I PROFILI DINAMICI DELL’ACCESSO ALLA
CONCLUS ION
Al termine del lungo percorso di ricostruzione dell’approccio con il qual e il l egi s latore ha affront ato in sede esecut iva i l
problema del la gesti one e del t ratt amento dei
tossi codipendenti, possi amo anzit utto constatare com e ques t a parti col are cat egori a di det enuti sia st ata praticam ent e abbandonat a a sé st essa per m olti anni. L’art. 84 l . 685/ 1975,
che prevedeva l’istituzione di “reparti carcerari
opportunamente attrezzati”, è rimasto, infatti, completamente inattuato anche per espressa volontà governativa. All’intento di non dare appli cazi one a t ale norma avrebbe do vuto corrispondere l’impegno di proporre soluzioni alternative che comunque affrontassero il problema, sia sotto l’aspetto del diritt o all a cura del tossi codipendente, che dell a necessi tà di evit are l a promis cui tà tra detenuti di di fferent e peri colosit à soci al e. Un impegno che si è fatt o sempre più assill ant e allorché ci si è resi conto dell’effettiva entità del problema da affront are: a parti re dall a m et à degl i an ni Ot tanta i tossi codipendenti costituivano orm ai il 10% dell a popol azione carceraria. Quando è parso evidente, poi, che l e norm e generali in m ateri a penitenziari a non garantivano una
soluzione adeguat a, si è apert am ent e ricorsi all o st rum ent o
straordinario, giustificato con l’urgenza di adott are
provvedim ent i in grado di all evi are l a dramm ati cit à dell a situazione. Così, in sede di conversione del d.l . 144/195 è stat a int rodott a ex novo t utt a una norm ativa speci al e in t em a di det enzione per l a prim a volt a, specificam ent e i ndi rizzat a a soggetti t ossi codipendenti. In quegli anni si è assi stito, del resto, anche a un significativo mutamento dell’atteggiamento cult ural e dell a soci et à nei confronti del fenomeno in di scorso: oggi, nel nostro contesto sociale, l’interpretazione più diffusa
e privil egiat a è quella della tossi codipendenz a com e
<<mal att ia da curare>> ed a essa ha port ato sos tegno tutt a la legi slazi one in mat eria. Il processo di medi calizzazione del tossi codipendente si manifest a, del resto, in maniera s ottil e e com pless a, in quant o non è m esso in dubbio dall a inesist enz a di una specifica “medicina” per la cura, ma anzi è sostenuto tuttora dalla speranz a che si trovi un rim edi o generalizzabil e e codificabile. Lo stesso passaggio dall’uso del termine “drogato” a quello di “tossicodipe ndente” indica la convinzione, nell a cosci enz a comune, di trovarsi di fronte a uno st atus di m al at tia. A front e di ciò, non pos siamo non ril evare, oggi, l a presenza di i ncert ezze, am bival enz e e contraddizioni nell a discipli na che è st ato oggett o di quest o studio: malato e un po’ colpevole, oggetto di rieducazione -
riabilit azione, il toss icodipendente ris chi a di es sere oggett o di un’azione di contenimento che può continuamente dissolversi in una pericolos a alt al ena tra t oll eranza e repressi one.
L’atteggiamento legisl ativo nei confronti del
tossi codipendente autore di reati si è ri velato, in effet ti, pi eno
di incert ezze e di ambival enze. Il legi slat ore, ci oè,
nell’affrontare il problema del trattamento del detenuto tossi codipendente, ha sost anzi alm ent e proposto l a cura del soggett o come alt ernativa all a pena det enti va: il gross o ris chi o che, in t al m odo, si corre, è quel lo di avvalorare nei fatti l’incapacità di controllo del tossicodipendente sulle propri e azioni , la m aggior part e dell e quali vengono coll egat e aut omat icam ent e al consumo di droga, anche quando s ono sost enut e da m otivazioni, i mpul si e probl emat iche di al tra nat ura e proveni enz a. S e, in alt re parol e, com e generalment e si riti ene, tutt o quello che il tossi codi pendent e fa, l o fa a caus a di e per la droga – e, a maggior ragione, tutto quello che non – non è difficile cogli ere l ’am biguit à del m ess aggio che la l egge propone: il <<ti curo punendoti>>, conseguent e a una concezione del la tos si codi pendenz a com e mal atti a, s i coniuga al <<ti punis co curandoti >>, che rim anda alla tossi codipendenz a come colpa. In definitiva, tra cura e sanzione, si cerca di utilizzare l’una in funzione dell’altra, correndo il rischio di non sapere quale sia l’obbiettivo e quale
lo st rum ento. La condanna a guarire può es sere, for s e, l a peggiore del le condanne! C arcere e alt ernative alla det enzi one ris chi ano, così, di costitui re una ret e di com plem entari et à, di scambi reci proci, di osmosi conti nue, organizz ando un circuito che si articol a dall a segregazione all a t erapi a coatt a186.
186Stando alle più recenti rilevazioni statistiche, in effetti, la presenza di detenuti
tossicodipendenti nelle nostre carceri sfiora ormai il 24% del totale della popolazione (cfr. E. Martini, Droghe: il fallimento è in cella, in Il manifesto, 26/06/2014, p. 5). Per quanto riguarda, poi, l’affidamento in prova terapeutico: al 31 maggio 2014, i condannati che fruiscono della misura dallo stato di libertà sono 987; quelli che ne risultano assoggettati dallo stato di detenzione sono 1.962 e coloro ai quali è stata applicata in via provvisoria sono383.