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L’autorità religiosa in Arabia Saudita secondo le fonti di diritto

Capitolo 2. Il sistema di governo saudita

3.3 L’autorità religiosa in Arabia Saudita secondo le fonti di diritto

Governo di governo del 1992 e attualmente riguarda il potere giudiziario, ma anche il potere di regolamentazione e quello esecutivo.

Da un punto di vista storico nel 1926, cinque anni dopo l’unificazione del Regno, il re emanò una Carta esplicativa della governance saudita che includeva l’istituzione degli organi di governo sulla base del Corano e della Sunna. Nel 1927, il governo saudita ha anche ufficializzato l’elezione dei sei libri di Ḥanbal a unico riferimento interpretativo e da allora, il richiamo ad altre scuole di pensiero è limitato ai soli casi in cui i giudici riscontrino un vuoto legislativo nelle fonti primarie selezionate.

161 Valentina M. Donini e Deborah Scolart, La sharì'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi Islamici, Carocci Editore, Roma, 2015, pp. 161-162

162 Tommaso Bertini, Arabia Saudita e wahhabismo, Limes Club Pisa, 24 aprile 2017, url: https://limesclubpisa.wordpress.com/2017/04/24/arabia-saudita-e-wahhabismo/

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Per quanto riguarda l’autorità giudiziaria, nel 1955 venne introdotta la Corte delle Rimostranze, poi riformata nel 2007, che si occupa di diritto amministrativo e che rappresenta il secondo grado dei tribunali speciali. Lo stesso organo disciplina la normativa sullo statuto personale e il diritto penale che nel Paese segue il modello sharaitico puro facendo la distinzione delle pene previste per i diversi reati in qisās, la legge del taglione, hudūd, le pene coraniche e ta’zīr, pene che dipendono dalla discrezionalità del giudice.163Dopo la riforma del 2007, sono stati istituiti tre gradi di giudizio islamici: il tribunale di prima istanza, la Corte d’Appello e la Corte Suprema. Nel 2014 è stato anche introdotto un codice di diritto di famiglia colmando un ampio vuoto legislativo della dottrina hanbalita.164

Trattandosi di una scuola di pensiero piuttosto rigida, con il passare degli anni, il lavoro dei dotti religiosi diventa sempre più complesso, perché complesso è trovare una giustificazione religiosa alle circostanze moderne, partendo da fonti che risalgono all’Ottocento dopo Cristo. Nonostante le incongruenze e le problematiche evidenti nella lettura delle fonti divine in chiave contemporanea, il potere religioso è ancora largamente influente in Arabia sebbene, attraverso le riforme del nuovo secolo, il potere politico degli ‘ulamā’ sia stato ampliamente limitato rispetto al passato.

In generale, gli ‘ulāma’ hanno particolare influenza nel sistema giuridico e nell’attuazione delle norme della Šarī‘a, sono guide spirituali in un sistema di divulgazione capillare per tutto il Regno; si occupano dell’istruzione religiosa (ossia dell'insegnamento dei principi dell’Islam, ma anche della Legge Islamica e della teologia negli ambienti accademici e nei diversi gradi di istruzione superiore) e si occupano della supervisione dell'istruzione femminile diversa da quella prevista per gli studenti di sesso maschile (a cui spetta una scelta più ampia tra i diversi curricula). Inoltre, nel settore scientifico presiedono la maggior parte delle commissioni addette alla valutazione della ricerca e alla divulgazione.

Secondo Joseph Schacht, professore di arabo e Islam alla Columbia University di New York, gli ‘ulamā’ sauditi hanno realizzato un sistema giudiziario unico nel suo genere poiché, nell’elaborazione della loro dottrina, hanno fatto convergere i

163 Valentina M. Donini e Deborah Scolart, Op. cit., pp. 163-164

164 Esther Van Eijk, Sharia and national law in Saudi Arabia, in Jan Michiel Otto, Sharia Incorporated. A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present, Leiden University Press, 2010, pp. 139-180

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principi islamici e dottrina giuridica contemporanea.165Ciò ha però provocato una previdibile frattura al loro interno difficile da sanare, soprattutto perché oggi, il sovrano sembra non prendere una posizione chiara a favore dei modernisti o dei conservatori e le due fazioni vivono fasi alterne di supremazia di potere.

Sin dalla fondazione del secondo Stato Saudita, i più influenti dotti religiosi, specializzati in giurisprudenza, ricoprono il ruolo di muftī e alcuni di loro hanno facoltà di emanare le fatwa. In passato, la legittimazione all’emanazione di fatwa dipendeva dal prestigio politico e dal rispetto maturato nella società civile. Oggi per diventare muftī è necessario conseguire una laurea e frequentare un centro per la da’wa, l’apprendimento della predicazione dell’Islam a seguito del quale il Ministero della Religione certifica le competenze acquisite e può conferire l’autorità di emettere pareri giuridici. Gli ‘ulamā’ più competenti sono dei punti di riferimento per il governo, il quale occasionalmente chiede il loro intervento su tematiche quali l’istruzione, i problemi di genere e alcune questioni finanziarie legate soprattutto al versamento della zakāt. Altri muftī poi, sono impiegati in particolari uffici statali istituiti nel 1980, nei quali sono chiamati a rispondere alle richieste di consulto giuridico avanzate dalla popolazione, fornendo consigli e quindi pareri giuridici, in merito ai dubbi sul miglior comportamento da tenere per attenersi alle regole di buona condotta per un musulmano.166 Le fatwa non sono pareri vincolanti e non costituiscono precedente come nel caso delle sentenze dei giudici nel sistema giuridico britannico. È possibile evitare di rivolgersi al giudice facendo ricorso al muftī, ma qualora le parti in causa decidessero di rivolgersi ad un giudice dopo aver ottenuto una fatwa, il giudice è costretto ad attribuire a quest’ultima, valore giuridico. È anche vero però che, in questi casi, spesso il giudice si trova davanti a pareri contraddittori o poco chiari che lo costringono a non tenerne conto.

Un altro canale di trasmissione dei pareri dei muftī consiste nella divulgazione attraverso i mass media. Recentemente il Ministero degli Interni è stato investito del potere di selezionare i canali di comunicazione e di valutare il loro contenuto e

165 Joseph Schacht, Problems of modern Islamic legislation, in The Modern Middle East, Atherton Press, New York, 1961, url: https://www.scribd.com/document/139238711/Problems-of-Modern- Islamic-Legislation

166 Joseph A. Kechichian, The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia, International Journal of Middle East Studies, Vol. 18, No. 1, Cambridge, febbraio 1986, pp. 53-71, url: https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle- east-studies/article/role-of-the-ulama-in-the-politics-of-an-islamic-state-the-case-of-saudi- arabia/32993CD923052A5AB4E4812ABF554DFB

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nel caso della televisione e della radio, sono stati finanziati alcuni programmi durante i quali i muftī tengono delle vere e proprie lezioni di religione e ascoltano le richieste della gente.

Per quanto riguarda il potere giudiziario, la classe religiosa presiede i tribunali per il rito abbreviato, i tribunali sharaitici e la Commissione di Supervisione Giudiziaria. Si tratta di organi istituiti dal re ‘Abd Al-‘Azīz in occasione dell’emanazione di un decreto-lampo del 1927, finalizzato alla semplificazione del sistema giudiziario allora vigente. I tribunali per i procedimenti rapidi sono composti da due Corti di Giustizia che si occupano delle cause penali e civili più semplici (in passato e soprattutto per controversie riguardanti le popolazioni nomadi). Le cause più complesse sono invece di competenza dei tribunali sharaitici, mentre la Commissione di Supervisione Giudiziaria si occupa di controllare l'operato dei magistrati.167

Questo sistema giudiziario è stato sostanzialmente confermato dall’attuale monarca a parte alcuni decreti che specificano le competenze di ciascun ordine e approfondiscono il diritto in materia di proprietà privata, diritto commerciale e di diritti e doveri dei cittadini.

Nel processo di snellimento burocratico e accelerazione dell’iter di giudizio, l’attuale re ha istituito alcuni organismi specializzati tra cui la Commissione per i Ricorsi, il Comitato per i Casi di Contraffazione, la Commissione per i Casi di Corruzione, la Commissione per l'Incriminazione dei Ministri, la Commissione per la Risoluzione delle Vertenze Commerciali e di Lavoro qui già citati e i Consigli Disciplinari per i Funzionari Statali.168

3.4 Il Comitato per l'imposizione della virtù e l'interdizione del