate (opinioni espresse all’autorità interessata su come comportarsi in

3.10. La tutela non giurisdizionale nell’ordinamento britannico Premessa.

Nel Regno Unito, i detenuti hanno una vasta gamma di possibilità per l’espressione dei reclami relativi al modo nei quali vengono trattati da parte delle autorità. A parte i rimedi di tipo giurisdizionale – private law clains e sudicia review – in questo lavoro verranno esaminati gli strumenti non giurisdizionali, in particolare quelli che non operano all’interno dell’Istituto come un vero servizio penitenziario ma quelli che sono indipendenti da esso. Considerando che prima dell’approvazione del Prison Rules nel 1964 non ci fosse alcun atto che facesse riferimento non solo al principio rieducativo della pena ma anche al diritto del detenuto di sollevare richieste o reclami, l’evoluzione dello strumento di tutela ha percorso grandi passi nei decenni successivi.

3.10.1.Il Prison Ombudsman britannico

La carica di Prison Ombudsman venne istituita nell’Ottobre del 1994,con la funzione principale di investigare sulle richieste e sui reclami sottoposti dai singoli detenuti che non hanno ottenuto alcuna soddisfazione dal sistema di reclami interno all’istituto penitenziario in cui scontano la pena. Le sue investigazioni non sono limitate ai soli aspetti procedurali, potendo entrare nel merito di ogni richiesta e reclamo e potendo sindacare ogni aspetto della condotta della autorità penitenziarie, compre anche l’esercizio del loro potere discrezionale. Il campo applicativo dei loro poteri esclude però alcune materie,

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come: le decisioni prese dal Ministro; le azioni e le decisioni che non rientrano nella responsabilità del servizio penitenziario; i casi che sono attualmente oggetto di una controversia civile o di un processo penale; le decisioni e le raccomandazioni provenienti da corpi esterni. Inoltre è fatto divieto all’Ombudsman non solo di disporre dell’originario potere di accedere senza restrizioni alle informazioni dell’istituto, essendo stato limitato allo scopo di investigare all’interno del proprio ambito di competenza, ma anche di rivelare ai detenuti quei documenti che non sarebbero normalmente svelati. La procedura investigativa permette all’Ombudsman di analizzare i reclami e le richieste solo se il detenuto non sia soddisfatto della risposta ricevuta attraverso la procedura mossa direttamente all’interno dell’istituto, e ciò ha comportato che i reclami inviati al Prison Ombudsman devono essere inviati entro un mese dal momento in cui il detenuto ha avuto notizia della risposta dal parte dell’Istituto e senza che siano trascorsi più di dodici mesi dal momento in cui il detenuto viene a conoscenza del fatto oggetto del reclamo, a meno che il ritardo non sia attribuibile al servizio penitenziario. ( Cit.Owen-Livingstone,cit,p.47). Per queste limitazioni, ed altre ancora, un’autorevole dottrina ha commentato che la figura del Prison Ombudsman in Inghilterra, denominato più comunemente come watchdog delle condizioni penitenziarie, ha visto mettersi, da parte dell’Home Secretary, la “museruola”. 62

3.10.2. Le Boards of Visitors

Le Boards of Visitors rappresentano uno dei principali strumenti di tutela dei diritti dei detenuti in Inghilterra presenti in ogni istituto da più di un secolo, con la funzione di garantire l’effettività dei diritti di questi soggetti. Disciplinate già dal Prison Act del 1952 e successivamente dalle Prison Rules del 1999,hanno il compito di imporre ai membri di fare visite frequenti negli Istituti e di ascoltare i

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reclami. Andando a leggere gli artt. 77 e 78 delle Prison Rules 1999 si individuano due tipologie di doveri che sono affidati alle BoV, distinti in generali e particolari:

- i doveri generali: funzione ispettive ex art 77 alle dipendenze del Prison Service che può disporre delle BoV incaricandole di indagare ogni questione che possa interessare l’amministrazione penitenziaria. Ex comma 3° e 4° del medesimo articolo ha il dovere di informare il Segretario di Stato di ogni abuso di cui vengono a conoscenza e comunque di ogni questione che ritengano degna di essere riportata. Dal risultato di questi doveri le Bov, ex 1°comma, devono essere soddisfatte dello stato del carcere, della sua amministrazione e del trattamento dei detenuti”. Questa norma assume un’importanza sistematica, consentendo alle BoV di sindacare ogni aspetto della vita penitenziaria rendendo pubblica, attraverso la pubblicazione dei rapporti, ogni loro critica.63

-i doveri particolari: disciplinati dall’art 78 nel quale si individuano tre specifiche responsabilità. La prima legata all’ascolto di ogni richiesta o reclamo; la seconda legata al controllo periodico del vitto servito all’interno dell’istituto; la terza legata all’analisi di ogni rapporto contenente una denuncia alle condizioni carcerarie che influenzano negativamente lo stato di salute e mentale del detenuto.

Circa i modi in cui il singolo detenuto può rivolgersi alle BoV,si distingue tra una via indiretta ed una diretta. La via indiretta è quella di rivolgersi all’agente di polizia penitenziaria di poter incontrare un membro delle BoV. Questa procedura permette all’agente di tentare di risolvere il problema denunciato dal detenuto in via informale o di invitarlo a presentare il reclamo prima al direttore dell’istituto ,creando però il difetto di consentire un “filtraggio” di molte applicazioni o di scoraggiare con la pressione psicologia gli altri

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detenuti a presentare reclami.64 . La via indiretta invece consente al detenuto di rivolgersi personalmente alla BoV durante la sua visita all’interno del carcere, creando da un lato il vantaggio che il contatto tra board e detenuto è immediato e non filtrato.65 e dall’altro invece lo svantaggio che causa code molto lunghe tra i detenuti che intendono rivolgersi alla BoV con la conseguenza che non tutti riescono a farlo. L’altro svantaggio è che se si guarda la durata della visita, che cambia da board a board, queste non superano mai le cinque ore, comportando quindi che è impossibile per i membri delle BoV visitare ogni parte dell’istituto, in quanto si concentrano maggiormente sui locali comuni, le cucine e le officine, trascurando quindi le singole celle nella quali i detenuti trascorrono molte ore al giorno.

Secondo l’art 76 ogni board deve riunirsi nel carcere almeno una volta al mense o, se non ci sono ragioni specifiche non meno di otto volte in un arco di dodici mesi. Questo non preclude però alla BoV di visitare l’istituto anche più di una volta al mese. Pur essendo riconosciuta la possibilità di effettuare visite a sorpresa, tra le boards c’è una diffusa tendenza ad avvertire prima di arrivare all’istituto, e secondo un’autorevole dottrina questo può servire far nascere nei detenuti l’idea che la BoV non visiti il carcere allo scopo di fornire un quadro realistico e complessivo della situazione penitenziaria, svolgendo la sua funzione con imparzialità e indipendenza. In conclusione le caratteristiche e condizioni necessarie per operare in modo effettivo da membro delle boards sono: la chiarezza degli obiettivi, l’efficienza organizzativa, la credibilità, la conoscenza delle istituzioni, la preparazione critica e la tenacia.

64 M. MAGUIRE, J. VAGG, “Who are the prison whatcdog? The membership and

appointmen of Board of Visitors”, in Criminal Law Review, 1983

65 È proprio per questa ragione che questo metodo diretto, è più gradito ai

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3.11. L’istituzione del Garante Europeo: la