• Non ci sono risultati.

LA MISURA DELL’AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLAR

4. L e restri zion i di natu ra soggettiva

In virt ù di una consoli dat a im pos t azione di carattere sistematico, l’accesso all’affidamento terapeutico doveva rit enersi s ubordi nat o a una duplice presuppost o di nat ura soggettiva: l’uno costituito dallo sbarramento alla ripetibilità incondizionata alla misura e l’altro riferibile al regime di preclusione disciplinato dal 2° co. dell’art. 58 -quatero.p. Iniziando con l’esaminare il primo di queste due profili e

prem esso subito che l o s barramento all a ripetibilit à

95 In questo senso sembra essere orientata la maggior parte della giurisprudenza di

legittimità formatasi in questa materia. V., in proposito, lenumerose decisioni della Corte di cassazione citate da L. Dell’Innocenti-F.Faldi, I benefici penitenziari, cit., p. 185, nt. 4 (dove, peraltro, si da conto anche di qualche sporadica pronuncia favorevole – in ossequio al criterio del favor rei - allo scioglimento del cumulo in modo da creare le condizioni per l’eventuale concessione dell’affidamento terapeutico rispetto alla quota di pena imputabile ai delitti diversi da quelli indicati nell’art. 4-bis o.p.)

53

incondizionata del l a misura è venut o meno con il d.l. 146/2013, con il qual e si è proceduto ad abrogare il 5° co. dell’art. 94, merita di essere ricordato come la ratio di tale preclusi one - che, peral tro, cost i tuiva un uni cum nel panoram a dell a di sciplina dell a mis ure alt ernati ve – sia stata ri condott a a quell a fil osofi a del lo scambio che informa l a legisl azione in mat eri a di benefici penit enzi ari per i tossi codipendenti, i n virt ù dell a qual e, a front e di condizi oni di ass oluto favore in relazione all’accesso alle misure “terapeutiche”, si pretende un impegno s erio nell o svol gim ent o del programm a di

recupero96. A una di s cipli na ori ginari a che non permetteva di

fruire più di una volt a dell a mi sura in es am e, poi, era subent rata – con la l . 663/1986 – una previsione che est endeva a una dupli ce occasione l a possibilit à per il condannato tossicodipendente di sottoporsi alla “prova” terapeutica. Una simile est ensi one era st at a dett at a – com e effi cacem ente ril evato dall a d ott ri na pi ù attent a – dall a const at azione che i percorsi di us cit a dall a tos si codi pendenza sono molt e volt e

cost ell ati di inci am pi e di ri cadute97. Consapevol e di ci ò, il

legislatore del 1986 aveva optato, per l’appunto, per una doppi a pos sibil ità di conces sione dell a misura, in luogo del

96V., in proposito, F. Fiorentin, Misure alternative, cit., p. 146

97Cfr., in tal senso, T. Basile – E. Fassone – G. Tuccillo, La riforma penitenziaria, cit.,

54

rigido divieto, inizialmente fissato, di applicare l’affidamento terapeuti co al s oggetto che in precedenz a ne avess e gi à usufruito. D’altra parte, se anche poteva apparire come rim aness e com unque sal da l a volont à di impedi r e, anche per tal e via, di dare vita a una sorta di di ritto speci ale per

tossi codipendenti98, non si era mancat o di ril evare com e

l’intervento manipolativo in discorso finisse con il rendere ulteriormente discutibile quella sorta di “diritto alla scarcerazione su domanda” che proprio la l. Gozzini aveva introdott o s ull a bas e di m eri propos iti e c he s i appal es ava del tutto inappropri at o quanto m eno quando il ri chiedent e ha gi à all e s pal le pi ù di un falli mento e non dimost ra, alm eno l a seconda volt a, di avere i n cors o un vali do programm a

terapeuti co99. Una soluzione che aveva ricevuto, peralt ro,

l’avallo della Corte costituzionale, a parere della quale, il legislatore, con il procedere a un’autonoma valutazione dei limiti di ripetibilità di questa particolare “prova”, aveva chi aram ente int es o <<bil anci are la preminenza dello s copo

98

V., in proposito, le interessanti osservazioni di A. Presutti, Tossicodipendenze, cit., p. 84.

55

terapeuti co con l a c onstatazione eventuale dell’i doneit à dell a

prova a conseguire l’effetto di risocializzazione

pers egui to>>100. La preclusi one oppost a dalla l egge al

condannato che si trovasse al la terz a ri chi est a di mi sura terapeuti ca e fos se ancora nell a condiz ione di pers ona non

disint ossi cat a nonostant e due precedenti affidam ent i

“speciali” si traduceva, dunque, in una sorta di presunzione legal e assol ut a che sottoi ntendeva l a prognosi di un esit o

infausto dell’ipotetica terza prova101

.

Un tal e regi me di rest rizione è st ato recent ement e spazzato via con il d.l . 146/2013 conv. l . 10/2014. C om e vi ene

espress am ent e evidenziato nell a Rel azione di

accompagnam ent o al d.d.l. di conversi one del decret o legge, l’intervento risponde alla necessità di abrogare un divieto che <<appare non appropri ato i n ragi one dell a peculi arit à dell a condizione di sogge tti tossi codipendenti che, sull a bas e dei dati di es peri enz a, sono esposti al ris chi o di ri cadute nell’abuso di sostanze e, conseguentemente, nel reato>>. Si è rit enut o, pert ant o, che nei confronti di quest a cat egori a di condannati si a <<pi ù opportuno non es cludere del tutto la possi bilit à di ulteri ori accessi a mis ure di recupero extra -

100C. Cost., sent. 277/1997, in GiC, 1997, 3638 101Così F. Fiorentin, loc. cit.

56

murarie, dall a forte val enza sul pi ano soci o -s anitari o, affidandone la realizzazione all’attenta valutaz ione del caso concreto da part e del giudice>>. Un si mile approccio alla questione da part e del l egisl at ore non è pars o, tutt avi a, del tutto convincent e agl i occhi dei prim i comm ent atori all a riform a, che hanno evidenziato com e la soppres sione del divi eto i n esam e, per un vers o, ris chi di <<i ncent ivare i tossi codipendenti a continuare a comm ettere reati >> e, per l’altro, possa determinare il venir meno di un adeguata <<cont rappeso al regim e di accentuato (e si curam ent e

eccess ivo) favore che connat a la discip li na dell ’istit uto>>102.

D’altra parte, è stato osservato come un regime preclusivo così ri gido s i present asse del tutto illogi co qualora il condannato avesse in precedenza usufruit o corrett ament e dell e due precedenti pos sibilit à, così che il divi et o di terz a concessi one non s anzionava alcuna condott a ill ecita o semplicem ent e s corret ta del soggetto, intervenendo, anzi

parados sal mente a sanzionare una pers ona che aveva

dimost rato un seri o i mpegno nel program ma t erapeuti co103.

102Così L. Degl’Innocenti – F. Faldi, I benefici penitenziari, cit., p. 190

103V. al riguardo, F. Fiorenti, Decreto svuotacarceri (d.l. 23 dicembre 2013 n. 146), in Il penalista, Milano, 2014, 39.

57

Per quanto ri guarda, infine, il probl em a dell a est ensibili tà o meno all’affidamento specialedel regime di rigore previsto dall’art.58-quater o.p., la questione ha riguardato, per un verso, il divi et o di accedere all a al ternativa t erapeutica una volt a i ntervenut a l a revoca di quell e appli cat e e, per l’alt ro, l’eventuale inibizione all’accesso ad altre misure. Il dubbio interpretativo, che ha generato un’estesa elaborazione gi urisprudenzial e, non ha trovato ancora univoca soluzi one, benché l e più recenti deci sioni abbi ano cons olidato un indi rizzo che riti ene non appl icabi le l e preclusi oni in es am e

all a mi sura t erapeutica104. In strett a aderenza al t enore

lett eral e dell a dispos izione restri ttiva, il divi eto di una nuova concessi one non opera nel caso di affi dam ent o t erapeutico, superando un pre cedent e ori ent am ento di opposto avviso. In parti col are, s econdo quest o più recente orientamento dell a gi urisprudenza l a port at a preclusi vadell a norm a di cui all’art.58-quater o.p. non trova applicazione nel caso di una nuova istanza “terapeutica” formulata da chi abbia subito la revoca di un precedent e benefi cio penit enzi ario. Pi ù i n generale, la dottrina ha rilevato come l’automatismo che caratterizza l’operatività della previsione appena citata si

104Per un’ampia ricostruzione della giurisprudenza nella materia de qua, v. F. Fiorentin, Misure alternative, cit., p. 231 ss.

58

ponga in rapporto di conflittualit à con presupposti, cont e nuto e finalità dell’affidamento particolare, misura ritagliata sulla situazione di debolezza del tossicodipendente e sull’impervio

percorso di uscita dalla dipendenza105.

105Così A. Presutti, sub art. 94, Ordinamento penitenziario commentato, 4^ ed., tomo I,

59