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Terzo capitolo

3.4 La legge 12 marzo 1999, n

La nuova disciplina ha introdotto un atteggiamento di tipo incentivante in merito al diritto al lavoro dei disabili, attraverso servizi di sostegno e di collocamento "mirato".

Il titolo stesso della legge lo conferma: la persona disabile diviene soggetto titolare di un diritto, il diritto al lavoro, non più l’oggetto dell’assunzione obbligatoria. Il collocamento mirato interviene per riformare il precedente

sistema di collocamento obbligatorio, superando il meccanismo di

imposizione dall’alto di regole sul reclutamento della forza lavoro percepite dai datori di lavoro come rigide e coercitive.

Esso comporta una valutazione delle esigenze ma anche delle competenze del soggetto diversamente abile e soprattutto la adattabilità del posto di lavoro rispetto ad esse.

La definizione di collocamento mirato è sancita dal legislatore all’art.2, nel quale si fa riferimento a “quella serie di strumenti tecnici di supporto che

permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso l’analisi di posti 31 Ibidem, art.1

di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”32.

La collocazione del presente articolo ne testimonia la sua centralità quale strumento di interpretazione dei restanti ventidue articoli.

La nuova modalità di collocamento predispone strumenti utili di supporto al lavoratore disabile. Il ruolo delle aziende viene percepito come attivo e quello dei soggetti diversamente abili come produttivo, in un’ottica che tiene conto di entrambi i fattori, senza trascurare le indiscusse esigenze di economicità e produttività delle organizzazioni.

La novità è costituita dall’introduzione di strumenti, compiti, funzioni e organi, che si affiancano ad una certamente utile ridefinizione delle quote d’obbligo, già previste dalla precedente normativa, con lo scopo di trasformare i vecchi ammortizzatori sociali di stampo assistenzialistico in nuovi mezzi di crescita della persona, in particolare del soggetto diversamente abile. Sebbene costruita sull’impostazione originaria della legge abrogata, si presenta come un testo innovativo rispetto al precedente, che intende rispettare le esigenze dei soggetti che vede coinvolti, creando occasioni di concertazione e collaborazione certamente più efficaci. L’obiettivo è la ricerca di una adesione consensuale da entrambe le parti33. L’invalidità viene abbandonata come criterio di valutazione: si riconosce al soggetto diversamente abile la possibilità di mettere in atto una capacità professionale completa, se l'inserimento viene sostenuto da opportuni interventi formativi.

32 Legge 2 aprile 1968, "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private", Pubblicata nella GU. 30 aprile 1968, n. 109, art.2, reperibile al link http://www.handylex.org/stato/l020468.shtml

33 Buffa F., La disciplina lavorativa e previdenziale per i diversamente abili, cap.3 pag 53, Giuffré Editore, 2009

L’attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili è affidata ad “uffici competenti”. Tali organismi sono individuati dalle Regioni ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 46934, come descritto dall’art. 6 della legge 68/99. Gli uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi, si occupano di numerose attività, tra cui rientrano:

“la programmazione, l’attuazione, la verifica degli interventi

volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché dell’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula di convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato”35.

È prevista da parte degli organismi competenti, la stipula di convenzioni con il datore di lavoro, nelle quali vengono stabiliti tempi e modalità di assunzioni che il datore di lavoro si impegna a rispettare, tra cui lo svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, la possibilità di svolgere periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova, qualora

sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro36.

Si evince da queste disposizioni un ruolo significativo attribuito in primis alla flessibilità in entrata: la flessibilità lavorativa appare legittimata, nonostante i potenziali pericoli derivanti dallo svolgimento di lavoro atipico per

34 Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, “ Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998, reperibile al link: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97469dl.htm

35 Legge 12 marzo 1999, n.68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, in G.U. n.68 del 23 marzo 1999, art.6 reperibile al link http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm

l’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili37.

Questa tendenza sottolinea la volontà del legislatore di andare incontro alle esigenze dei datori di lavoro, permettendo loro di adempiere gli obblighi di legge in modo graduale, attraverso modalità preliminari come i tirocini. In diverse occasioni comunque si riscontra un significativo livello di libertà concesso dal legislatore al datore di lavoro.

Un ruolo non secondario è quindi quello attribuito alle attività di formazione, il cui svolgimento è previsto durante il rapporto di lavoro attraverso l’attuazione di tirocini formativi e di orientamento, con le quali si intende raggiungere obiettivi rilevanti di formazione o in alternativa riqualificazione di soggetti diversamente abili non in possesso di adeguate capacità professionali. Alle cooperative, ai consorzi e alle organizzazioni di volontariato, la normativa attribuisce un ruolo pienamente attivo, non più marginale, prevedendo la stipula di convenzioni con essi da parte degli uffici competenti . Si tratta di apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1, presso le cooperative sociali stesse, a cui i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

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