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L'affidamento in prova per i tossicodipendenti. Misura terapeutica o strumento di governo della popolazione carceraria?

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Academic year: 2021

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza

L’AFFIDAMENTO IN PROVA SPECIALE PER I TOSSICODIPENDENTI

MISURA TERAPEUTICA O STRUMENTO DI GOVERNO DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA?

Il candidato Relatore

Valentina Lazzareschi Chiar.mo Prof. Luca Bresciani

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INDICE

CAPITOLO I°

LA TOSSICODIPENDENZA NELL’IMPATTO CON L’ESECUZIONE PENALE

1. Le scelt e operat e dal legisl atore a m et à degli anni Ott ant a 1

2. Le modi fi che apport at e dall a Legge Gozzini 18

3. L’abrogazione dell ’art.47 bis 25

4. Il “gi ro di vit e”imposto dall a l. 251/ 2005 (c.d. l. ex Ciri elli ) 27

5. Le si gnifi cative vari azioni operate dal d.l 272/2005 conv. l.49/ 2006

29

CAPITOLO II°

LA MISURA DELL’AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI

1. L’attualit à dell a condizione di tossi codi pendenz a 33

2. L’i doneit à del programm a t erapeuti co 40

3. I limi ti di pena 49

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CAPITOLO III°

I PROFILI DINAMICI DELL’ACCESSO ALLA MISURA

1. Cenni int rodutti vi 59

2. L’applicazione anti ci pat a 61

3. (s egue)… e quell a provvis ori a 77

4. L’udi enza davanti al tribunale di sorvegli anz a 94

CAPITOLO IV°

IL CO NTENUTO E LE VICENDE DEL LA PRO VA

1. Il contenuto dell a mi sura 104

2. La tras form azione (ovvero l’es tensione ) 109

3. L’esit o positi vo del l a prova 112

4. Gli esiti negativi: l a revoca e l ’annul lam ento 115

CONCLUS IONI

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CAPITOLO I

LA TOSSICODIPENDENZA NELL’IMPATTO CON

L’ESECUZIONE PENALE

1. Le scel te operate dal l egis latore a metà degli anni Ottanta

A parti re dall a pri ma met à degli anni Ottant a, si assi ste in Europa ad un verti ginoso increm ento dell e presenze di tossi codipendenti in carcere: un fenom eno che ri specchiava, del rest o, il t rend di un vasto increment o dell e t ossi comanie nell a soci et à. Il c arcere di vi ene sem pre pi ù spesso t appa obbli gat a t appa es i stenzi al e del tossi comane e si trova a ess ere cari cato di una s erie di probl em ati che per la cui soluzione l e Amm inist razioni penit enziari e si m ost rano ass olut am ent e i nadeguate, t ant o sul piano s trut turale quant o su quello culturale. Defl agrano cl amorosam ente i n quest o periodo i probl emi legati all e metodologi e di as sist enz a, ai criteri di ripartizione dei tossicomani all’interno della popol azione carceraria e, perfino, il fondamentale nodo dei fini cui deve t endere l ’Amm inist razione peni tenziari a nei confront i di questa parti colare categoria di det enuti. S i assi ste, così , a un notevole impul so di studi e di propost e che,

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fra l’altro, non assumono una rilevanza nazionale, ma

coi nvol gono buona part e del l e esperienze europee1.

Al progres sivo aum ent o su scal a i nternazional e di situazioni di dipendenza da sos tanz e stupefacenti, che non fu contras tat o da un adeguato rafforzamento dell e risposte - ist ituzional i o meno - ai probl emi di fondo (s ocial i, person al i ecc.) che sono fisiologicamente connessi all’abuso della droga, venne a corrispondere un’imponente espansione di fenomeni criminosi che erano, di rettam ent e o indi ret tam ente, ri conduci bili all a condizione di tos si codipendenz a. Proprio in quegli anni, dunque, l e carceri conobbero una fort e i mpennata di presenz e

di persone t ossi codipendenti. Del resto, proprio la

consapevol ezza che l a rel azione droga -carcere era st at a fino a quel momento scars ament e oggett o (alm eno a l ivello europeo) di studi e ricerche, l a prim a esi genza che si poneva era quell a di conoscere l’entità e le caratteristiche del fenomeno, in quanto necessaria premessa per l’approfondimento di strumenti pratici operativi da parte dell’Amministrazione penitenziaria. Un’esigenza tanto più avverti ta se si considera

1Ne è testimonianza, fra l’altro, il seminario internazionale dal titolo <<Le droghe e la

prigione>>, organizzato, in seno al Consiglio d’Europa, dalla Divisione dei Problemi Criminali, che si tenne a Messina e Palermo dal 6 al 10 dicembre 1982 e in cui furono raccolte le testimonianze e le esperienze di gran parte delle amministrazioni penitenziarie dei Paesi aderenti al Consiglio. Gli atti di questo convegno sono integralmente riportati nella rivista Rass.penit. crim., numero speciale, 1982, Le droghe e la prigione.

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che il fluss o dei tos s icodipendenti in carcere era st at o a l ungo

un dar k number per molte organizzazioni penit enzi ari e2. E’

anche vero, del resto, che l e ri cerche nel cam po dell a tossi com ani a sono s empre parse parti colarment e compl es se, specie se “calate” nella realtà penitenziaria, laddove la percezione di un si mile fenom eno risulta modi fi cat a dall a sovrapposizione di quella realt à, i n un contes to di reci proca influenza, per cui <<l’essere tossicomane modifica l’essere det enuto e, a sua vol ta, l ’essere detenuto influi sce sull ’ess ere tossicomane in un circolo vizioso che l’opera del trattamento

tent a di spezzare>>3. In ogni cas o, st ando ai dati forni ti

dall’Amministrazione penitenziaria4

, nel nost ro P aes e, all a dat a del 31 di cembre 1981, b en il 17,1 % del la popol azione

det enuta m as chi le era coinvolt a nel fenomeno5; ment re l a

percentual e sali va addirittura al 33,2% per quant o ri guardava

2Cfr., in tal senso, L. Daga, <<Carcere e droga>>. Il punto di vista dell’Amministrazione penitenziaria, in Rass.penit. crim., numero speciale, 1982, Le droghe e la prigione, 101.

3V., in questi termini, R. Castellani, Diffusione delle tossicodipendenze in carcere (Risultati di un rilevamento nazionale sui tossicodipendenti detenuti), in Rass.penit.crim.,

1984, n.1-3, 205

4Queste percentuali sono fornite da L. Daga, <<Carcere e droga>>, cit., 84. 5

Per la decisa affermazione che, nel periodo compreso fra il 1979 e il 1981, si ebbe a registrare <<un aumento notevole (superiore al 50%) delle presenze dei soggetti coinvolti nel fenomeno della droga, sia per quanto riguarda i soggetti tossicomani imputati per reati di spaccio, sia per coloro chericorr(evano) a reati comuni nel tentativo di alimentare il proprio vizio>>, v. R. Castellani, Tossicodipendenze in carcere. Quale prevenzione?, in

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4

il settore femminile. Ancor pi ù si gni fi cativo, poi, era il dat o stati sti co compl es sivo, con ri ferimento al trienni o che andava dal 1979 al 1981, quando s i regist rò un aum ent o dell a pres enza di tossi comani in carcere superiore al 50%. A seguito, poi, di uno studi o epi demiologi co, condotto su s cala nazional e, nel periodo com preso fra il 1979 (as sunt o com e anno di ri ferim ento) e il 1984, ris ult ava che le vari azioni dell a popol azione tos si codipendent e nel 1982 (+39. 55 %) e nel 1984 (+56,80 %) avessero conos ciuto un incremento superiore a quell o regi strat o nell a st essa popolazione penitenziari a (ri spettivam ent e, ne l 1982: +20,49 % e nel 1984: + 51,57 %), tant o da far parl are, a proposito dell a pres enz a di

tossi codipendenti i n carcere, come di un fenom eno

<<dramm ati cam ent e aum ent at o>>6.

6Per l’esposizione di questi dati, v. R. Castellani, Diffusione delle tossicodipendenze in carcere, cit., 207 ss. Dal 1979 al 1985, in particolare, la presenza media di

tossicodipendenti in carcere andò aumentando notevolmente. Si registrò, invero, una lieve flessione nel 1980 e una più decisa nel 1981, ma ciò fu molto probabilmente dovuto al concorrere di un duplice fattore: uno relativo all’emissione dei c.d. decreti Aniasi e all’inizio della distribuzione del metadone, con lo scopo di allontanare molti ragazzi dal “giro” delle organizzazioni criminose, l’altro riconducibile alla emissione di provvedimenti clemenziali di amnistia e indulto nel 1981, che determinarono un decremento (rispetto al 1980) della popolazione detenuta pari a circa il 20,50 %. Già a partire dal 1982, però, si assisté a un forte aumento della consistenza dei detenuti tossicodipendenti (cfr. L. Daga, La criminalità dei tossicodipendenti. Il trattamento

intramurale, in AA.VV, Carcere eterritorio, a cura di A. Lovati, Milano, 1988, pag.

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E’ evidente, dunque, che percentuali di questa entità – ris contrabil i, peraltro, in quasi t utti gli Stati dell’Europa

occident al e7 – att es tass ero com e i tossicodipendenti non

fossero più un’esigua minoranza nel mondo carcerario, ponendo all e Amm inistrazioni penitenziarie s eri probl emi, che non erano percepit i, peralt ro, solo dal punto di vist a trattamentale. Al di là, infatti, delle difficoltà di “gestire” il tossi codipendente al la st regua di un s oggetto -ogget to di un programm a di rei ns eri mento nell a soci età, era indubbio che egli finiss e con i l present arsi com e dot ato di caratt eri sti c he del tutt o peculi ari rispetto ai det enut i che componevano gli alt ri set tori del la popol azione carcerari a, tant o da fini re con l’essere percepito alla stregua di<<un elemento disturbatore

nel sis tem a, un imprevedi bil e el em ento di rott ura>>8. Quell o

che pa reva em ergere dall ’esperienza degli operat ori chi amati a gest ire quoti di anamente quest a categoria di det enuti, i n altre parole, era un’evidente difficoltà di accesso alle misure alternative (la cui tipologia, all’epoca, si riduceva,

7Come fu efficacementerilevato da E.Harremoes (all’epoca capo

dellaDirezionedegliAffariGiuridici del Consigliod’Europa), infatti, <<If it is true that the drug phenomenon was not born yesterday, itis no lesstruethatithasassumed new, frighteningdimensions, notonly in free society, butalsowithinprisons>>. In effetti, <<the prisonadministrations are progressivelyhavingto face up to crucialproblemsposed by the presence in the prisons of personscondemned for crimesconnected to drugaddition, whetherdrug-pedlars or users>> (in Rass. penit. crim., numerospeciale, cit., pag. XV)

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sostanzialmente, all’af fidamento in prova al servizio sociale e

all a semilibertà), ma non i n conseguenz a di un

(inammis sibil e) att eggi amento dis criminatorio da part e dell a magi stratura di s orvegli anz a, quant o, pi uttost o, a caus a dell a parti col are condizione in cui norm almente ve rsano sul pi ano personal e e social e gl i individui in preda a una di pendenz a fisi ca da sost anz e s t upefacenti. I dati empiri ci a dis posizi one

dell’Amministrazione dimostravano, invero, che il

tossi codipendente, proprio a causa dell a parti col are

condizione di em argi nazione in cui viene norm alm ent e a trovarsi , <<non dis pone di punt i validi di riferim ento est erno (famili ari, lavorativi ) e, quindi, m eno degl i altri condannati è in condizione di offrire quel minim o di garanzi a di probabilit à di reins erim ento, che è ri chi est o, sul piano della difes a

soci al e, per accedere a t ali m isure>>9. Del resto, si t rattava,

all’epoca, di misure destinate a intervenire solo dopo un periodo più o m eno lungo di carcerazione: con ciò rendendo, all’evidenza, completamente insoddisfa tta qualsiasi esigenza di attenuazione dell’impatto sui tossicodipendenti di tutti quegli aspetti negati vi che sono specifi ci del primo periodo di esperi enza carcerari a dei proveni enti dalla libert à. Di quest a preoccupazione, peraltro, si era fatto cari co, proprio in quegli

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anni, il l egisl at ore, che aveva s celto di i nterveni re nel settore process ual e, andando a incidere sulla dis cipli na dell a

carcerazione preventi va. Un el evat o num ero di

tossi codipendenti si trovava rist retto i n carcere, in effett i, ess endo l a vi cenda processual e ben lungi dall ’ess ere concl us a: o perché arrest ati in fl agranza o per aver comm ess o reati che imponevano necessariamente l’emissione del provvedimento restri ttivo. In situazioni simil i, l a condizione di quest i det enuti s i pres ent ava parti colarm ent e penos a, perché <<l a “crisi” dovuta all’impatto con la perdita della libertà (e della possibilità di assumere droga) si assomma all’incertezza sulla

propri a sort e, dal punto di vi sta del proces so>>10.

Part icolarm ent e apprezz ata, da quest a pu nto di vist a, fu, dunque, l a s cel ta del l egisl atore di rinunciare, i n s ede

process ual e, all a vecchi a strat egi a dell a repressione

indis criminat a a favore dell a alt ernativa t erapeut ica,

consent endo (per l a prim a volt a con la l . 532/1982) l a sostit uzione del la carcerazi one preventiva con l’arrest o nella propri a abit azione o in alt ro l uogo di pri vat a dimora ovvero in un luogo pubbli co di cura o di assist enz a. Ci ò che, per l’appunto, fu resa praticabile per il tossicodipendente in attesa di giudizio una vi a div ersa dal carcere: quell a degl i arrest i

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8

domi cili ari o del soggiorno in comunit à t erapeuti che

specializzate per l’assistenza e il recupero dei drogati.

Chiam at a a fronteggiare un s empre più imponent e fl uss o di det enuti toss icodipendenti, quale rifl es s o – a sua volt a - di un fenom eno che st ava acquist ando carattere di endem icit à,

soprat tutto nel mondo occident al e,11l’Amministrazione

penitenziari a – agli inizi degli anni Ott ant a –si era

preoccupat a di procedere a ril evamenti di caratt ere

epi demi ologico dai qual i emergevano com e l e condizioni eziologi che del fenomeno – di cui, peral t ro, ris ult ava inves tit a <<un’intera generazione>> - fossero riconducibili ad una plurali tà di cause, che andavano <<da una carenz a di st rutture soci ali adeguat e, a probl emi psicologi ci pers onali e – per usare una definizi one onni com prensiva – a una incrinatura seria e preoccupant e tra i ndividuo e st rutt ure comunit ari e (ove per st rutture comunit ari e ci si int ende ri ferire a tutt o ci ò che è vita di rel azione: fami gl ia, scuol a, qualit à d ell a vit a, del

lavoro e dell’amore)>>12

. Di front e a quest o quadro eziol ogi co – esaustivo o meno che fosse – l’istituzione penitenziaria si

mostrava sos tanzialment e inadeguat a: nel mi crocosm o

carcerario, i nfatti , <<il tossi codipendent e ri trova, accent uat o,

11Cfr., in tal senso, S. Furio – T.Minervini, Connessione tra devianza e droga e possibilità di trattamenti in istituti penitenziari, in Rass.penit.crim., 1982, n.1-2, 221

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l’ambiente sfavorevole esterno che ha concorso alla

progres siva creazione del la sua di pendenza dalla droga>>13.

Una di pendenza che appariva aggravat a dal senso di isolamento dell’incarcerazione- risposta “dura” con cui la soci et à s ancis ce l a fratt ura con i l mondo “norm ale” - qual e fisiologi cam ent e i ndotto, per un vers o, dall a t endenza al ri getto di ques to t i po di det enuti da part e del pers onale di cust odi a (dal mom ento che il t ossi com ane esprime un alt o

livel lo di ri chieste e di necessit à di int ervento)14e, p er l’alt ro,

dal parti col are st ato ansioso che rende il tossi codipendent e invis o e non toll erato da al cuni s ettori dell a popol azione

det enuta15e, insi em e, oggetto facil e di sfrutt am ento per la

part e peggiore dell a medesim a16. In un s imile cont est o era

fuori di dubbio, dunque, che l a condizione det entiva del

13Così L. Daga, <<Carcere e droga>>, cit., 90. 14Cfr. L. Daga, <<Carcere e droga>>, loc. cit.

15E’ stato rilevato in proposito che <<gli specifici bisogni, agiti dal drogato, non trovano

riscontro nell’ambiente penitenziario in quanto “anomali” rispetto ai classici patterns comportamentali basati sulle gerarchie di potere>>. In particolare, <<i tratti di “dipendenza” e “manipolazione” predominanti nell’atteggiamento del tossicodipendente ne fanno un “uomo in sott’ordine”, che difficilmente è accettato dai “gruppi” delinquenziali e dai detenuti in genere>>: tanto che, specie nelle strutture di più vaste dimensioni e sovraffollate, <<tale processo di emarginazione è esasperato fino al punto di giungere al ricatto e alla violenza>> (cfr. R. Castellani, Tossicodipendenze in carcere, cit., p. 126).

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10

tossi com ane17 si t raduces se in <<uno stato di cont inua

tens ione>>, che produceva <<una negativa influenz a nel clim a generale dell’istituto>> e che, soprattutto, era causa di <<un effetto m oltipl icatore dei disagi propri dell a condizione del

tossi codipendente>>18.

Nei primi anni Ott anta del secolo scors o, in concl usione, il fenom eno dei t ossi codipendent i in carcere aveva colt o del tutto impreparata l’Amministrazione, a fronte di un quadro norm ati vo a dir poco asetti co (l ’art. 85 l . 685/1985 si limit ava a pres cri vere - com e è not o - che all e persone abitualm ent e dedite all’uso di sostanze stupefacenti in stato di detenzione fossero assicurate “le cure mediche e l’assistenza necessaria a scopo di riabilitazione”) , che aveva contribuito a realizzare una situazione di est rem a confusione, in cui ogni s ervizio, s e non addiri ttura ogni operatore, si era t rovat o a int erveni re sul tossi codipendente in mani era autonom a, sett ori al e e avul sa da

17E’ stato rilevato, in proposito, come <<il drogato all’interno dell’istituzione non può più

nascondere con il “buco” i suoi problemi né riesce, a causa delle sue condizioni psico-fisiche (astinenza, destrutturazione dell’Io, depressione), a riferirsi a quegli schemi e ruoli tipici dell’ambiente malavitoso (es. i codici d’onore, conquista del potere ecc.), che agiscono, invece, come regole di integrazione per il delinquente classico>>. Pertanto, <<la c.d. “fissa della droga”, in genere, motiva quelle reazioni di ricerca della sostanza stupefacente o dei suoi surrogati, che hanno lo scopo di difendere il soggetto dal violento “distacco” che la detenzione gli impone in condizioni non idonee a tale scopo>> (cfr. R. Castellani, Tossicodipendenze in carcere, cit., p. 125).

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un quadro di t rat tam ento equi li brat o, om ogeneo e

coordi nato19. In questo quadro, si doveva am aram ente

constatare com e, <<s e è faci le che un tossi comane poss a prim a o poi fini re in pri gione, è anche vero che diffi cilm ent e, durant e l a sua det enzione, si ri esce a realizzare qual cos a di

più di un trattamento disintossicante con l’aiuto

event ual mente di farmaci sosti tutivi e di un vago sost egno

psicologico>>20. Gli istituti penit enzi ari si pres ent avano,

infatti , come privi , o comunque gravem ent e carenti , di strut ture l avorative e ri creati ve: si tuazione che si era rivel at a un grave ost acolo a event uali process i di tratt am ento e, all’opposto, capace di creare o, quanto meno, rafforzare quelle di namiche di dipendenza verso una qualsi as i sost anz a

capace di procurare una “evasione gratificante”21

. Q uando, dunque, non ci s i limitava a prendere att o di com e frequent ement e il carcere si riveli <<un focolaio diffus ivo dell a tos si codi pendenz a e che m olt e esperi enze di droga

19

V., in questi termini, G. Biondi – C. La Marra – L. Spizzichino, Proposte di modifica

alla l. . 685/1975 in materia di tossicodipendenze, in Rass.Penit. Crim., 1983, n. 2-3, pag.

764

20Così G. Biondi – C. La Marra – L. Spizzichino, Proposte di modifica alla l. . 685/1975 in materia di tossicodipendenze, loc. cit.

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12

nas cono propri o durant e l a det enzione>>22, andava com unque

diffondendosi - speci e tr a i verti ci del la st ess a

Ammini strazione e sull a s corta di quot idiane es peri enz e sul

campo23-il convinci ment o che non potes se m ett ersi in

discussi one l a necessità di <<ridurre al minimo l a ri spost a

“carcere” nei confronti del deviante tossicodipendente>>24

. Del res to, s e andava sempre più cons oli dandosi , nel cont est o dell e pi ù recenti acquisizioni dell a cult ura crimi nologi ca e penitenziari a, l a convinzione s econdo cui<<la pena detentiva non può avere nella m aggioranza dei casi un effett o risoci alizzat ore>>, ci ò è parso, da subit o, t ant o pi ù vero nei confront i <<dell e cat egori e che hanno subìto i n part enza

ulteriori em arginazioni, com e, appunto, quell a dei

tossicodipendenti>>. Il particolare ambiente dell’istituzione carceraria, che ri produce <<un microcosmo ca rat terizzat o dall’accentuazione di tutti i meccanismi violenti e repressivi

22L. Daga, <<Carcere e droga>>, cit., pag. 102

23Nella maggior parte degli istituti penitenziari era dato constatare, in effetti, che

<<quando il soggetto tossicomane entra in carcere viene inserito nelle normali sezioni, dopo una prima fase di intervento, se necessario, in infermeria per la risoluzione dei problemi fisici o di patologie intercorrenti. E tali prassi non è mai preceduta dall’analisi del tipo di personalità tossicomanica e dalla valutazione della opportunità di una integrazione indifferenziata nell’ambiente istituzionale>>. Proprio a un simile modo di procedere, fra l’altro, era da addebitarsi <<gran parte di quelle dinamiche relazionali che danno luogo al fenomeno del rinforzo della criminalizzazione del drogato>> (R. Castellani, Tossicodipendenze in carcere, cit., pag. 127).

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13

pres enti nell a s ociet à est erna>>, finis ce, infatti , con il rendere <<es trem am ent e di fficil e il l avoro degli operatori impegnati nel settore del t ratt ament o e del recupero dei droga ti >>.

L’esperienza maturata fra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ott anta nell a gestione di un sempre più cres cent e num ero di tossi codipendenti in carcere aveva decis am ent e orientato, dunque, l’Amministrazione a suggerire alternative ai t r adizionali s trumenti di coazione dell a l egisl azione

proi bizionist a25 che foss ero in grado di <<favori re, si a

legi slativam ent e che con la prassi gi uri sprudenzi al e, il ri cors o

ad alt re form e di controllo penal e>>26. Soluzioni alt ernative

che, per un verso, avr ebbero permesso al tossi codipendente di <<avere pi ù chances di reinserim ent o>> e, per l’alt ro, si sarebbero potut e ril evare capaci di <<s gravare le istit uzioni chi use di un problema di diffi cil e s oluz ione e di per s é caus a

di molti alt ri problemi >>27. Se, i n effetti, il carcere era

parados sal mente dest inat o - ancorché in un cont estorepressivo

25La prisonizzazione, in effetti, appariva sempre di più come capace di sancire in pratica

<<un processo ulteriormente stigmatizzante per il tossicodipendente>> o, meglio, <<se fino ad allora la tossicomani non costituiva “devianza”, ma “malattia”, in tale contesto assumerà ufficialmente la veste “deviante”, per cui il significante “patologico” (la malattia)retrocederà per far emergere il significante”delinquenza” e con esso l’iter procedurale giudiziario>> (cfr. R. Castellani, Tossicodipendenze in carcere, cit., pag. 125)

26L. Daga, <<Carcere e droga>>,loc.cit. 27L. Daga, <<Carcere e droga>>,loc.cit

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14

ed em arginant e - ad assum ere l a funzione di ulti ma spi aggi a, di ri sposta fi nale a un problem a che non era st ato ri solto né affront at o nell a s oci età dei li beri, m egli o s arebbe st ato concepi rlo com e un filt ro, anzi ché un serbat oio per i tossi com ani det enut i, cioè renderl o capace di agganciare quelli fra loro più ri cet tivi, s elezi onare i soggetti più motivati e prepararli ad affront are in modo alt ernati vo l a

det enzione28.

In quest o cont esto, il legisl atore deci se di introdurre strum enti alt ernat ivi al carcere per i tossi codipendenti in sede di es ecuzione. P reso at to del la diffi cil e sit uazione carceraria, a caus a del s empre più imponent e num ero di condannati per

reati conness i all ’uso di s ost anz e s tupefacenti29, venne

maturando, i n effetti, l a pros pettiva di prevedere l a sostit uzione dello st ato det enti vo con il ricovero press o una com unit à terapeuti ca. Tutto ciò pareva in grado di cons eguire un dupli ce obi ettivo: per un verso , agevol are il recupero di giovani vittime della droga e, per l’altro, rendere più “governabili” le istituzioni carcerarie , considerato come i

28R. Castellani, Diffusione delle tossicodipendenze in carcere, cit., 217

29 V. in proposito G. NeppiModona, Premessa al commento articolo per articolo del d.l.144/1985 conv. in l.297/1985, in L.P 1986, p19-20, il quale evidenziava come <<su

circa 45.000 detenuti almeno un terzo lo sono per reati connessi all’uso di sostanze stupefacenti, dal piccolo spaccio al furto ed alla rapina per procurarsi la droga>>.

(19)

15

tossi codipendenti apparissero <<un el em ento cost ant e di

tens ione, di corruz ione e di disordine>>30. In effetti, l a

previs ione di st rumenti alt ernativi al carcere fu subi t o

apprezzat a come una s oluzione s icuram ent e adeguat a

all’esigenza di superare l’altrimentiinsanabile contraddizione tra l a repressi one penal e ed il recupero dei toss icodipendenti. E’ questa la logica che caratterizzò la promulgazione del d.l. 22 aprile 1985, n.144, che fu convertit o nella l. 21 giugno 1985, n. 297. In parti colare, la l egge di conversione introdus seuna nuova fatt ispecie di affidam ento in prova, consentendone per la prima volta l’access o direttamente dallo stat o di li bert à. La r atio della nuova previsione era chiaramente quella di <<evitare che l’ingresso in carcere del

condannato tossi codipendent e po[ tess e] com port are

l’interruzione del programma di recupero al quale egli [si

foss e] eventualm ente sottopos to>>31. P er coloro che si

trovavano i n quest a condizione, i nfatti , l a carcerazione si pres ent ava com e <<una dell e conseguenz e più assurde del nost ro si st ema penal e, perché si gnificava dis truggere i l lavoro di recupero sino ad allora s vol to e quas i sem pre

30

Cfr. G. NeppiModona, Premessa, cit., p.21.

31

Così G.Grasso, Misure alternative alla detenzione, in Dizionario di diritto e procedura

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16

comportava la ricaduta del soggetto nell’uso di sostanze stupefacenti >>32.

Attorno all a m et à degli anni Ottant a, dunque, il l egisl at ore, dopo aver pres o atto, per un verso, dell a diffi cil e prati cabilit à

all’interno delle strutture carcerar ie di program mi

autenticamente riabilitativi e, per l’altro, della scarsa

propensione dell a magi strat ura di sorvegli anza all a

concessi one di mi sure alt ernative pri ve di qualsi as i cont enuto terapeuti co, ori enta la propri a att enzione verso l a ri cerca di soluzioni che pai ono maggiorm ent e calibrat e sull e parti colari condizioni dei t os sicodipendenti ri spetto ai tradizional i strum enti (oss ervaz ione dell a personalit à e programm a trattamentale) che caratterizzavano l’esecuzione penale dopo

la riforma del 197533. Sin o all ’entrat a in vi gore dell a l.

297/1985, l’ordinamento penitenziario si presentava, in effetti, sos tanzialm ente i ns ensi bil e all e condizioni personali del condannato. Una lacuna che appariva vi epiù ingiust ifi cat a all a luce di un sempre pi ù evident e ripens am ent o dell a strut tura puram ent e retribut iva dell a pena, qual e concepit a dal codice del 1930, a favore di una sempre più nett a apert ura per la finalit à ri educati va del la pena, i n ossequio al principi o

32 V. in tal senso G.NeppiModona, Premessa, cit., p.25.

33Cfr., in generale, su queste problematiche, A. Presutti, Tossicodipendenze e libertà personale, Milano, 1989, 67 ss.

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17

enunciato dall’art. 27 co. 3° Cost. - quando si trattava di dare es ecuzione a una sent enz a di condanna (magari di venut a irrevocabil e a notevole di st anza dal fatto) nei confronti di una persona ormai sensibilmente diversa dall’autore del reato, per aver avvi at o o, addi rittura, port ato a compimento nell e more

del proces so un autonomo processo di ri educazi one34. In

questa pros pettiva, non deve sorprendere, dunque, che foss e stat a assunta com e punto di riferim ento la st rutt ura dell a fattispecie regolata dall’art. 47 o.p. Nell’intento di val orizzare un percorso t erap euti co gi à intrapreso dal tossi codipendente, era quasi gi ocoforz a, infatti, appoggi ars i su un ist itut o che è com plet am ente s ganci ato dal carcere e s i fonda su un t rattamento i n li bert à. Si era tratt ato, s emm ai , di ampli arne gli spazi operativi att ravers o l a previs ione di un meccanismo di accesso in anticipo rispetto all’inizio dell’esecuzione: soluzione che si presentava, altresì, perfett am ent e funzional e al di segno di cons egui re un drasti co ridim ensionam ent o dell a percentual e di tossi codi pendent i all’interno delle istituzioni carcerarie.

34V., in tal senso, E.Fassone, sub art. 4-ter, in AA.VV., Commento articolo per articolo al d.l. 144/1985 conv. L. 297/1985, in LP, 1986, 47.

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2. L e modifi che app ortate dall a l. Gozzi ni

Il l egisl atore del 1985, prendendo le m oss e, dunque, da una considerazione generalm ente condivis a (l a const at azione, cioè, che l’ampio ritardo con cui si forma normalmente il gi udi cato non poss a che avere rifl es s i sulla persona del condannato), aveva cercato di porre rim edi o a quest a disfunzione con ri ferim ento ad un tipo di autore parti col are,

per l’appunto, la persona tossicodipendente35

. Tutt avi a, s e l a scelt a di valorizzare un percorso t erapeuti co gi à i ntrapres o att ravers o il ri cors o a un i stitut o che pres cindeva dal carcere e faceva l eva su un t ratt am ento i n libert à (pot enzi at o olt retutt o dall a previsione di un meccanismo di acces so anti cipato all a misura), ben presto la fi g ura i ntrodott a nel 1985 si ril evò, nell a sua prati ca at tuazione, i nadeguat a ris petto al di segno avuto di mi ra dal l egislat ore. Ancorché l a scelta i nizial e foss e stat a apprezz ata come perfett ament e funzionale a rim ediare all e situazioni in cui , <<int errompe ndo il tratt am ent o e inserendo il soggetto nell’ambiente carcerario, se ne

pregiudi ca i rrimedi abilm ente il recupero e s i spreca

denaro>>36, preval se quasi s ubit o la preoccupazione di

35

G.Vassalli, Le misure alternative alla detenzione, inT.Basile- E.Fassone- G.Tuccillo, La

riforma penitenziaria, Napoli, 1987, p. 62.

36Così venne rilevato nel corso dei lavori parlamentari che precedettero l’approvazione

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superare quei profili della disci plina i ntrodott a nel 1985, che ris chi avan o di rendere di fat to i noperante in m olti casi l a riform a. In part icol are, era const at azi one di ffus a che gl i angusti lim iti dell a pena inflit ta (due anni e s ei m esi ), ent ro cui era subordinato l’accesso all’affidamento terapeutico, avess ero fi nito per <<ri durre l e pot enzialit à operati ve dell a misura es cludendo propri o la fasci a più num eros a di

condannati tos sicodipendenti >>37: Non sol o, m a spesso

capit ava che il tossicodipendent e avesse gi à ulti mat o il programm a terapeut ico e non pot ess e più, perciò, defini r s i formalmente “dipendente” dalla sostanza, ancorché la sua situazione clini ca e cri minologi ca foss e ancora più merit evol e di att enzione rispett o a col ui che non si foss e ancora liberat o

dall a soggezi one fis ica allo st upefacent e38. Infi ne, l a scelt a

ori ginari a di raccordare di ret tam ente l a nuova fattis peci e all a disciplina della fattispecie “ordinaria” aveva finito per

produrre un i mpiego comunque ins oddisfacent e

dell’affidamento terapeutico e - specie in considerazione dei

37 V. in proposito A. Presutti, Tossicodipendenze e libertà personale, Milano, 1989, p. 71.

Per il rilievo che il carcere continuava a rimanere per il tossicodipendente una tappa pressoché ineliminabile e che i trattamenti intramurali costituivano tuttora un momento centrale d’intervento, v.,L.DagaTossicodipendenze e misure alternative al carcere:

applicazione delle norme legislative, in Marginalità e società, 1982, p.70.

38V., in proposito, E.Fassone, Le misure alternative, in T. Basile - E.Fassone – G.Tuccillo, La riforma penitenziaria, Napoli, 1987, pag. 63.

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rist retti li miti di pena inflit ta cui era subordi nato l ’access o39 -

per ridurne la frui bilit à propri o da part e dell a fascia pi ù

num erosa di condannati t ossi codipendenti40. In considerazione

di tutto ci ò, dunque, il legisl atore fu i ndott o, a dist anz a di poco più di un anno dall’entrata in vig ore del d.l. 144/1985, a procedere a un intervento di r es tyl ing dell a dis cipli na che regolava l’affidamento terapeutico in occasione del varo della l. 663/1986. Va subito evidenziato, tuttavia, che se l’intento fu primariamente quello di ampliare l’operati vità della misura att ravers o il superam ento dell e st ret toie cui era st at a condizionat a dall a l. 297/ 1985, l e modifi che apport at e si rivel arono di t al e tenore da stravol gerne la funzionalit à ori ginari a, accent uandone il valore im propri o di strum ento di

pressi one vers o la s celta t erapeuti ca41. Gl i interventi operati

con la l. 663 del 1986, non possono apprezzarsi, in alt re parol e, alla st regua di meri aggiust amenti all a dis cipli na varata nel 1985 e mirati a dil atarne l a fruibil ità, m a, al contrario, appaiono c apaci di stravol gere la fisi onomia st ess a dell a nuova fi gura di affidam ent o, s ostanziandosi in un

39

Per quanto riguarda i problemi connessi alla determinazione dei limiti di pena cui era subordinato l’affidamento “speciale” nella sua versione originaria, v. E.Fassone, sub art. 4-ter, cit., pag. 55.

40V., in proposito, A. Presutti, Tossicodipendenze, cit., pag. 71. 41 Cfr. A. Presutti, Tossicodipendenze, loc.cit.

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rimodel lam ento st ruttural e che s i pres ent a(va) come

chi aram ente volt o a potenziarne il valore impropri o di strum ento di pressi one vers o l a t erapia ri abili tati va. L’acces s o alla misura non è più circoscritto, infatti, all’ipotesi del tossi codipendente che abbia i n corso un programm a di recupero nel mom ento in cui diventi es ecuti va la sentenza di condanna, ma è consentito anche a chi manifesti l’intenzione di sot topors i all’i ntervent o di recupero. La s celt a di val orizzare la m era volont à di ass oggett arsi a t erapia si traduce, all’evidenza, in un sostanziale stravolgimento dei connot ati che in ori gine caratt erizz avano la misura: l a ragi one ispiratrice dell’istituto, per questa ipotesi, infatti,<<non è più quella di non int errompere una t erapi a in atto, così da non vanifi care i risult at i raggiunti, bensì quell a di ori ent are i l

condannato verso l a scelt a t erapeuti ca>>42.

E’ facile osservare come una simile dilataz ione dei “margini di accesso” alla misura non potesse che accrescere i rischi di frodi e di abusi , che, peraltro, erano già stati evidenzi ati con

ri guardo al la dis cipl ina ori ginaria43e proprio i n rel azione ai

42

Cfr. A. Presutti, Tossicodipendenze, cit., pag. 81

43Già con riguardo alla disciplina introdotta con la l. 297/1985, era stato immediatamente

evidenziato, in effetti, come dall’esame della nuova figura di affidamento emergesse continuamente <<il “nodo” del come evitare i probabili abusi>>, ancorché confidando sul fatto che <<la prassi giudiziaria lo scioglierà laboriosamente>>e fermo restando

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quali la nuova versi one aveva ribadit o, con una di citura del tutto eccezi onale, l a codifi cazione del divieto del benefi ci o in pres enza di com port am enti fraudol ent i. Una simil e previ sione, tuttavi a, non pareva affatto capace di sopire i dubbi col legat i all’estensione dei potenziali fruitori della misura ai

tossi codipendenti che s i di chi arass ero dis poni bili al

trattamento terapeutico; anzi , una siffatt a dil atazi one

dell’ambito soggettivo, coniugata alla particolare procedura di access o imm edi ato alla misura t anto per chi si t rovas se ancora in libertà quan t o per chi fosse già rist retto i n carcere, parevano pres ent arsi com e elem enti capaci di i nci dere negati vamente sul la idoneit à del rim edio a contrast are i l riproporsi di sit uazioni analoghe a quell e da cui ori ginato. Il ris chi o, subito evidenziato dai primi comment ari era, in alt re parol e, che l a prom essa di un benefi ci o immedi ato pot ess e ess ere i n grado di inqui nare la s pont aneit à dell a s cel ta e,

quindi, di met tere in forse il successo dell a terapia44. Del

resto, lo st es so t ribunal e di sorvegli anz a – chi am at o a “gestire” la nuova misura - pareva scarsamente attrezzato a fronteggiare l’alea connessa a situazioni di dolosa preordinazione dell’istanza da parte dell’interessato, dal che<<molto dipenderà dall’impegno professionale delle strutture sanitarie>> (così E. Fassone, sub art. 4-ter, cit., pag. 66)

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momento che <<non risul terà agevol e val utare, cas o per cas o, quali si ano s tat e le cause (s oci ali , psi cologi che o di alt ro tipo) che hanno indotto il soggetto in questione all’uso delle

sost anze stupefacenti>>45. L’ampliamento dei confini

soggetti vi i nduceva, peralt ro, a una rilett ura t ant o dell e singole componenti quanto del la confi gura zione com plessiva della misura. Sotto quest’ultimo punto di vista, in particolare, si oss ervava com e la valutazione ci rca l a concedi bilit à dell’affidamento speciale fosse quasi esclusivamente da condurre attorno al giudizio sull’idoneità della terapia, cosi cché l a prognos i sull a risoci alizzaz ione veniva a ess ere sost anzi alm ent e as sorbit a da quella s ull a recuperabilit à dall a

tossi codipendenz a46. Una simil e sovrapposizione fra il profilo

terapeuti co e quello rieducativo, invero, si rivel ava, gi à di per sé, poco coerent e con il pres upposto dell o st ato di tossi codipendenz a che la l egge pret endeva al moment o dell’esecuzione, sganciandolo, però, dal momento della

commi ssione del reato47: in quest o cont esto, la terapi a

45Così G. Grasso, sub art. 12, in AA.VV., Commento articolo per articolo alla l. 663/1986, in LP, 1987, pag. 159.

46

Cfr., A. Presutti, Tossicodipendenze, cit. p. 97.

47Nel senso che, già in base alla formulazione originaria, l’accesso all’affidamento

terapeutico non fosse affatto condizionato alla circostanza che la dipendenza dovesse essere in connessione con il reato, tanto che la misura avrebbe potuto essere concessa anche a persona che avesse realizzato il reato non a cagione del suo stato o che comunque non fosse soggetta a dipendenza di alcun genere, v. E. Fassone, sub art. 4-ter, cit., 49.

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24

riabilit ati va – integralm ent e surrogat oria del t rattamento rieducativo – avrebbe potuto ri vel arsi, dunque, capace magari di liberare l’interessato dalla soggezione fisica alla sostanza, ma s ost anzi alm ent e inadeguata a rim uoverne la peri colosit à, così da i nibi rne la ricadut a nel reat o. Il timore era, du nque, che un fenomeno così sconcertant e pot esse t rovare ult eriore alimento nella scelta di “aprire le porte” anche a chi semplicem ent e manifest ass e il proposi to di sottoporsi al programm a t erapeuti co, con ciò favorendo strum ent alizzazioni – che pure la normativa espressamente pretendeva di evitare –

e, nel cont empo, inibendo quel la libera adesione al

trattamento cui è notori am ent e condizionat a l a ri us cita dell a terapia. La s consol at a conclusione era che l e novit à int rodott e con l a l. 663/1986 fossero funzio nali ess enzi alm ent e a

<<ris olvere il probl em a del la detenzione del

tossi codipendente i n quanto tal e, più che non l a questione del

recupero soci al e del condannato tossicodi pendent e>>.48

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25

3. L’abrogazione dell’art.47-bis o.p.

In forz a dell a delega dis post a con l ’art . 37 l. 162/1990, il governo ebbe a em anare il T.U. 309 /1990 e a t rasferi re i n questa s ede la dis ci plina dell ’affidam ento in prova in casi parti col ari (art.94). Quest a operazione ebbe a ri fl ett ere l’intento di evidenziare la specificità del tratt amento riservato al toss icodipendent e. In alt re parole, si voleva, att ravers o questa divers a dis locazione dell a m at eri a, pri vil egi are, anzi ché il ti po di s oluzione previs ta (l a sostituzione, cioè, dell a pena det entiva con il t rat tam ento t erapeutico in libe rtà) la speci fi cit à del fenomeno regol at o (val e a dire la sit uazi one

di tossi codi pendenz a)49.

Proprio in vi rtù dell a nuova allocazi one dell a dis cipli na rel ati va all a misura de qua e in cons iderazione del fatto alt resì che si era provvedut o cont emporaneam ent e a dett are

disposizioni di caratt ere processual e di impossi bil e

inserim ent o nell a legge di ordi nam ento penit enzi ario,

l’opinione prevalente era orientata a ritenere che l’art. 4 7-bis

o.p. foss e st ato ogge tto di abrogazione implicita50. In vi rtù di

questa conclusi one, si era poi rit enuto che la rel ativa

49 Cfr. A.Presutti, L’affidamento in prova al servizio sociale, cit., p.320

50 Cfr., tra gli altri G.Di Gennaro-R.Breda-G.La Greca, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Milano, 1999, p. 324.

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26

disciplina non foss e stat a t occat a dall e restrizi oni i ntrodotte con l e c.d. l eggi di cont ro -riform a emanat e agli inizi degl i anni Novanta, in quant o riferit e all e “m isure al ternati ve all a detenzione previste dal capo VI” l. 354/1975. Non erano mancate, peralt ro, opinioni favorevoli (sia in giurisprudenza che in dottrina) a un’opposta interpretazione, così da ritenere che anche l’applicazione dell’affidamento terapeutico fosse subordinata alle condizioni stabilite dall’art. 4 -bis o.p. per

l’accesso ai benefici penitenziari51

.

Molto opportuna è risultata, quindi, l’abrogazione espressa dell’art. 47-bis al fine di impedire il consolidars i di voci ori ent at e a rit enere che l a l egi sl azione penit enzi aria di emergenza coinvolgesse nelle sue “spire” la misura alternativa

de qua .52

51 V., in proposito, la dottrina e la giurisprudenza citata da A.Presutti, sub, art. 94 cit.,

p.527.

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4. Il “giro di vite” imposto dalla l. 251/2005 (c.d. l. “ex Cirielli”)

All a fine del 2005 fu varat a l a l. 251 c he, int ervenendo, oltre che, su diversi i stit uti del di ritto penal e, ha incis o anche s u importanti aspetti dell a disci plina penit enzi ari a. Si è t ratt at o di una riform a carat terizzat a – com e è noto - da un generale inas primento del sist em a penal e con parti c ol are ri ferim ent o ai reci divi. Per quant o qui int eres sa, l a l. 251/2005 ebbe a introdurre, in particolare, forti restrizioni all’accesso alla misura in esame, quasi dando l’impressione dell’aprirsi di un’epoca caratterizzata da una netta inversione di tend enza del l egi sl atore ad ampli are continuament e i m argini di concedibilità della misura di cui all’art. 94 T.U. Vide la luce, infatti, una previsione, che prese posto nell’art. 94 -bis T.U. con la qual e fu introdott a una ril evantissim a li mitazi one all’accesso all’affidamento terapeutico per i recidivi “reiterati” (art.99 co.4° c.p.): a questi soggetti fu consentito, infatti , di usufruire s olo per una vol ta del la misura e per pene non superiori ai tre anni. Una simil e previsione apparve però, ben pres to del tu tto irragionevol e. Com e ebbe a chi arire l a Rel azione al di segno di l egge di conversione del d.l . 272/2005, emanato nemmeno un mese dopo l’approvazione della l. 251, <<il maggior rigore nell’applicazione dei

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benefi ci si s arebbe t radotto i n una limit az ione a ll e opportunit à di “presa in carico” da parte dei servizi alternativi e di conseguent e prospett iva di cura, ri abilit azione e reins erim ent o soci al e>>. Non furono, però, s olt anto esi genze di caratt ere umanitari o e di ris oci alizzazione a spingere il legisl ato re verso un ri pens am ento quasi imm edi at o rispetto all e scelt e di rigore operate con la l. “ex Cirielli”. Ancora una volta, l’intento con cui ci si approcciava ai problemi connessi al fenom eno del la es ecuzione carcerari a nei confronti dei soggetti tossi codi pendenti s cont ava l a preoccupazione per un più diffi cil e governo dell e carceri, dat o che il perm anere dell’art. 94-bis T.U. avrebbe determinato – come emerge chi aram ente dall a R el azione appena ci tata - <<la perm anenz a nell e s trutture carcerari e di un cospi cuo num ero di persone con accert at a di pendenza da droghe, con gli i nevit abi li problemi di gestione degli isti tuti carcerari , gi à gravati dal la not a sovrapopol azione>>. In vi rt ù di queste consi derazioni , s i procedett e, dunque, a smant ell are due dei pilast ri norm ati vi s u cui si basava il recentissim o i ntervento di riform a in m at eri a di esecuzi one penal e. Olt re a cancellare compl et am ent e, in forza di un’abrogazione espressa, l’art. 94 -bis T.U., la l. 49/2006 ebbe a s ottrarre, infatti, la norm ativa speci al e con tenut a nel T.U. 309/ 1990 dal regi me restri ttivo dell a

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29

procedura di sospensione necessaria dell’esecuzione previsto

per i recidivi reiterati all’art. 656 co. 9° lett. c) c.p.p.53

.

5. Le s ignificati ve vari azioni op erate dal d.l . 272/2005 conv. l. 49/2006

L’ultima tappa nella ricostruzione storica delle vicende che hanno portato all’attuale formulazione della disciplina relativa all’affidamento terapeutico si rinviene nel d.l. n.272/2005 (c.d. “decreto Olimpiadi”), convertito con

modi ficazioni in l. n. 49/200 654. Si tratt a di un int ervento

(peralt ro attuat o in un contesto non del t utto appropri ato) che ha profondament e m odificato l a di sci plina cont enuta nel d.p.r n.309/90, muovendosi lungo una duplice direttrice: a un “giro di vite” del trattamento sanzionatori o previsto per la det enzione e lo spaccio di stupefacenti s ia accompagnat o un forte incentivo per i tossi codipendent i condannati a pena det enti va di int raprendere un programm a di recupero terapeuti co così da consenti re loro una espi azione in form e

53 Per un’attenta ricostruzione di queste vicende, v. F.Fiorentin, Misure alternative, cit.,

p.134 ss.

54 In questa sede ci si limita a una descrizione sommaria delle modifiche apportate alla

disciplina originaria dal d.l in oggetto, considerato che si tratta dell’attuale formulazione cui sono dedicati i capitoli successivi.

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alt ernat ive all a detenzione ordinari a (c.d. politi ca dei “pont i

d’oro”)55. Da quest’ultimo punto di vista, deve essere

evi denziat o– per quanto qui in parti col are int eres sa – com e il legi slatore abbi a, in particol are, apport at o si gni fi cat ive

modi fiche all a fattispec ie disciplinata dall’articolo 94

d.P.R.309/ 90, in rel azione t anto ai profili stat ici dell a disciplina, quanto agl i aspet ti procedim ent ali di access o al l a misura. Più precis ament e, sono st ati innalz ati i limiti di pena cui è subordinato l’accesso alla misur a: dopo essere stato port at o a quattro anni con il d.l . 139/ 93 conv. l . 222/ 93, l a soglia d’ingresso viene ora fissata a sei anni. Si tratta però, di

un limit e dest inato ad abbassarsi per i condannati

“pericolosi”, cioè per coloro che sono in esecuzione di pena per uno dei delitti elencati dall’art. 4 -bis o.p., essendo, in questo caso, “l’asticella” abbassata a quattro anni, ci si trova com e evi dent e di front e a una est ensi one del regi me del c.d.

doppi o binario al tratt am ent o carcerario dei condannati

tossi codipendenti. Per quanto ri guarda poi i profi l i

procedim entali , la riform a int roduce un meccanismo di

sel ezione imm edi at a e preliminare dell e ri chieste di

affidam ent o terapeutico che provengano da detenuti

tossi codipendenti, at tribuendone l a compet enza a l m agis trato

55

V., in tal senso, F.Fiorentin, L’esecuzione penale nei confronti dei condannati

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31

di sorveglianza. L’organo monocratico è stato messo così in condizione di applicare in vi a provvisori a la mi sura, anti cipando l a deci sione definiti va che s arà adott at a con

cognitiopl ena dal l’organo coll egi al e. Come gi à abbi am o avut o

modo di os servare56, secondo la precedente versione, il

pubblico ministero, a fronte di un’istanza presentata a es ecuzione gi à ini ziata, era l egitti m ato a di sporre l a scarcerazione del condannato a seguito di un cont roll o meram ente form al e degli atti. Nell a nuova fo rm ulazi one, l a

legit tim azione a decidere è att ri buitaal m agi strat o di

sorvegli anza, il qual e è chi amat o a una valut azione di m erito e discrezional e di ampia port at a, dovendo procedere a una verifica che i nvest e tanto il fumus boni iuris (l ’int eress ato dovendo forni re <<concret e i ndi cazi oni in ordi ne al la

sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della

dom anda>>) quanto il periculum in mora (ess endo ri chi est o un <<grave pregiudi zio derivant e dall a prot razi one dello st at o di det enzion e>>), nonché l ’event uale presenz a del peri col o di fuga.

Sul si gnifi cato di quest o int ervent o, l a dott rina ha assunt o posizioni ass ai criti che, fino ad arrivare a considerare questo

(36)

32

profil o com e ult eri ore conferma di una ri form a nel suo com plesso ori ent at a a introdurre norm e più s evere per i condannati tossi codi pendenti rispett o all a dis ciplina ordinari a. Un simil e m eccanis mo di filt ro, indubbiam ent e più s elettivo rispett o al precedente, ha fatt o ipot izzare, infatti, una probabil e riduzione dell e scarcerazi oni di tos si codi pendenti

già detenuti in vista dell’accesso all’affidamento

terapeuti co57.

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33

CAPITOLO II

LA MISURA DELL’AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI

1. L ’attu alità d ella condi zion e di tossi codipend enza

La concessi one dell a misura in es am e è condizionat a anzitut to

all a circost anza che il condannat o si a <<pers ona

tossi codipendente>>. La legge non ri chi ede, peralt ro, che l a dipendenz a debba es sere in connessi one con il reat o: pert ant o

– come è stato correttamente osservato in dottrina58

-il reato può ess ere st ato reali zzato anche da persona t ossi codipendente non a cagi one del suo stat o ovvero da persona non s oggett a a dipendenz a di al cun genere. Ci ò che ril eva, in altre parol e, non è, lo stat us esis tent e al mom ento della commis sione del reat o, bensì quello s ussist ente al mom ento in cui deve ess ere eseguita la pena. Da questo punto di vista, l’affidamento terapeuti co si differenzi a nett ament e dall a fi gura dell a sospensione dell’esecuzione della p ena, la cui concessione è, invece, subordinat a al fatt o che si t ratt i di pena <<inflit ta per reati com messi in relazione>> all o st ato di toss icodipendent e. La s celt a del legisl atore ( che, peraltro, non ha susci tat o una piena condi visione da part e di alcun i s ettori del la dott ri na,

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34

ess endo pars a fori era di abusi59) ri sponde evidentemente all a

necessit à di l imit are per quanto possibile l a presenza negl i istituti penitenziari di soggetti tossicodipendenti. E’ stato evi denziat o, peralt ro, com e un a sim ile es tens i one dell’am bito di operati vit à dell a disci plina appai a per certi aspett i addirittura “sconcertante”, dal momento che si allontana <<da quella che è la normale premessa logica dell’alternativa tra carcere e tratt am ent o t erapeutico>> e, cioè, che <<il reato di cui è chi am ato a rispondere il tossi codipendent e si a st at o comm es so a caus a dell a necessità di procurarsi s ost anz e stupefacenti >>60.

Tutto ci ò a conferma di quant o gi à è chiaram ente em erso dall a ricost ruzione stori ca del le vi cende che hanno accompagnato l a nas cit a e l o s viluppo di questo istit uto: il legisl atore ha i nteso dar vita a una mi s ura di nat ura emi nentem ent e t erapeut ica (ancorché soll ecit at a da evi denti esi genze di gesti one del sovraffoll am ent o carcerari o) e non finalizzat a al recupero soci al e del condannat o (esatt am ent e all’oppos to di quant o

59 La dottrina, in particolare, ha evidenziato come una simile disciplina possa suscitare

molte riserve a causa del <<rischio di una precostituzione della situazione di dipendenza, strumentale ad evitare l’esecuzione carceraria della pena>> (v., in tal senso A. Presuttisub art. 94 d.P.R. 309/90, in Ordinamento penitenziario – commento articolo per articolo, a cura di V.Grevi-G.Giostra-F. Della Casa, 3^,Padova, 2006 p. 531-532).

60 Così G. NeppiModona, Premessa al commento articolo per articolo al d.l. 144/85 conv. in l. 297/1985, cit., p.26.

(39)

35

caratterizza, invece, la fattispecie disciplinata dall’art.90 D.P.R 309/1990, funzionalizzat a, come è, ess enzi alm ent e al

recupero soci al e del condannato)61.

La condizi one di tos sicodipendenza (nonché l a proce dura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti ) deve ess ere att est at a, a pena di inammis sibilit à

dell a dom anda62, da apposi ta certi ficazione, che va ril as ci ata

da una st rutt ura sanitari a pubbl ica ovvero pri vat a, purché accredit at a per l ’atti vità di di agnosi prevista dall’art. 116 co.2 lett. d) d.P.R 309/90.

Da questo punto di vista, un profi loass ai dibattut o concerne il problema dell a ril evanz a o m eno, ai fini dell a conces sione dell a mi sura, del mero st ato di dipendenza psi chi c a. La lett erat ura m edi co -l egal e dis tingue, in effetti, due fi gure di dipendenz a: quell a fisi ca consist e i n un alt erato st at o fisiologi co i nst aurat asi in s eguito a ripet ute assunzioni , con l a conseguent e necess it à di continuarl e al fine di evit are quello

61F.Fiorentin, Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione, Milano, 2013, p.

652.

62

Per la netta affermazione secondo cui <<la mancata o incompleta allegazione alla domanda della certificazione relativa alla sussistenza della condizione di tossicodipendenza […] è causa di inammissibilità della stessa, al punto che ben potrebbe essere dichiarata, anche senza previa instaurazione del contraddittorio fra le parti, dal presidente del Tribunale di sorveglianza con decreto ai sensi dell’art. 666 co.2°>>, v. Cass. Sez. I, 1.02.2011, n. 22706, De Feo

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36

stat o di sofferenza detto “si ndrom e di astinenz a”; quel la psichica, che consiste nell’impulso a continue o sporadiche assunzioni per ottenere piacere, mentre l’assenza della

sost anza genera uno stat o di sconforto63. Fin dall’introduzione

dell a mis ura, con la l. 297/ 85, ci si è chies ti s e la discipli na pret endess e che il t ossi codi pendent e fosse (ancora) t al e nel momento in cui ri chiedes se l a misura alt ernat iva. Se così foss e st ato, ne s arebbero rim ast e es clus e tutt e quell e situazioni i n cui il condannat o, essen dosi da t em po s ottopost o ad un t erapi a riabilit ativa, non foss e più ass untore di sostanze stupefacenti e qui ndi non pot esse ritenersi fisi cament e

dipendent e64. In questo s enso sem brerebbe far propendere

anche l’attuale formulazione della legge, laddove è pr escritto che la struttura sanitaria attesti formalmente lo “stato di tossicodipendenza”. In senso contrario però, è stato osservato com e una int erpret az ione ri gorosam ent e l ett eral e,porterebbe a escludere dall’applicazione della legge le numerose situazioni ora evidenzi ate, con effetti m olto pregiudizi evoli , ben potendo, fra l’altro, l’ex tossicodipendente -fisico essere indotto a ripristinare l’assunzione al fine di fruire del benefi cio. Del rest o, è ass unt a orm ai a dato di com une esperi enza la const atazione che i l sogge tto tossi codi pendent e

63 V. Bertol-Lodi-Marozzi, Trattato di Tossicologia Forense, Padova 1994 p. 232. 64Cfr. Fassone, sub art. 4-ter, cit. p. 51.

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non può rit enersi guari to in bas e alla mera const at azione dell a circost anza che non assum e più droghe, avendo egl i

necess ari am ente bi sogno di un ult eri ore periodo di

mant eni mento terapeutico e di supporto psicologico65. Ancora

in termi ni pi ù punt uali , l a C assazione ha avuto m odo di oss ervare come si a orm aiun << cost ant e orient amento dell a gi urisprudenza di quest a C ort e>> quello s econdo cui <<l’attualità dello stato di tossicodipendenza […], ai fini della concessione dell’affidamento in prova terapeutico, [può] avere ri guardo – qualora l’i nt eress at o abbi a superato l a fas e dell a dipendenza fi s ica dall o stupefacente – anche all a sol a dipendenz a psi chi ca>>. In effett i, il tossi codipendente – continua la C ass azi one -<<non può ri t enersi guarito in bas e all a m era const at azi one dell a ci rcost anz a che non assum e pi ù droghe, avendo egli necessari am ent e bi sogno di un ult eri ore

periodo di m ant enimento terapeuti co e di supporto

psicologico>>66. Un simile modo di ragi onare, seppure

ineccepibil e dal punto di vist a tossi col ogi co, può, peralt ro, suscitare non poche perplessità sotto altri profili. L’adesione ad una interpretazi one elas tica che pret enda lo st ato di

65 Cass. Sez. I, 29.11.2004, Pennacchio.

66 Cass. Sez I, 30.05.1995, Scangerla. Esattamente negli stessi termini si sono espressi

ancora di recente i giudici di legittimità: v. Cass. Sez.I, 05-02-2013, Sansonna; nonché, Id., Sez.I, 27-09-2013, Polito.

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tossi codipendenz a come requisito da apprezzarsi al sol o momento di inizio dell’attività terapeutica, infatti, se da un lato cons ent e di ammett ere la misura nei casi in cui i l programma si è rivelato effettivamente capace di “contribuire al recupero” (tant’è vero che lo ha parzialmente realizzato), dall’altro rende ancor più incerto i l grado di affidabilità dell’attestazione sanitaria, dal momento che questa deve

limitarsi a prendere atto che il soggett o è stat o

tossi codipendente e sta prati cando una t erapi a idonea a evit are

che l o ridiventi67.

L’abuso, insomma, potrebbe annidarsi “diet ro l’angolo” e il peri colo che l a toss i codipendenz a fornis ca una sort a di di ritt o d’asilo al drogato è così chiaramente percepito dal legislatore da preoccuparsidi codifi care, con una di citura del tutt o eccezional e, l a pres crizi one secondo cui il benefi cio non è

applicabile i n caso di frode (art. 94 co. 3°)68.Si è volut o

gravare, insomma, il giudice dell’impegno di verificare che il condannato non simuli lo stato di tossi codipendenz a al fi ne di eludere i più el evati limiti di pena che s ono previ sti per

l’accesso alle altre tipologie di misure alternative69

. Non

67 V. E.Fassone, cit., 51-52. 68 Cfr. E.Fassone, cit., p. 48.

69 Così F. Fiorentin, Misure alternative alla detenzione e tossicodipendenza, Milano,

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mancano, in effetti, espl ici te prese di pos izione i n tal senso da part e dell a giuris prudenz a: ri correnti sono l eafferm azioni secondo cui le rigorose condizioni per l’accesso al beneficio sono st at e con cepit e dal l egisl at ore proprio per << im pedire un ricorso strumentale all’istituto al fine di ottenere benefici alt rim enti non concedibili, speci e con ri feri mento a scadenz e di pena che non consentono l a concess ione di altre mis ure

alt ernat ive>>70. D’altra parte, questa prescrizione impone al

tribunale di verificare che l’interessato si sia posto nella condizione di tossi codipendenza al solo scopo di ott enere i l

benefi cio71.

70 Cass. Sez.I, 20-11-2006 P.G in proc. Esposito.

71 Proprio al fine di prevenire un simile pericolo, in giurisprudenza si è affermato che <<

la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza […], da rilasciare a cura di una struttura sanitaria pubblica, è condizione indefettibile di ammissione al beneficio e non sono ammessi, in relazione a tali certificazioni […] equipollenti o accertamenti sostitutivi, al fine di evitare che lo stato di tossicodipendenza o l’esecuzione del programma di recupero siano in qualche modo preordinati al conseguimento del beneficio>> ( Cass. Sez.I, 25-06-1998, Regia).

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40

2. L’idoneità del programma terapeutico

Il com ma 4 dell 'art.94 d.P.R n.309/90 s ubordi na

l'accogl imento dell 'istanza al la valutazione, da parte del tribunale, i n ordi ne alla capacit à del program ma t erapeut ico di contribuire al “recupero del condannato,” nonché di assicurare la prevenzione del peri colo di recidiva. La previsione, che è stat a arri cchit a rispetto alla form ulazi one ori gi nari a con la l .

49/200672, si present a come caratt erizzant e l 'int era dis ci plina

dell a mi sura di cui ci st iam o occupando. In parti colare, l’accertamento relativo alla idoneità della terapia si sostit uis ce a quell a che è l a tradizional e val ut azione di tipo più propri am ent e ri educati vo che caratt erizza generalment e la “gestione” dei benefici penitenziari. Detto diversamente, nel giudizio sulla concedibilità dell’affidamento in prova parti col are l a prognosi sull a risoci alizzazione del condannat o viene ad ess ere ass orbi ta da quell a sul la sua recuperabilit à

dall a t ossi codipendenza73. Logico coroll ario di t utto ci ò è un'

es ecuzione dell a misura che si sostanzia in attivit à

ess enzi alm ent e t erapeutiche: conclusione che si ri cava chi aram ente anche dall a att ri buzione al t ribunale del pot ere di adottare non solo le pres crizioni ordi nari e (att ravers o

72

In proposito, v. più diffusamente retro cap. 1, par.3.

73

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