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I PROFILI DINAMICI DELL’ACCESSO ALLA

4. L’udienza davanti al tribunale di sorveglianza

Nel procedere all’esame degli aspetti procedimentali che attengono alla fase decisoria dell’ iter che si apre a seguito dell’istanza di affidamento terapeutico, conviene subito evidenziare come, prima dell’entrata in vigore del d.l. 27272005 conv. in l. 49/ 2006, l a giuris prudenz a foss e univocamente orientata nel senso di individuare l’organo com pet ente nel tri bunale di sorvegl ianza del lu ogo i n cui avesse sede l’ufficio del pubblico ministero incaricato dell’esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il condannato si t rovasse ancora in st ato di libert à o fos se, invece, rist retto in un istitut o penit enziario. Considerato, infatti , come nell ’art. 94 d.P.R.309/ 1990 fos se cont enut o un espresso richiamo ai co. 3° e 4°, ma non al 1°, dell’art.91 e ril evato, inol tre, che l a disciplina det tat a dal T.U. sugli stupefacenti, costit uendo una norm ati va s peci al e e non modi ficat a dall a l. 165/199 8, essa avrebbe dovuto rit enersi preval ent e – anche in ass enza di una cl aus ola derogatori a –

sul criterio generale stabilito dall’art. 677 co. 1° c.p.p.150

. Con l’entrata in vigore del d.l. 272/2005, si è assistito a un netto mutam ento di indiri zzo da part e dell a gi urisprudenza. All a

150Cfr., fra le altre, Cass., sez. I, 22.09.2006, ric. Cossiga; Id., sez. I, 03.05.2006, Cifrane;

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luce dell a nuova di sciplina, che ha i nt egralment e sos tituit o l’originaria formulazione del 2° co. dell’art. 94, si è definit ivament e affermato, infat ti, il pri nci pio s econdo cui, a fronte di un’istanza presentata da chi si trovi in stato di det enzione, l a compet enza a decidere s pett a al t ribunale del

locus det entionis : non cont endo la legge speci al e al cun a

previs ione derogat oria, deve, infatti , trovare neces sari am ent e applicazione, anche nell a mat eri a de qua, l a regol a general e ch e è fiss at a nell ’art. 677 c.p.p. Al cont rario, quando l’affidamento terapeutico sia richiesto da chi abbia “usufruito” della sospensione necessaria dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656 co. 5° c.p.p., competente a decidere – come gi à afferm ato in virtù de ll a pregress a dis cipli na - è il tribunale di sorvegl ianza territori alm ent e i ndividuato i n

rel azione all a s ede del pubbli co minist ero che cura

l’esecuzione151

.

Passando, ora, all’esame del procedimento che si svolge di fronte all’organo collegiale chiamato a decidere sull’istanza di ammissione, l’art. 94 co.3°, per un verso, contiene regole specifiche e, per l’altro, rinvia alle previsioni dettate per la misura d ell a s ospens ione dell ’esecuzione e in parti col are per

151V., in tal senso, Cass., sez. I°, 28.01.2009, ric. Giannella; nonché Id., sez. I, 14.10.2008,

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quelle contenute nell’art. 92 co. 2° e 3°. Nessuna previsione è dett at a con riferi ment o all a compet enz a terri toriale del gi udi ce. A questo scopo si t ratta di un vuoto facilm ent e superabi le, peralt ro, as s umendo come punto di ri feri mento l e norm e generali in m at eri a de qua: quando l ’int eres sato abbi a presentato l’istanza trovandosi in vinculis, opera la previsione di cui all’art. 677 co.1° c.p.p., che, per l’appunto, fissa la

com pet enz a i n capo al t ribunal e avent e giurisdizione

sull’istituto ove è ristretto il condannato; al contrario, quando la ri chi est a sia st ata pres ent at a dal lo stato di li bert à, l a com pet enz a spett a, ex art . 656 co. 6° c.p.p., al t ribunal e del distretto sede dell’ufficio del pub blico ministero investito dell’esecuzione.

E’ in virtù della norma di rinvio che si ricavano, invece, le speci fi che di sposizi oni (art.92 co.1°) che regol ano l e attivit à propedeutiche, nonché lo svolgimento dell’udienza camerale. Si tratta di un “microsistema”, che introduce significative vari anti ris petto all a sequenza -bas e del ri t o di sorvegli anz a, in

considerazione del la speci ficità del themadecidendum .

Pert anto, il t ribunale di s orvegli anza, dopo aver valut at o l’ammissibilità dell’istanza, deve provveder e a fissare senza indugio la data dell’udienza di trattazione, procedendo altresì ad avvi sare il ri chi edente, il difensore e il pubbl ico minist ero

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nel termine più ristretto di cinque giorni prima dell’udienza. Ent ram bi gli adem pi menti s pett ano – in deroga al la di sci plina ordi nari a che li att ribuisce al pres idente – all ’organo coll egi al e, cui compet e alt resì l a nomina di un di fens ore al condannato che ne sia privo. E’ evidente come la semplificazione della fase introduttiva dell’udienza sia funzionale al bi s ogno di cel eri tà che è i nsito nell a speci ficit à

della situazione in cui versa l’interessato152

.

Altra peculiarità che caratterizza l’iter propedeutico alla celebrazione dell’udienza si ricava, ancora una volta, dalla norm a di ri nvi o, laddove è st abi lito che l’i mpossibil ità di notificare l’avviso nel domicilio indicato dal richiedente indicato in sede di sospensione ovvero all’atto di scarcerazione, cui s i accom pagni la m ancata comparizione dell’interessato all’udienza, determina la inammissibilità della richi est a st es sa. La previsione, si prest a, per la veri tà, a non pochi dubbi s ul piano int erpret ati vo che la giurisprudenza ha

rit enut o di superare suggerendone una l ettura

tel eologi camente ori ent at a, così da att ri buire ri levanza al la

sola m ancata present azione personal e del condannato153

. Posto,

152

Cfr., in tal senso, C. Iasevoli, L’affidamento in prova in casi particolari, in Gazzetta forense, 2012, n.5, allegato speciale, p.18.

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invero, che, la partecipazione dell’interessato all’udienza, cost ituis ce condizione necessari a per cons enti re al tribunal e l a verifica i n vi a i mmediat a e dirett a dell a sua affidabili tà per l a

buona riusci ta del programm a t erapeut ico154, l a norm a, pare,

dunque, chiarament e ispirat a all a esi genza di una parti col are lealt à proces sual e di colui che ri chi ede un benefi ci o di così deli cat a valut azione. Il condannato, perci ò, deve non sol o indi care un domi cili o controll abil e, m a dev e alt resì offri rsi all’esame del giudice. La mancanza di una di queste due

condizioni ori ent eràt endenzi alm ent e il tri bunal e a non

prendere nemmeno in considerazione l’istanza, a meno che il condannato (inadempiente circa l’indicazione di domicilio) com pai a comunque i n udienza, l addove potrà e dovrà fornir e una spi egazione veriti era. Così l a present azione personal e diventa requisito per l’esame della richiesta nonché sanatoria

dell a pri ma inadempi enz a155

.

Una si mil e interpret azione parrebbe, peralt ro, trovare oggi un evi dente ost acolo nell a previsione cont enuta nel co. 2° bi s dell’art. 677 c.p.p. , in forza del quale l’indicazione del

domi cilio cos tituis ce adempimento obbli gat orio, cui è

condizionata l’ammissibilità di qualsiasi istanza circa

154 Così, C. Iasevoli, op. loc.cit.

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provvedim ent i di c ompetenza del la m agi st rat ura di

sorvegli anza, soll eci tati dal condannato non det enuto. M a di divers o avvi so, peralt ro,si mostra l a dottri na preval ente i n considerazione del la divers a rat io che st a all a bas e dell e due previs ioni (e che li rende ins us cettibi li di cont aminazioni). Ment re lo scopo dell a previ sione è quello di facilit are, semplifi candolo, il regim e delle noti fi cazi oni nel cont est o dell e procedure di s orvegl ianza, la finali tà che caratterizza l a disposizione cont enuta nel T.U. 309/1990 è, pi uttos to, quell a di provocare la part ecipazione pers onal e del condannat o all’udienza. Un adempimento, che, come già evidenziato, pare destinato a permettere al giudice di verificare l’affidabilità del condannato in ordine all’esecuzione del programma

terapeuti co156

. Così ragi onando, si perviene a es cl uder e l’estensibilità del co. 2° -bis alla procedura instaurata a seguito dell a richi es ta di affidam ent o parti col are, proprio per

evit arne che ne risulti sacri fi cata la compl es siva

caratt erizzazione di strum ento volto a ori ent are vers o l a s cel t a terapeuti ca.

Del rest o, è ancora una vol ta con ri guardo al parti colare contes to in cui il gi udi ce è chi am ato a decidere nell a m at eri a

de qua, che trova giust ifi cazione l a speci fi cit à del la

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disciplina, con part icol are riferim ento, in quest o caso, ai

poteri i stru ttori del tribunale di sorvegl ianz a. La previsi one

contenuta nel 3° co. dell’art.94 amplia significativamente, infatti , quei pot eri rispett o a quanto previsto dall a dis ciplina ordinaria (secondo il combinato disposto dell’ art. 666 co. 5° e dell’art. 668 co. 2° c.p.p.). Il tribunale, è legittimato, in parti col are, a ri cavare el em enti di prova, utili ai fi ni dell a decisi one, tanto dagl i atti del procedi mento, da cui è scaturit a la condanna quant o da indagini speci fiche in ord ine al la

terapia in cors o o ancora da i nt raprendere157. Em erge dunque,

un quadro norm ati vo che, pare, legitti mare un accert am ento gi udizi al e in grado di sovrapporsi a quello t ecnico gi à svolt o dall a st ruttura sanit ari a da cui proviene l a docum entazione all egat a all a ri chi es ta di appli cazi one dell a misura. In altre parole, l’iniziativa istruttoria del tribunale muove comunque nell a di rezione di un approfondimento sia sull o stat us di

tossi codipendente sia sull a attitudi ne t erapeuti ca del

programm a concordato. I n quest o s enso è uni form ement e

157

Da questo punto di vista, è stato osservato come la disciplina contenuta nel T.U. 309/90 abbia esteso in maniera significativa l’ambito dell’attività di verifica del tribunale nella prospettiva di <<approfondire la condizione soggettiva del tossicodipendente e le attitudini terapeutiche del programma concordato, fino a ritenere rilevante anche la sola dipendenza psichica, qualora l’interessato abbia superato la dipendenza fisica dallo stupefacente>> (così C. Iasevoli, op.loc.cit. e la giurisprudenza ivi citata).

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ori ent at a l a giuris prudenz a di l egittimit à, che, i n più occasioni ha avuto modo di evidenziare l a necess ità che il programm a terapeuti co approvat o dall a st rutt ura sani taria si a sot toposto al vaglio criti co del t ribunale. Così ragionando si è rit enuto, dunque, di doversi escludere l’automatico accoglimento della richiesta, affermandosi la non vincolatività dell’attestazione tant o dell o st ato di tossi codipendenza quanto della idoneit à del programma t erapeutico, dal la qual e il t r ibunale è senz a dubbi o legittim ato a discost arsi (essendo tenuto sol tanto a

forni re adeguat a m ot ivazione)158

.

Per quanto ri guarda la decisione, il tribunal e deve provvedere nel rispett o del termine di quarantacinque giorni, quando il procedim ento sia st ato a vvi ato a s egui to dell a sospensione dell’ordine di esecuzione, essendo avanzata, cioè, l’istanza dall a libertà. Sul punto non è dat o dubit are, considerat a l’espressa previsione di cui all’art.656 co.6°, ultimo periodo, c.p.p. Non alt rett ant o è a di rsi, i nve ce, per l’i pot esi i n cui l a richi est a si a avanzat a dall o st ato det enti vo: la dis ciplina dell’iter previsto dal 2° co. dell’art.94 non contiene, infatti, al cuna previsione al ri guardo. Deve, dunque, ri cost rui rsi il seguito di tal e procedura facendo ri feri me nt o all a norm a che

158 Ci limitiamo a rinviare, per un esame dell’ampia e uniforme giurisprudenza in materia de qua, a Fiorentin, Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione, cit., 651 ss.

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regol a l a medesim a vicenda con ri guardo all a fat tispeci e “ordinaria” (art. 47 co.4° o.p.), da ritenersi operante in virtù del richiamo contenuto nel 6° co. dell’art.94 alle regole previs te nell a l egge penitenziari a. Ciò detto, m erit a com unque ril evare come, nel si lenzio dell a l egge, t anto l a giurisprudenza quanto l a dott ri na paiono unanimement e ori ent at e ad afferm are l a natura ordinat ori a di quest o termine. In s ost anz a, si tende a escludere che l a sua i noss ervanza produca l’assoggettamento del condannato all’esecuzione della pena sospes a dal pubbli co minist ero ex art . 656 co.5° c.p.p. ovvero il riprist ino del la det enzione ove la mis ura si a st at a provvis ori am ent e applicat a dal magist rato di sorvegli anz a. L’eventuale sfondamento del termine, infatti, non parrebbe gi usti fi care un simil e effet to, s ia i n considerazione del fatto che, di vers am ent e ragionando, ne uscirebbe not evolm ent e compromesso quell’interesse alla cura cui è preordinato

l’affidamento particolare159

sia consi derando del tutt o

incoerent e <<rim andare i n carcere l ’i nteress ato per fatti

indipendenti dal la sua condott a>>160.

A seguit o della decisi one, il t ribunal e, è tenuto a dare immediat a comuni cazione dell a rel ati va ordi nanza al pubbli co

159 Così A. Presutti, Tossicodipendenze, cit., p.95.

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ministero competente per l’esecuzione, il quale in caso di non concessi one dell a misura o di m ancat a conferma dell a sua

applicazione provvisori a da part e del m agist rato di

sorvegli anza, è t enuto a em ett ere ordine di carcerazione. Ritenut a la ri corri bilit à per C ass azi one, in virt ù dell a previs ione cont enuta nell a dis cipli na general e di cui al 6° co. dell’ art.656 c.p.p., si rende necessaria, infine, un’analoga

informativa all’interessato, al suo difensore, nonché

all’ufficio che esercita la funzione di pubblico ministero davanti al tri bunal e di sorvegli anz a i n quant o diverso da

quello competente per l’esecuzione161

.

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CAPITOLO IV°