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I PROFILI DINAMICI DELL’ACCESSO ALLA

IL CO NTENUTO E LE VI CENDE DEL LA PRO VA

3. L’esito positivo della prova

In ordi ne a quell e che possono ess ere le concl usioni dell a misura t erapeuti ca, non è dato rinvenire al cuna indi cazione all’interno della pur complessa e articolata disciplina di cui all’art. 94 T.U. 309/1990. Deve, dunque, necessariamente farsi riferm ento all a norm ativa dett ata per l a fatti specie “ordinaria”, così come si è venuta sviluppando anche alla luce dei ri pet uti i nt ervent i della Cort e cost ituz ionale.

Iniziando con il prendere in considerazione l’eventualità di un

esi to p osi tivo , è gi ocoforza rit en ere operant e l a regol a fiss at a

nell’art. 47 co. 12° o.p., in forza della quale deve annettersi alla buona riuscita della misura l’estinzione della pena e di

ogni alt ro effet to penal e173. Il punto m aggi orm ente

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V., in tal senso, A. Presutti, sub art.94, cit., p. 558.

173 In dottrina, era stato escluso che l’effetto estintivo potesse riguardare anche la

iscrizione della condanna nel casellario giudiziale. Una simile conclusione si basava essenzialmente, però, sulla presenza del divieto di concedere per più di due volte la misura terapeutica (cfr., in tal senso, A. Presutti, Tossicodipendenze, cit., p.99). Essendo venuta

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controvers o, peralt ro, ri guarda, da ques to punto di vi sta, l a definizione st ess a di esit o positivo dell a misura. Per una part e dell a dott rina, esso si identi fi ca sost anz ialm ent e nel la mera

disint ossi cazione fi sica dall a s ost anz a174; per alt ri, deve,

invece, rit enersi necessario anche il superam ent o dello s t ato

di tos sicodi pendenz a175, se non, addi rit tura, i l recupero

soci al e176. A fronte di posizioni cos ì nett ament e diversi ficat e,

va probabilmente data la preferenza a quell’indirizzo che, in

considerazione dell’inevitabile sfasatura che viene

norm alm ente a prod ursi tra il tem po occorrent e per il success o dell a t erapi a e il tempo di durat a dell a pena da espiare in misura alt ernativa (olt re che dell a est rem a variabili tà soggetti va dei des tinat ari ), propende a ritenere che l a positività della prova coincida con l’a ccertata osservanza del

programm a terapeut ico177. La scelt a di aderire a una t al e

meno tale limitazione -a seguito della soppressione del co. 5° dell’art. 94 operata dal d.l. 146/2013 conv. in l. 10/2014 - sembra, non essere più rinvenibile, dunque, alcuna decisiva argomentazione per escludere che l’effetto estintivo coinvolga anche la suddetta iscrizione.

174V., in tal senso, C. Castellani – E.Fassone, Tossicodipendenza e processo penale. Osservazioni sulle proposte di riforma della l. 685/1987, in QG, 1985, 377, i quali,

tuttavia, prospettano in termini assaiproblematici la possibilità di accertare l’avvenuta <<disintossicazione>>.

175Cfr. F. Corbi, L’affidamento in prova, cit., 1159.

176Cfr., R. Stocco, L’affidamento in prova al sevizio sociale, in AA.VV., Le nuove norme sull’ordinamento penitenziario, a cura di G.Flora, Milano, 1997, p.201.

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impost azione, che pure pare quasi inevitabi lment e impost a dall a confi gurazione norm ativa dell a misura t erapeutica, finis ce con il fare emergere, purtutt avia, una int rinseca apo ri a nel contesto della disciplina in esame. Se, infatti, l’osservanza del programm a terapeutico è ri sult ato di per s é apprezz abil e nel caso in cui t ra s tato di tossicodipendenz a e com missi one del reato sussist a un rapport o di causalit à, questo st ess o el emento si rivel a s ostanzial mente i nappagante ove non si a

rinvenibil e una sim ile connessione178. Anche sot to quest o

profilo si conferma dunque l’impressione che l’affidamento terapeuti co si a stato pensat o, prima ancora che per esi genze legat e al recupero del con dannato t ossi codi pendent e, per risol vere il probl em a endem ico del sovraffol lam ento e dell a gest ione degli is tituti carcerari. Ancora una volt a, em erge, cioè, quel profilo di ambi guit à che caratterizza la mis ura in es am e e che, com e un fi um e carsi co, t ende continuam ente a riemergere nei diversi profili di cui si compone quest a disciplina.

177In sostanza, si deve ritenere, secondo questa opinione, che <<per esito positivo della

prova deve intendersi non il completo riscatto dalla tossicodipendenza (che pure può avvenire), ma la prova data dall’affidato, di saper tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni imposte, sintomatico, come tale, di una seria e motivata volontà di abbandono della droga e reinserimento nel tessuto sociale>> (così E. Ranieri,

L’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, cit., p.273). 178Per queste considerazioni,A. Presutti, sub art. 94,cit., p. 555.

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Per concludere sui profili relativi all’esito positivo della prova non rimane che rilevare come l’art. 94 non contenga al cuna indi cazione circa la compet enz a alla declarato ri a di esti nzione della pena. Ancora una volt a, dunque, è necess ari o ass umere com e ri feriment o – in forz a del ri chi am o contenuto nel 6° co. – l a dis ci plina stabilit a per l’affidam ent o in prova ordi nari o. In alt re parol e, a t al e decl arat oria deve provvedere , ai sensi dell’art. 236 co.1° n. att. c.p.p., il tribunale di sorveglianza che ha disposto l’applicazione della misura ovvero quello i ndi vi duato i n rel azione al luogo di svol gim ent o del programm a terapeuti co se modi fi cato nel cors o dell a sua es ecuzione (v . il combinato di spos to dell’art . 97 co. 7° reg. es ec. e art. 99 co.3° reg. es ec.).

4.Gli esiti negativi: la revoca e l’annullamento.

Pass ando ora a esaminare le possi bili con clusi oni negative dell a m isura, va prel iminarm ent e operat a una nett a di stinzion e – esattamente come avviene per l’affidamento “ordinario” - tra il caso di sua revoca ris petto a quel lo di annullam ento del

provvedim ent o applicati vo. Per quanto ri guarda, in

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coerentem ente a quanto pre visto dall a disci plina general e di cui all’art. 47 co. 11° o.p. – in presenza di un comportamento, contrario alla l egge o all e prescrizioni dett at e, incom pat ibil e con la pros ecuzione dell a prova. Anche in questo caso, l a identificazione dell e condizioni ch e i n concreto possono sorreggere i l provvedimento non è così facilm ente i ntui bil e. Probabi lment e, il ri sult ato più att endibi le parrebbe s cat uri re attraverso l’analisi del significato che deve essere attribuito al concetto di esit o positivo dell a prova. S e si convi ene - com e gi à abbiamo potuto osservare – che ess o è sinonimo di corrett a oss ervanz a del programm a concordato, deve rit eners i

a contrario che comportam ento incom pati bil e – e com e t al e

sus cet tibil e di dar l uogo a revoca – sia un atteggi am ent o del

condannato s ost anzialm ent e el usivo del tratt am ent o

terapeuti co, cioè ogni inoss ervanza che ne pregiudichi la

continui tà179. La gi uri s prudenza in m ateri a sembra, del resto,

ass olut am ent e coerente con quest a impostazi one, ess endosi ritenuta senz’altro giustificata la revoca in tutti i casi di gravi

viol azioni delle prescrizioni i nerenti alla mis ura

concess a180.Ciò non togl ie, naturalm ente, che il tri bunal e si a

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Cfr., per tutti A. Presutti, Affidamento in prova al servizio sociale, cit., p. 332.

180Può essere ricordato in proposito, in via del tutto esemplificativa, il caso del

provvedimento adottato a causa della <<volontaria interruzione del programma terapeutico, a nulla rilevando l’eventuale scelta di altro centro di disintossicazione da parte del l’affidato, al quale non sono consentite né una personale gestione del programma

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chiamato, in ogni caso, a valutare se l’oggettiva gravità della viol azione cont es tat a al tos si codi pendente in affidamento si a com pati bil e con la prosecuzi one della prova. In parti col are, pare senz’altro destinata ad assumere particolare rilievo tanto la buona fede dell’interessato (circa, in particolare, la conos cenza o conoscibilit à dell e pres crizi oni ) quanto l a (eventual e) presenza di caus e di gi usti ficazione i n ordi ne alla tras gressioni post e i n ess ere dall o st es s o. In giurisprudenza sembra, anzi, prevalere l’indirizzo propenso comunque a

pret endere che i l provvedimento di revoca debba

necess ari am ente fondar si s ul ris cont ro di un coeffi ci ente di colpevolezza in capo all’affidato che violi le prescrizioni

dell a m isura181.

Ciò detto, deve os s ervarsi come non di a luogo a parti col ari

problemi s ul pi ano i nterpret ativo la identi fi cazione

dell’autorità chiamata a deci dere sulla revoca: la competenza è, i nfatt i, del tri bunal e di sorvegli anza del luogo in cui l a misura si a in corso di esecuzione, a ni ente ril evando la s ede dell’ufficio che l’abbia disposta, stante la riconosciuta né la scelta autonoma della comunità presso la quale seguirlo>> (v. Cass., sez. I, 21.11.1994, Nicotra).

181V., in proposito, l’ampia giurisprudenza citata da F. Fiorentin, Misure alternative, cit.,

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aut onomi a del procedim ent o di revoca risp ett o a quell o di

ammis sione 182. Va preso atto, poi, che, nell’ipotesi di

applicazione provvi s ori a del benefici o da parte del m agist rat o di sorvegl ianza al condannat o che s i trovi i n st ato di detenzione (ai sensi dell’art. 94 co. 2°), spetterà, per l’appunto, all’organo monocratico provvedere in via cautelare di front e a gravi vi olazioni dell e prescri zioni, dis ponendo (ai sensi dell’art. 51-ter o.p.) la sospensione provvisoria della misura, per poi procedere all a t rasmi ssione degli atti al tribunale di sorveg li anz a in vist a dell a decisi one definiti va.

Da ultim o, deve ess ere presa in considerazi one l a questione rel ati va agli effetti conseguenti al provvedimento di revoca. Sul tem a ha avut o modo di prendere posi zione - come è noto - la Cort e costituzional e con l a sent enza n. 343/1987, in riferimento alla disciplina della fattispecie “ordinaria”. Nel dichiarare l a parzial e ill egit timit à dell a previs ione cont enut a nell’art. 47 co. 11° o.p., i giudici della Consulta hanno stat uito, i nfatti , che spet ta al tribunal e di det erm inare l a pena che rest a da espiare. Più precis am ent e, l a Cort e ha di chi arat o che <<i l tri bunal e di sorvegli anz a, nel procedere all a revoca dell’affidamento in prova per comportamento incompatibile con l a prosecuzione, deve determi nare la durat a d el la residua

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pena detentiva da s cont are, tenendo cont o si a del periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle pres crizi oni impost e e del concreto cari co di quest e, si a dell a gravit à oggetti va e s oggettiva del comportamento che ha dat o luogo all a revoca>>. A quest o proposito, l a dott rina pi ù att ent a non ha m ancato di ri levare com e la soluzione i ndi cat a dall a Corte cos tituz ionale, seppure formalm ent enon ri feri t a

all’affidamento terapeutico, si presta ad essere

parti col arment e val orizzat a prop rio i n ques ta s ede, dal momento che, con l’evitare che tutto il periodo di prova sia

vanifi cato dal la decl aratori a di revoca, ne dovrebbe

ragionevolmente uscire rafforzato nel condannato l’impegno

all a oss ervanza del programma t erapeuti co, stant e la

consapevol ezza che tal e el em ent o sarà considerato ai fini del

com puto dell a pena ancora da es piare183. Alla m edesima logi ca

sembra rispondere, del rest o, l a previ si one (art.51 -ter o.p.) che – com e abbi am o appena avuto occasione di ri cordare - att ribuisce al m agis t rat o di sorvegli anz a il pot ere di di sporre la s ospensione caut el ativa della mis ura i n cors o di esecuzi one, ove il condannato ponga i n essere comportam enti t ali da det erminarne l a revoca. A front e di una simil e eveni enz a, all’organo monocratico spetta, per l’appunto, disporre

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l’eventuale interruzione provvisoria dell’affidamento e, se anche è vero che com pet e escl usi vam ent e al t ribunale l a decisi one circa l a revoca (non es sendo nemm eno, peraltro, da escludere che l’organo collegiale si limiti a una modifica restri ttiva dell e pres crizi oni a suo t empo dispos te), qualunque sia l’esito di questa procedura, merita di essere apprezzato il segnal e di pront a reazione che vi è im pl icito e che dovrebbe val ere, per un vers o, a scoraggi are il tossi codipendente dal perpet rare att eggi amenti non posit ivi e, per l’alt ro, a rafforzare il suo i mpegno all a corrett a pros ecuzione dell a terapia184.

Per concludere l’esame delle ipotesi relative a una “chiusura anticipata” della prova, dobbiamo, a questo punto, prendere in

considerazi one l’eventualità di cause indipendenti dal

comportamento tenuto dal condannato durante l’esecuzione dell a mi sura. Si i ntende, cioè, far riferim ento a quell e situazioni , ori gi narie o sopravvenut e, che determi nano

l’annullamento del provvedimento di applicazione della

misura. Si trat ta, in parti col are - ol tre che del la m ancanza del presupposto i nerent e al lim ite dell a pena i nflitt a (el em ent o che è comune con l’affidamento in prova ordinario) - della (accert at a) i nsussist enz a dei requisiti propri dell a misura i n

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es am e: quelli relativi all a non preordinazione s ia dell o st ato di tossi codipendenz a sia dell a esecuzi one del programm a terapeuti co.

Gli effetti che derivano dall’annullamento, in fine, devono essere modulati, ancora una volta, attorno all’interpretaz ione fornit a nell a mat eri a de qua dall a Cort e cost ituzional e, avuto riguardo alla disciplina dell’affidamento ordinario. E’ stata dichiarata, infatti, l’illegittimità della normativa contenuta nell’art. 47 o.p. nella parte in cui non consente che valga com e es piazi one di pena il periodo t ras corso in affidament o nel caso di annul lam ent o del provvedim ento di amm issi one. S i è così vol uto evit are che sul condannato ricadano conseguenz e non provocat e da un suo comport am ento negativo. Un simil e modo di ragionare si rivela, per l a verit à, del tutt o condivi sibil e con ri ferim ent o all a fi gura ordinaria, ma non alt ret tanto con ri guardo all a fatti speci e che qui i nt eress a, est endendos i la port at a dell a pronuncia anche alle ipot esi in cui i l condannato abbia ott enut o frau dol ent em ent e l a mi sura, cioè nei cas i in cui si riscont ri succes sivam ent e la preordinazione dell o st ato di tossi codipendenz a e dell a sottoposizione al programm a terapeuti co. Fini sce così per risul tarne<<avvant aggi at o proprio il candidato che abbia

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strum ental izzato l ’affidam ento parti col are e ci ò contro e al di

là dell e di chi arat e intenzioni del l egisl at ore>>185.