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LA MISURA DELL’AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLAR

1. L ’attu alità d ella condi zion e di tossi codipend enza

La concessi one dell a misura in es am e è condizionat a anzitut to

all a circost anza che il condannat o si a <<pers ona

tossi codipendente>>. La legge non ri chi ede, peralt ro, che l a dipendenz a debba es sere in connessi one con il reat o: pert ant o

– come è stato correttamente osservato in dottrina58

-il reato può ess ere st ato reali zzato anche da persona t ossi codipendente non a cagi one del suo stat o ovvero da persona non s oggett a a dipendenz a di al cun genere. Ci ò che ril eva, in altre parol e, non è, lo stat us esis tent e al mom ento della commis sione del reat o, bensì quello s ussist ente al mom ento in cui deve ess ere eseguita la pena. Da questo punto di vista, l’affidamento terapeuti co si differenzi a nett ament e dall a fi gura dell a sospensione dell’esecuzione della p ena, la cui concessione è, invece, subordinat a al fatt o che si t ratt i di pena <<inflit ta per reati com messi in relazione>> all o st ato di toss icodipendent e. La s celt a del legisl atore ( che, peraltro, non ha susci tat o una piena condi visione da part e di alcun i s ettori del la dott ri na,

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ess endo pars a fori era di abusi59) ri sponde evidentemente all a

necessit à di l imit are per quanto possibile l a presenza negl i istituti penitenziari di soggetti tossicodipendenti. E’ stato evi denziat o, peralt ro, com e un a sim ile es tens i one dell’am bito di operati vit à dell a disci plina appai a per certi aspett i addirittura “sconcertante”, dal momento che si allontana <<da quella che è la normale premessa logica dell’alternativa tra carcere e tratt am ent o t erapeutico>> e, cioè, che <<il reato di cui è chi am ato a rispondere il tossi codipendent e si a st at o comm es so a caus a dell a necessità di procurarsi s ost anz e stupefacenti >>60.

Tutto ci ò a conferma di quant o gi à è chiaram ente em erso dall a ricost ruzione stori ca del le vi cende che hanno accompagnato l a nas cit a e l o s viluppo di questo istit uto: il legisl atore ha i nteso dar vita a una mi s ura di nat ura emi nentem ent e t erapeut ica (ancorché soll ecit at a da evi denti esi genze di gesti one del sovraffoll am ent o carcerari o) e non finalizzat a al recupero soci al e del condannat o (esatt am ent e all’oppos to di quant o

59 La dottrina, in particolare, ha evidenziato come una simile disciplina possa suscitare

molte riserve a causa del <<rischio di una precostituzione della situazione di dipendenza, strumentale ad evitare l’esecuzione carceraria della pena>> (v., in tal senso A. Presuttisub art. 94 d.P.R. 309/90, in Ordinamento penitenziario – commento articolo per articolo, a cura di V.Grevi-G.Giostra-F. Della Casa, 3^,Padova, 2006 p. 531-532).

60 Così G. NeppiModona, Premessa al commento articolo per articolo al d.l. 144/85 conv. in l. 297/1985, cit., p.26.

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caratterizza, invece, la fattispecie disciplinata dall’art.90 D.P.R 309/1990, funzionalizzat a, come è, ess enzi alm ent e al

recupero soci al e del condannato)61.

La condizi one di tos sicodipendenza (nonché l a proce dura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti ) deve ess ere att est at a, a pena di inammis sibilit à

dell a dom anda62, da apposi ta certi ficazione, che va ril as ci ata

da una st rutt ura sanitari a pubbl ica ovvero pri vat a, purché accredit at a per l ’atti vità di di agnosi prevista dall’art. 116 co.2 lett. d) d.P.R 309/90.

Da questo punto di vista, un profi loass ai dibattut o concerne il problema dell a ril evanz a o m eno, ai fini dell a conces sione dell a mi sura, del mero st ato di dipendenza psi chi c a. La lett erat ura m edi co -l egal e dis tingue, in effetti, due fi gure di dipendenz a: quell a fisi ca consist e i n un alt erato st at o fisiologi co i nst aurat asi in s eguito a ripet ute assunzioni , con l a conseguent e necess it à di continuarl e al fine di evit are quello

61F.Fiorentin, Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione, Milano, 2013, p.

652.

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Per la netta affermazione secondo cui <<la mancata o incompleta allegazione alla domanda della certificazione relativa alla sussistenza della condizione di tossicodipendenza […] è causa di inammissibilità della stessa, al punto che ben potrebbe essere dichiarata, anche senza previa instaurazione del contraddittorio fra le parti, dal presidente del Tribunale di sorveglianza con decreto ai sensi dell’art. 666 co.2°>>, v. Cass. Sez. I, 1.02.2011, n. 22706, De Feo

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stat o di sofferenza detto “si ndrom e di astinenz a”; quel la psichica, che consiste nell’impulso a continue o sporadiche assunzioni per ottenere piacere, mentre l’assenza della

sost anza genera uno stat o di sconforto63. Fin dall’introduzione

dell a mis ura, con la l. 297/ 85, ci si è chies ti s e la discipli na pret endess e che il t ossi codi pendent e fosse (ancora) t al e nel momento in cui ri chiedes se l a misura alt ernat iva. Se così foss e st ato, ne s arebbero rim ast e es clus e tutt e quell e situazioni i n cui il condannat o, essen dosi da t em po s ottopost o ad un t erapi a riabilit ativa, non foss e più ass untore di sostanze stupefacenti e qui ndi non pot esse ritenersi fisi cament e

dipendent e64. In questo s enso sem brerebbe far propendere

anche l’attuale formulazione della legge, laddove è pr escritto che la struttura sanitaria attesti formalmente lo “stato di tossicodipendenza”. In senso contrario però, è stato osservato com e una int erpret az ione ri gorosam ent e l ett eral e,porterebbe a escludere dall’applicazione della legge le numerose situazioni ora evidenzi ate, con effetti m olto pregiudizi evoli , ben potendo, fra l’altro, l’ex tossicodipendente -fisico essere indotto a ripristinare l’assunzione al fine di fruire del benefi cio. Del rest o, è ass unt a orm ai a dato di com une esperi enza la const atazione che i l sogge tto tossi codi pendent e

63 V. Bertol-Lodi-Marozzi, Trattato di Tossicologia Forense, Padova 1994 p. 232. 64Cfr. Fassone, sub art. 4-ter, cit. p. 51.

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non può rit enersi guari to in bas e alla mera const at azione dell a circost anza che non assum e più droghe, avendo egl i

necess ari am ente bi sogno di un ult eri ore periodo di

mant eni mento terapeutico e di supporto psicologico65. Ancora

in termi ni pi ù punt uali , l a C assazione ha avuto m odo di oss ervare come si a orm aiun << cost ant e orient amento dell a gi urisprudenza di quest a C ort e>> quello s econdo cui <<l’attualità dello stato di tossicodipendenza […], ai fini della concessione dell’affidamento in prova terapeutico, [può] avere ri guardo – qualora l’i nt eress at o abbi a superato l a fas e dell a dipendenza fi s ica dall o stupefacente – anche all a sol a dipendenz a psi chi ca>>. In effett i, il tossi codipendente – continua la C ass azi one -<<non può ri t enersi guarito in bas e all a m era const at azi one dell a ci rcost anz a che non assum e pi ù droghe, avendo egli necessari am ent e bi sogno di un ult eri ore

periodo di m ant enimento terapeuti co e di supporto

psicologico>>66. Un simile modo di ragi onare, seppure

ineccepibil e dal punto di vist a tossi col ogi co, può, peralt ro, suscitare non poche perplessità sotto altri profili. L’adesione ad una interpretazi one elas tica che pret enda lo st ato di

65 Cass. Sez. I, 29.11.2004, Pennacchio.

66 Cass. Sez I, 30.05.1995, Scangerla. Esattamente negli stessi termini si sono espressi

ancora di recente i giudici di legittimità: v. Cass. Sez.I, 05-02-2013, Sansonna; nonché, Id., Sez.I, 27-09-2013, Polito.

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tossi codipendenz a come requisito da apprezzarsi al sol o momento di inizio dell’attività terapeutica, infatti, se da un lato cons ent e di ammett ere la misura nei casi in cui i l programma si è rivelato effettivamente capace di “contribuire al recupero” (tant’è vero che lo ha parzialmente realizzato), dall’altro rende ancor più incerto i l grado di affidabilità dell’attestazione sanitaria, dal momento che questa deve

limitarsi a prendere atto che il soggett o è stat o

tossi codipendente e sta prati cando una t erapi a idonea a evit are

che l o ridiventi67.

L’abuso, insomma, potrebbe annidarsi “diet ro l’angolo” e il peri colo che l a toss i codipendenz a fornis ca una sort a di di ritt o d’asilo al drogato è così chiaramente percepito dal legislatore da preoccuparsidi codifi care, con una di citura del tutt o eccezional e, l a pres crizi one secondo cui il benefi cio non è

applicabile i n caso di frode (art. 94 co. 3°)68.Si è volut o

gravare, insomma, il giudice dell’impegno di verificare che il condannato non simuli lo stato di tossi codipendenz a al fi ne di eludere i più el evati limiti di pena che s ono previ sti per

l’accesso alle altre tipologie di misure alternative69

. Non

67 V. E.Fassone, cit., 51-52. 68 Cfr. E.Fassone, cit., p. 48.

69 Così F. Fiorentin, Misure alternative alla detenzione e tossicodipendenza, Milano,

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mancano, in effetti, espl ici te prese di pos izione i n tal senso da part e dell a giuris prudenz a: ri correnti sono l eafferm azioni secondo cui le rigorose condizioni per l’accesso al beneficio sono st at e con cepit e dal l egisl at ore proprio per << im pedire un ricorso strumentale all’istituto al fine di ottenere benefici alt rim enti non concedibili, speci e con ri feri mento a scadenz e di pena che non consentono l a concess ione di altre mis ure

alt ernat ive>>70. D’altra parte, questa prescrizione impone al

tribunale di verificare che l’interessato si sia posto nella condizione di tossi codipendenza al solo scopo di ott enere i l

benefi cio71.

70 Cass. Sez.I, 20-11-2006 P.G in proc. Esposito.

71 Proprio al fine di prevenire un simile pericolo, in giurisprudenza si è affermato che <<

la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza […], da rilasciare a cura di una struttura sanitaria pubblica, è condizione indefettibile di ammissione al beneficio e non sono ammessi, in relazione a tali certificazioni […] equipollenti o accertamenti sostitutivi, al fine di evitare che lo stato di tossicodipendenza o l’esecuzione del programma di recupero siano in qualche modo preordinati al conseguimento del beneficio>> ( Cass. Sez.I, 25-06-1998, Regia).

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