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Terzo capitolo

3.6 Informazioni sul collocamento

3.6.5 Avviamenti e convenzion

Le persone diversamente abili che aspirano a divenire occupati devono iscriversi nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti. Per ogni persona l'organismo: “annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro”52.

Il procedimento di collocamento può avvenire o tramite richiesta del datore di lavoro o attraverso convenzioni stipulate con gli uffici competenti.

La richiesta può essere nominativa o numerica. Con la prima il datore di lavoro assume la persona disabile che ritiene idonea, indipendentemente dalla posizione che questa occupa in graduatoria. L'assunzione numerica invece prevede che gli avviamenti siano effettuati dagli uffici competenti attingendo dalla graduatoria, in base ai requisiti richiesti. Una particolare categoria a cui si applica esclusivamente il criterio numerico è quella del disabile psichico53. Si riporta la tabella per ulteriori chiarimenti:

52 Legge 12 marzo 1999, n.68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, in G.U. n.68 del 23 marzo 1999, art.8 reperibile al link http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm

53 Angeloni S., Il valore delle risorse disabili per l'azienda e il valore dell'azienda per le risorse disabili, pagg. 82-88, Franco Angeli, 2010

Organico da: 15 a 35 Quota di riserva: 1 Di cui: 1 nominativa Organico da: 35 a 50 Quota di riserva: 2 Di cui:1 numerica 1 nominativa Organico da: 51 e oltre Quota di riserva: 7 % Di cui: 40% numerica 60% nominativa

Fonte: adattata da Massi E., Millo A., Direzione provinciale del lavoro di Modena Tab.2

In mancanza di lavoratori con la qualifica richiesta, gli uffici avviano lavoratori con qualifica simile, previo addestramento o tirocinio, concordato con il datore di lavoro.

Gli uffici competenti hanno la facoltà di stipulare con i datori di lavoro delle Convenzioni, che hanno ad oggetto la determinazione di un programma per l'attuazione degli scopi della legge. La loro stipula consente una personalizzazione degli interventi con lo scopo appunto del raggiungimento del miglior vantaggio possibile da entrambe le parti.

La normativa prevede diverse tipologie di convenzioni: le convenzioni ordinarie; di integrazione lavorativa; di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative; di inserimento lavorativo.

Le convenzioni di integrazione lavorativa vengono adottate per l’avviamento dei disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, come ad esempio i disabili psichici.

Le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento; b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio

da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire

l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo54.

Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni di inserimento lavorativo con finalità formative tra datore di lavoro e cooperative sociali, che si configurano come soggetti ospitanti, o con liberi professionisti disabili. In questo caso, il lavoratore disabile viene assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro, ma presta servizio per un tempo determinato (per un periodo di dodici mesi, prorogabili) nella cooperativa sociale, o dal libero professionista, alla quale il datore garantisce determinate commesse di lavoro.

La disciplina prevede una serie di agevolazioni legate alla stipula delle suddette convenzioni. La legge 247/2007 ha riformulato le misure agevolative, facendo riferimento ad un contributo alle assunzioni e non più alla fiscalizzazione degli oneri fiscali. L'incentivo è così articolato:

 incentivi nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale per ogni lavoratore disabile assunto o trasformato a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità.

 Incentivi nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e 79

percento.

 Il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per adeguare la postazione di lavoro, per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile, per usufruire del telelavoro.

Tali agevolazioni sono finanziate da un apposito Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro, e da specifici Fondi regionali.

3.6.6 Sanzioni

La legge sul diritto al lavoro dei disabili ha introdotto una novità in materia di sanzioni per le imprese private e gli enti pubblici che non adempiono gli obblighi di assunzione di persone disabili, depenalizzando l'inadempienza e prevedendo solo sanzioni amministrative. Tali sanzioni sono previste nei seguenti casi:

 Il datore di lavoro che non trasmette agli uffici competenti il Prospetto informativo, è tenuto al pagamento di una somma pari a 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo (massimo 365 giorni).

 Il datore di lavoro che non provveda ad assumere entro i sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo, è tenuto al pagamento di 62,77 euro al giorno, per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Le somme da corrispondere sono adeguate ogni cinque anni con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (art.15, co.5)55.

55 Gli importi delle somme sono stati aggiornati con D.M. 15 dicembre 2010: "Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della l. 12 marzo 1999, n.68".

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