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I PROFILI DINAMICI DELL’ACCESSO ALLA

IL CO NTENUTO E LE VI CENDE DEL LA PRO VA

1. Il contenu to d ell a misu ra

A s eguito dei si gni ficati vi i nterventi che sono st ati operat i sull a dis ci plina cont enuta nel 4° co. dell’art . 94 con il d.l .

272/2005, il tribunale di sorvegli anz a, nel decidere

sull’istanza di affidamento terapeutico, è chiamato a

formul are – com e gi à abbi amo avut o modo di oss ervare162 - un

gi udizio prognosti co che pare investi re anche il profi l o rieducativo, quasi che il legisl atore, con il pretendere che l a “versione” terapeutica debba comunque essere preordinata al recupero del condannat o e a evit are il ri schi o di ri cadute nel reat o, ne abbia vol uto in qual che modo imporre, anche per questa via, una pi ù marcat a assimil azione all a fattispecie ordinaria. Non si è trattato, all’evidenza, di un aggiustamento di poco conto. La s celt a del l egi slatore di imporre al t ribunal e di sorvegli anza una simile valut azione – affiancandol a al “fisiologico” apprezzamento circa l’attualità dello stato di

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dipendenza e l’idoneità del programma di recupero – è parsa, anzi, capace di dar vita a un sost anzi al e snaturam ento dell a misura, con il rischio di uno sbilanciamento verso l’obbiettivo rieducativo in grado di mortifi carne l a strut tural e finalit à i n

senso t erapeut ico163. Una simil e pros pet t iva pare, peralt ro,

smentit a in considerazione si a della nat ura degli accert am enti , cui è chiamato il tribunale in sede decisoria, sia dell’assenza di prescrizioni che impongano un’indagine in grado di fornire

dati adeguati s ull a personalit à del sogge tto164 . Ins omm a, ciò

che continua a rilevare, anche dopo l’intervento riformatore del 2005, è l a val utazione di idonei t à del programma di recupero del condannato, val utazi one che, di fatto, tuttor a sembra porre i n s econdo pi ano il giudizio prognosti co di

nat ura prett am ent e rieducativa e speci al -preventiva165. Del

resto, l’art. 94 co. 4°, nell’arricchire il novero delle prescrizioni imposte al condannato ammesso all’affidamento speci al e ris petto al la tipologi a che caratt erizza l a fi gura ordi nari a, dà conto di com e il contenut o dell a mis ura i n esam e si es auris ca ess enzialment e in atti vit à terapeuti che. Tra quelle impartite devono essere comprese, infatti, “quelle che

163 Guazzaloca, Le innovazioni in materia di esecuzione della pena, in AA.VV., La disciplina penale degli stupefacenti, a cura di G. Insolera, Milano, 2008, p. 93

164Cfr. A. Presutti, sub art. 94, cit., 165 A. Presutti, a cura di Grevi, 1994

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det erminano l e modalità di es ecu zi on e d elprogramma ”, nonché l e pres crizi oni e l e forme di cont rol lo di rett e ad “accertare che il tossicodipendente inizi immediatamente o

pros egu a il programma di recup ero ”. Se anche non può

negarsi, dunque, una cert a propensione del l egi slat ore più recent e a ini ett are all’int erno della mi sura più m assi cce dosi di cont enuti a vocazione spi ccatam ente rieducati va, conti nua

ad apparire del tutto inadeguat o al recupero del

tossicodipendente l’eventuale impiego di prescrizioni stabilite per l’affidamento ordinario. Al di là del fatto, invero, che deve rit eners i precluso il ri corso a quell e che pos sano porsi i n contrast o o comunque rendere più di ffi colt oso il programm a

terapeuti co166, si tende a ri tenere che il loro impi ego si a

rim esso a una val utazione del t ribunal e t a rat a pressoché es clus ivament e sull e esi genz e legat e all a terapi a ri abi lit ativa. Ebbene, s e è innegabil e che la fi siol ogi ca calibratura dell a misura s ull e esi genze terapeuti che del tossi codipendent e è sicuram ent e funzi onal e a preveni re l a commissi one di nuo vi reati che poss ano trovare ori gine nell a condizi one di dipendenza, non bisogna, però, dimenticare come l’accesso al benefi cio in dis corso non presupponga necess ari ament e la condizione di toss icodipendente che s ia stat o condannat o per

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reati connes si al su o stato. Pert ant o, se il requi sito ineludibil e è la tossicodipendenza al momento dell’esecuzione della pena,

la s celta del l egis lat ore di ri durre i l cont enut o

dell’affidamento speciale al trattamento terapeutico potrebbe rivel arsi non del tut to condi visibi le. E’ stat o ben evi denziat o dall a dott ri na pi ù accort a com e la mis ura parrebbe pres entarsi sost anzi alm ent e inadeguat a a fronteggi are l a peri col osit à del condannato i n tutti quei casi in cui non si a dato ris cont are una connessione di ret ta tra crimi ne e tos si codipendenza. Ne esce così rafforzat a, ancora una volt a, la s ens azione che la mi sura, più che al soddis faci ment o dell e esi genz e di recupero soci al e del condannato tossi codipendent e, risponda a ist anze di buon governo degli i stituti carcerari, nel chi aro int ento di cont enere quanto più possi bil e la presenza di soggetti che norm alm ent e

caus ano non pochi probl emi di gesti one quotidi ana167.

Pass ando, a questo punto, a un più specifico esame dell a fas e di attuazione dell a misura, deve es s ere prelimi narm ent e oss ervat o com e, in via di pri nci pio, l’es ecuzione del la pena s i consideri iniziata dalla dat a del verbal e di affidam ent o. Nel chi aro intento di incenti vare l a scelta terapeuti ca e una fattiva

adesione al program ma di recupero168, il l egi sl atore con il d.l .

167A. Presutti, sub art. 94….,cit., p.

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272/2 005 ha proceduto, però, a int erpol are l’ori ginaria formulazione dell’art. 94 co. 4° con il prevedere che, quando il programma terapeutico risulti “già positivamente in corso”, il tribunale, tenendo in considerazione “la durata delle limitazi oni al le quali l’i nt eress at o si è spont aneam ent e sottoposto” e il suo “comportamento”, è legittimato a “determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione”.

La “gestione“ dell’affidato spetta al magistrato di

sorvegli anza, com pet ent e rati one loci , il quale è l egit tim ato a procedere – qualora ne rilevi l ’opportunità o la necessit à – all a modifi ca dell e prescrizioni impartit e dal tri bunal e in s ede di concessione dell a misura. Nel silenzi o della legge, rim ane aperto il probl ema rel ati vo all a ampi ez za di t al e pot ere: s i potrebbe, in effet ti, ipotizzare perfi no la pos sibili tà di una com plet a sost ituzione dell e pres crizioni ori ginari e. Sul punt o non è dat o rinveni re, per quanto consta, al cuna presa di

posizione da part e dell a giurisprudenz a. Una l ett ura

sistemat ica dell a di sciplina penit enzi ari a induce, t utt avi a, a rit enere un si curo ori ent am ent o del l egi sl atore a favore di ampi margini di apprezzam ent o di screzional e per il m agist rat o di sorvegl ianza. Basti considerare, in proposito, com e i l Regolam ento d i esecuzione (art. 97 co.10° d.P.R. 230/2000)

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riconosca al m agis trato il pot ere di modi ficare le pres crizioni impartit e dal t ribunal e in s ede di affi damento ordi nari o

semplicemente in quanto ritenuto “necessario”169

. Nessun dubbi o, i nvece, circa i pot eri di cui al l’art . 51 -bis o.p. (i n tem a di pros ecuzione o ces sazi one dell a misura, a front e dell a sopravveni enz a di nuovi titoli ) e 51 -t er o.p. (in t em a di sospensione provvisoria dell’affidamento).

2. La trasformazione (ovvero l’estensione)

Prim a di pass are all’esame degli epil oghi “naturali” del l a misura (esit o positi vo, annull am ent o e revoca), è necess ari o prendere in considerazione l’ipotesi in cui il programma di recupero, per la cui attuazione è stato disposto l’affidamento, si si a concluso posit ivam ent e ( t ant o da rit enerne superflua l a prosecuzi one) e tut tavi a, rimanga ancora da espi are una porzione della pena. Nell’intento di incentivare l’adesione del condannato tossi codipendent e al programma di recupero, in

modo da assi curane i l più effi cace s vol gi me nt o170, il fenom eno

è regol ato - com e è noto – dal l’art. 99 co. 4° reg. esec. l. o.p.,

169V., in tal senso, F. Fiorentin, Misure alternative, cit., p.180. 170Cfr. L. Degl’Innocenti – F. Faldi, I benefici penitenziari, cit., 193.

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ma, l a previsi one regolam entare deve ritenersi ora superat a dall a disposizione contenut a nel co. 6° -bi s dell’art. 94 T.U., a sua vol ta int rodotto ex novo dall a l . 49/2006. Le due versioni , in effetti, non coinci dono, pur prendendo in consi derazione il medesim o fenomeno, che ha ori gi ne da una s fas at ura temporal e t ra l a durat a dell a t erapi a e quell a del la pena. La disciplina regol am entare disti ngue(va) a seconda del quant um dell a pena residua: ove non eccedente i tre anni, il magist rat o di sorvegli anz a era l egitt imata a ridet erm inare le prescrizioni, così provocando il passaggio alla fattispecie “ordinaria” dell’affidamento. Al contrario, se la pena residuale fosse stata maggiore di tre anni, l ’organo monocratico avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 51 -bis o.p., provvedendo - dopo aver disposto l a prosecuzi one provvisoria del la mi sura - a trasm ett ere gli atti al t ribunal e, per l a decisi one definiti va. Una simil e disti nz ione è, però, venuta meno a seguit o dell a nuova previsi one di cui al co. 6° -bis dell ’art . 94: vi ene abili tat o, infat ti, s empre e com unque il m agi strato di sorvegli anza a di sporre l a prosecuzione dell a mis ura, che a questo punt o ass ume una val enz a st rettame nt e ris oci alizz ant e, “anche qualora la pena residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario ex art. 47 o.p.”. Viene così a essere generalizzat a una soluzione si curam ent e eccent ri ca rispetto al sistema di segnato dall a legge di ordinament o penit en zi ari o.

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Ne è i ntui bil e, i nvero, la rati o, chi aram ent e i spi rata a un’esigenza di economia processuale: in conseguenza dell’innalzamento del quantumdi pena, cui è subordinato l’accesso alla misura speciale, può essere più frequente, infatti , la s fasatura tem poral e tra es aurim ent o della fas e terapeuti ca del programm a e sua pros ecuzione per ragioni inerenti all’esecuzione penale e, al contempo, quasi certo lo sfondamento della “soglia” prevista per l’affidamento ordi nari o. Il l egis latore parrebbe, dunque, aver volut o preveni re un incont rollabil e aumento del cari co di lavoro per i tribunali e, com unque, reput ato inutil ment e farragi nos a l a precedente versi one che avrebbe dovuto sviluppars i att ravers o una dupl ice fase. Tutto ci ò consi derato, non può nas condersi , tuttavi a, com e ci s i trovi di fronte a una vera e propri a anomalia sul piano sistematico, trattandosi dell’unica ipotesi di concessione di una misura alternativa da parte dell’organo monocrati co senza necessit à di una s ucces siva rati fi ca da

part e del tribuna l e di sorvegli anza171. E una simil e soluzione

non ha m ancat o di suscit are perples sit à in dottri na, considerato come il travaso di una misura in un’altra si attua a prescindere dal filtro giurisdizionale dell’organo collegiale: quasi una sorta di aut omatismo che pare compl et am ent e

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indi fferente ai di versi presupposti cui è condizionat o

l’accesso alle due misure172

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