I PROFILI DINAMICI DELL’ACCESSO ALLA
1. Cenni introd u tt
Come es pres sam ent e previst o dal 1°co. Art .94 d.P.R . 309/1990 l’istanza di affidamento terapeutico può essere presentata dall’interessato in ogni momento. La riforma operat a con il d. l. 272/2005 conv. in l . 49/2006 ha esteso a questa m isura (così com e al la fattispecie dell a sos pensi one dell’esecuzione della pena ex art. 90) il modello procedim ental e gi à positivam ent e sperim ent ato a parti re dal l a l. 165/1998. E’ stata introdotta in particolare una più art icolata dis cipli na che distingue deci sam ent e l ’ipotesi in l’istanza sia presentata dal condannato ancora in stato di libert à rispett o al caso in cui l a form ulazione provenga da un soggett o det enuto.
Stando al la formul azione l ett eral e di ques ta disposizione,
parrebbe doversi ipotizzare una titolarit à esclusiva
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deriverebbe l’esclusione della legittimazione concorrente di alt ri s oggetti e, i n part icolare, dei prossi mi congi unti nonché del consi gli o di di sciplina, s econdo quanto previsto dall a norm a di caratt ere generale di cui all ’art . 57 o.p. . Gi à a proposito dell’identica formulazione che era presente nella disciplina contenuta nell’art.47 bis o.p. gli interpreti si erano divisi . Da una part e, vi era chi aveva ritenuto di aderire ad una i nt erpret azione ri gorosam ente l ett eral e, i n quant o del tutto corri spondent e all a vol ont à del l egislat ore, che s arebbe stato mosso dall’intento di pretendere una iniziativa personale dell’interessato così da poter dar credito alle sole richieste
sorrette da un’ esplicita volontà riabilitativa106. Dall’altra,
invece, era emersa un’opinione favorevole auna lettura est ens iva di quest a previsione, che tenesse conto di quanto disposto nell’art. 57 o.p., proprio in considerazione dell’intento del legislatore di favorire quan to più possibile
l’accesso alla misura107
.
L’interpretazione più ampia sembrerebbe in effetti quella preferibil e: si a da un punto di vist a strett am ent e norm ativo,
106
Cfr. P. Comucci, Nuovi profili del trattamento penitenziario, Milano, 1998, p. 80, nt. 119.
107 In particolare, si è ritenuta la legittimazione tanto dei prossimi congiunti (v. A.Presutti, Tossicodipendenze, cit., 84-85) quanto del difensore, del tutore ovvero del curatore
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ess endo oggi annoverato expr essis verbis nell a versione rinnovat a nel R egol am ento di es ecuzione (d.P.R . 230/ 2000) l’affidamento terapeutico tra i benefici la cui concessione può ess ere propost a dal regol am ent o dell a di sciplina (art ,. 76 co. 2° l ett. b)), sia sotto il profil o sist emati co, pass ando l a com piut a realizzazione del diri tto di difes a anche att raverso l’applicazione più estesa possibile delle norme che fissano la
legittimazione all’instaurazione del procedimento di
sorvegli anza, in speci e quando è col legat a (com e nel cas o delle istanze formulate dai prossimi congiunti) all’attuazione
effettiva della finalit à ri educativa del la pena108
.
2.L’applicazione anticipata……..
Il meccanismo della sospensione dell’esecuzione della pena (di cui all’art. 656 co.5° -10° c.p.p.) risponde, come è noto, all a r atio di evit are il c.d. “assaggio di carcere”, con i l connesso effett o des oci alizzante, a favore di condannati che s i trovino in condizione di poter ottenere l’accesso a una misura
alt ernat iva alla detenzione109
. Mosso dalla volontà di favorir e il programm a terapeuti co s ul condannato che gi à aves se
108 Cfr. F. Fiorentin, Misure alternative, cit., p. 105.
109 V. per tutti, Dolcini E., Le misure alternative oggi: alternative alla detenzione o alternative alla pena, in Riv.It.Dir.Proc.Pen., 1999, p.866.
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mani fest ato l a volontà di us ci re dall a s chiavit ù dell a droga, il legi slatore, fin dall a m et à degli anni ottant a – com e gi à
abbiam o potut o oss ervare nell a ricos truzione st orica
dell’istituto in esame110
- aveva indivi duato proprio nell a mat eri a de qua il settore su cui s perimentare un m eccanism o di access o anti ci pato ai benefi ci penitenzi ari. Non può dimenti carsi , in effetti, com e con il d.l. 144/1985 conv. in l. 297/1985 foss e cons entit o al tossi codipendent e, che avess e i n corso un programma di recupero, di accedere all’ affidamento terapeuti co prima del suo ingresso in carcere: una soluzione che rispondeva al di chiarato i nt ento di evit are che l’interruzione della cura e l’ingresso del soggetto in ambiente carcerario ne potesse pregiudicare i rri mediabilm ent e il recupero. Dopo l ’es tensione del la sua operativi tà a tutt e l e misure alternative, operata con la l. 663/1986, l’istituto ha subit o – come è not o - una profonda evol uzione in s egui to all a l. 165/1998 (c.d. legge S imeone), che ha reso l o st rum ent o dell a sos pensi one del l ’ordi ne di es ecuzione un mom ent o cent ral e dell a vi cenda penitenziari a. Ad un si stema che prevedeva la necessaria istanza dell’interessato diretta al pubbl ico mi nist ero per sol lecit are l a sospensi one del la pena, è subent rato, i nfatti , un meccanism o che t al e sospensi one rende
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doveros a, con l a conseguent e ri gorosa delim itazi one (s e non
addirit tura soppres sione) di m argini di apprezz ament o
discrezionale in capo all’organo dell’accusa incaricato di dare
avvio all’esecuzione111. L’assetto emergente in seguito alla l.
165/1998 aveva form alm ent e m ant enuto i nalt erat a, tutt avi a, l a disciplina di accesso all’affidamento terapeutico prevista dall’articolo 94. Solo con un successivo intervento (operato con il d.l. 272/2005 conv. l . 49/ 2006) è stat a riformul at a la
previs ione contenuta nell’articolo 656 c.p.p. e si è
provveduto, contestualmente, a espungere dall’articolo 94 ogni riferimento alla procedura preliminare “gestita” dal pubblico ministero. Ha avuto luogo, così, un’opportuna razi onalizzazione del sist em a dell e proc edure a caratt ere somm ari o-caut el are che s egnano l’i nizio dell ’it er finalizzato all’applicazione anticipata dei benefici penitenziari, con una conseguent e netta distinzione di ruoli tra i prot agonisti di queste vi cende: al pubbl ico mi nist ero è att ribuito, infatti,i l pot ere– dovere di sos pensione dell ’ordine di carcerazione per i condannati che s i t rovi no i n st ato di libert à al mom ento dell’emissione dell’ordine di esecuzione, dovendo poi
111
La giurisprudenza ha avuto modo di ribadire in più occasioni il carattere necessitato della procedura di sospensione, e ne ha enfatizzato la natura di obbligo generalizzato ed automatico, di esercizio cioè di un potere-dovere di natura officiosa, che si esplica, pertanto, a prescindere dall’istanza di parte (v., per tutte Cass. Sez. I, 23/03/1999 Kola, in
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provvedere a t rasm ett ere si a la ri chiesta che l a rel ativa
docum ent azion e al relat ivo magist rato di s orvegli anz a
com pet ente (art 656 co.5 -6 c.p.p.); al cont rario, ove il condannato si trovi in vi nculis , spet ta al m agist rato di sorvegli anza l a compet enz a a decidere sull a ri chiesta di applicazione provvi sori a dell a misura previo una veri fi ca prelimi nare sull a pres enza dei requis iti prescritti dal 2° co. dell’ art. 94.
Iniziando con l’esaminare più nel dettaglio la prima delle due sequenze che abbi amo or ora s omm ari am ent e des critt a (nel paragrafo imm edi at ament e successi vo s arà, in vece, pres a in
considerazione la disciplina relativa all’applicazione
provvis ori a dell a mi sura), bisogna anzit utto os servare com e nella previsione originaria, la sospensione dell’esecuzione era ris ervata a condanne di li eve ent ità. La r atio, invero, è chia ra: favorire l’accesso alla misura terapeutica da parte di soggetti rit enut i non part icolarment e pericolosi , in quanto condannati a pene det enti ve non el evate, o che, com unque, si t rovas sero orm ai a dover s cont are una pi ccol a enti t à del quantum final e dell a pena (ancorché ori ginariam ente as s ai s evera), tale da far presum ere una diminuita peri colosit à. Con il d.l. 272/ 2005, il quadro norm ativo è però sost anzi alm ent e mutat o. Ancora una volta sono parse prevalere esigenze connesse all’eterno
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problema dell a de flazione carcerari a e il livel lo dell a pena per poter accedere anticipatamente all’affidamento terapeutico è stat o port ato a s ei anni ovvero a quattro anni nel caso in cui si tratti di dare es ecuzione a una condanna che comprenda un reato di cui all’articolo 4-bis o.p. Del resto, non si può nemmeno trascurare un’evidente esigenza di coordinamento fra i t esti di l egge dest inati a ril evare l a materi a de qua. In altre parole, il livello di pena cui è condizionata l’operatività del meccanism o di sospensione del l ’es ecuzione coincide es att am ent e con quello che delim ita l a us ufrui bilit à dell a misura, ai sensi dell’art. 94.
Non pochi probl emi sul pi ano int erpret at ivo susci ta i n quest a fase il ruolo del pubblico minist ero. S e è indubbi o, infatti, che ess o occupa una posizione cent ral e nell a s equenz a des critta dall a dis cipli na codici sti ca, notevoli diffi colt à s us cit a l a delim itazi one dei margini di apprezz am ento che devono ess ergli riconosciut i nel delimi tare l e condizi oni cui è subordi nata l a fatti s peci e legal e che c onsent e l a sos pensione dell e pene fino a s ei anni (ovvero quattro, nel caso in cui vengano in considerazione delitti di cui all’art. 4 -bis o.p.). Da questo punto di vist a, merit a di ess ere s egnal at o un ori ent am ent o gi uris prudenzial e che ri conosceva al pubb li co minist ero il pot ere di procedere ad un esame non formale dell a
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dom anda e che, pert ant o, foss e chiam at o ad un vero e propri o
vaglio in ordine alla sussist enz a del fumus112. Un simil e
indi rizzo appare, peral tro, superato da più recenti pronunce, in cui si precis a come, nell ’es ercizio del potere -doveredi sospensione dell’ordine di esecuzione a seguito della
presentazione dell’istanza di accesso all’affidamento
terapeuti co, al pubbl ico mini st ero si a at tri buit o
esclusivamente il compito di controllare l’esist enza e la regolarità formale della documentazione allegata all’istanza, ess endo, dunque, esclusa qualsi asi val utazione del m erito circa, i n parti col are, l a ri spondenz a in concret o del
programm a predi sposto all e esi genze del condannato113.
Ciò pos to, l a part i colare procedura di accesso all ’affidam ent o terapeuti co per il condannat o che si t rovi in l ibert à, prende corpo nel mom ent o in cui il pubbli co minist ero em ett e
l’ordine di esecuzione cui deve accompagnarsi
contes tualm ent e qualora ri corrano l e condizioni s tabilit e nel 5° co. dell’art. 656c.p.p. il decreto di sospensione. Il meccanismoè chiaramente preordinato a consentire l’accesso all a mis ura prim a e a prescindere dal la inst aurazione dello
112 Cass. Sez.I 06.02.1995, Licastro. 113 Cass. Sez.I 26/03/2004, Di Martino.
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stat o detentivo114
e, pertant o, ent ram bi i provvedim enti devono ess ere noti ficati al condannato e al s uo di fensore (quel l o nominato per la fase dell’esecuzione o che comunque lo abbia
assi stito nell a fas e del giudizio), inform andoli del la
possi bilit à di pres entare i stanza, nel t as sati vo t ermine di 30 gi orni, al pubbli co mini st ero, il qual e, a sua volt a provvederà a t ras met terl a al tribunal e di s orvegli anz a compet ent e per territ ori o. A front e dell a apparente li neari tà dell a s equenz a ora esposta, la dottrina, fin dall’entrata in vigore della l. 165/1998, ha avut o modo di s egnal are un’ evi dent e apori a nell a di sci plina de qua. Si è evi denziat a, infatti, l a di fficolt à di verifi care la ricorrenza del presuppost o cui è subordinato i l provvedimento di sospensione dell’esecuzione delle pene det enti ve superiore a tre anni , essendo impro babil e, nell a norm ali tà dei casi, che il pubbli co ministero si a in grado – sull a base degli at ti a sua disposizi one – di const at are
l’eventuale condizione di tossicodipendenza del condannato115
. Al fine di superare questa evidente incongruit à dell a disciplin a int rodott a con l a novel la del 1998, non si è m ancato di suggerire che l’organo preposto all’esecuzione non proceda
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Cfr. in tal senso per tutti F.DellaCasa, “Democratizzazione dell’accesso alle misure
alternative e contenimento della popolazione carceraria: le due linee-guida della nuova legge sull’esecuzione della pena detentiva, in LP, 1998, p.765 e ss.
115Cfr., per tutti A. Centonze, L’esecuzione della pena del tossicodipendente, in A.A.V.V, Esecuzione penale e tossicodipendenza, a cura di S. Ardita, Milano 2005, p.177.
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sull a bas e del sol o estratt o dell a sentenza di condanna (secondo quanto previsto dall’art. 28 disp. reg. c.p.p.), ma acquis is ca motu pr opri o, docum enti capaci di forni rgli un pi ù
adeguat o quadro di i nform azioni116. Al di là del fatto, tutt avia ,
che, nel sil enzio del la l egge, una soluzi one di questo t enore potrebbe rivelarsi ecces sivam ent e dispendios a e comunque non s empre ris oluti va, fors e il r im edi o decisi vo potrebbe ess ere quell o di ri conoscere al condannato tossi codipendente di attribuire la possibilità di esperire un’iniziativa diretta che sia capace di giocare <<d’anticipo, producendo in proprio la
docum ent azione richiest a>>117
. Non può nas condersi , d’al tra part e, che, così ragi onando, si corra il ris chi o di dar vit a a uno s chema procedi ment al e che finisce per riprodurre di fatt o gl i st es si inconveni enti ai quali int endeva porre riparo l a l.
165/1998118
.
Ciò detto, l a s equenza si compl et a con l ’invio dell a dom anda da part e del pubbli co minist ero al t ribunal e di s orvegli anz a;
116 In particolare, accanto a chi ha suggerito che il pubblico ministero acquisisca la
sentenza di condanna, vi è stato chi, ha ipotizzato, invece,l’opportunità di un’attività istruttoria << da compiere attraverso gli organi di polizia giudiziaria o tramite i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti nelle aziende sanitarie locali >> (v. P. Canevelli, Commento alla legge 165/1998, in Dir.pen.proc., 1998, p. 817).
117 V., in tal senso, A. Presutti,, in A.A V.V, Esecuzione penale e alternative penitenziarie, a cura di A. Presutti, Padova, 1999, p. 42.
118 Cfr. L. Kalb, La esecuzione delle pene detentive, in A.A V.V, Sospensione della pena ed espiazione extra moenia, cit., p.45 ss.
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un adempimento che viene meno solo quando l’istanza stessa si pres enti com e t ardiva o m ani festament e inammi ssibi l e. Viene a prodursi, così, la sospensione dell’ordine di es ecuzione che opera fino al mom ento del la decisione da part e dell’organo collegiale, il quale è tenuto a provvedere entro 45 giorni, a far data dalla ricezione dell’atto da parte della cancell eri a (termi ne peral tro m eram ente ordinatorio non ess endo l a sua event ual e vi olazi one “colpit a” da al cuna sanzione process ual e). La dis cipli na codici sti ca prevede, i n particolare, che l’istanza debba essere “corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie” per la concessi one, del benefi ci o t erapeuti co. Si vuole così met tere a disposizione del pubblico minis tero gl i elem enti necess ari per valutare la legittimazione dell’interessato a fruire della
misura119, ma la form ula dest a non pochi dubbi sul piano
interpretativo. Ci si chi ede in parti colare s e una sim il e previs ione imponga gi à in quest a sede la produzione di quell e certi fi cazioni e documentazi oni che è previ st a a pena di inammissibilità all’art. 94 o se, al contrario, sia sufficiente la mera indicazione dell’esistenza di quei requisiti. Se si assume com e ratio is pirat ri ce di quest a previ s ione la necessit à di
respons abilizzare gli interess ati che avanzino ist anz e
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“terapeutiche”, disincentivandone un utilizzo strumentale, sembra doversi concl udere nel senso di ri t enere che la validit à dell’istanza sia subordinata alla presentazione di quelle certi fi cazioni che s ono ri chi este, a pena di i nam missi bilit à, per la domanda di affidamento terapeutico ai sensi dell’art. 94 co.1°.
Il m eccanis mo di s ospensi one autom ati ca della es ecuzione della pena, “gestito” dal pubblico ministero, conosce, peraltro, al cune deroghe. In parti colare, la l. 165/ 1998 ne vietava l’operatività con riguardo a condanne per reati di cui
all’art. 4-bis o.p. (art. 656 co. 9° lett. a) c.p.p.). Subito dopo
l’entrata in vigore della l. “Simeone”, era emerso, per la verit à, un ori ent am ent o volto a superare il dato letteral e att ravers o una int erpret azione correttiva che amm ett eva l a sospensione dell’esecuzione anche in presenza di condanna per uno dei del itti di cui al 4 -bi s quando s i tratt as se di soggett o tossi codi pendent e. Facendo l eva sul fatto che il pot ere s ospensivo del pubbli co minist ero trovas se fondam ent o nella previsione di cui al co. 3° dell’art. 91 T.U. 309/1990, anziché in quella dell’art. 656 co.5° c.p.p., si era ritenuta, per l’appunto, la inapplicabilità della preclusione derivante dal titolo del reato cont empl ato dal 9°co. lett a) dell a medesim a
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previs ione codi cist i ca120
. Il panoram a norm ati vo, ris ult a, com plet am ente modi ficat o e non cons ent e di accedere a una simile impost azione. Con il d.l. 272/2005 conv. l. 49/2006 è stat a i ntrodot ta, infatti, una specifi ca previsi one che ri serva un regim e ad hoc a favore dei t ossi codipendenti condannati per i reati di cui all’art. 4 -bis. Posto, invero, che a fronte di una condanna inerente a uno d i questi del itti, è precluso al pubblico ministero di disporre la sospensione dell’ordine di es ecuzione, ancorché il titolo esecutivo ri guardi una pers ona che si t rovi in condizioni di t ossi codipendenz a, l a nuova formulazione dell’art. 656 co.9° lett. a), contempla un’apposita eccezione che circoscrive rigorosamente il regime derogatorio per “coloro che si trovino agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’art. 89 d.P.R. 309/1990”. In sostanza, si vuol fare ri ferim ent o, con t ale peri frasi , al la condiz i one di persone tossi codi pendenti, che si ano state condannat e per il delit to di rapi na aggravat a ( art. 628 c.p. co. 3°) ovvero di estorsi one aggravat a ( art . 629 co. 2° c.p.), e che si ano sottopost e all a mis ura caut el are degli arresti in una s truttura
residenzi al e121. A queste fattispeci e, dunque, vi ene oggi a
120
Cfr., in tal senso,la dottrina e la giurisprudenza citata da A. Presutti, sub art. 94 T.U. 309/1990, cit., p.528.
121 La previsione contenuta nell’art. 89 T.U. 309/90 prescrive - come è noto - che in sede
cautelare, per i soggetti in stato di dipendenza, debba essere preferita - fatta salva l’esistenza di esigenze di “eccezionale rilevanza” - la misura degli arresti domiciliari
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essere circoscritta l’area della eccezione al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione ove la condanna riguardi delitti di cui all’art. 4 -bis. La ratio su cui si fonda questo regim e derogat ori o pare ess ere riconducibil e, ancora una volt a, all e esi genze legat e al conteni ment o del la presenza di detenuti t ossi codipendenti i n carcere, prim a ancora e a pres cindere da s oll ecitazioni di tipo terapeuti co. Com e è st at o sottoli neat o dal la dottri na più att enta, infatti , le fatti speci e delit tuos e sopra m enzionat e, ricorrono con frequenz a nel
cur riculum criminal e del tos sicodipendente, così che un
divi eto est es o a t ali reati avrebbe sostanzialm ent e s vuot ato di contenuto l a dis ci pl ina di favore predi s post a con l a ri form a
del 2006122
. Va preso atto, in ogni caso, di una certa lacunosit à dell a dis ciplina in esam e, che si pres ta, peralt ro, ad ess ere s uperat a in virtù di un ricorso di int erpret azione analogica: l a situazi one di questi soggett i si present a del tutt o affine a quell a pres a in considerazione dal 10° co. dello stesso rispetto alla custodia in carcere, allorché si sia in presenza di una terapia in atto o ancora da intraprendere. Un simile regime di favore è, tuttavia, escluso in presenza di delitti di cui all’art. 4-bis o.p., tranne per le ipotesi di cui agli artt. 628 co. 3° e 629 co. 2° c.p., a