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1. D. Cosa si intende per avvio del progetto? È indispensabile l’emissione di una prima fattura di progetto per dimostrare l'avvio o è sufficiente una conferma d'ordine controfirmata o un contratto?

R. L'avvio del progetto è disciplinato, nei dettagli, dal paragrafo 2.5.1 delle Linee guida approvate in allegato al Bando, in base al quale fa fede l'assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante riferita ad una spesa ammissibile (conferma d'ordine, sottoscrizione contratto, lettera di incarico e simili). Tale impegno, per i progetti già avviati alla data di ammissione a contributo, non può essere antecedente al 01/02/2020, pena la non ammissibilità della relativa spesa.

2. D. Entro quale termine deve essere avviato il progetto? Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di ammissione è sufficiente il pagamento di un primo acconto? O una conferma d'ordine?

R. Il progetto, qualora non sia stato già avviato nel periodo compreso tra il 01/02/2020 e la data della comunicazione PEC di ammissione a finanziamento, deve essere avviato entro trenta giorni dalla data della consegna della PEC; a tal fine farà fede l'assunzione della prima obbligazione formale finalizzata alla realizzazione del progetto ammesso (conferma d'ordine, sottoscrizione contratto, lettera di incarico e simili).

2bis D. Nella comunicazione pec di notifica esito domanda è indicato, come stabilito nel bando al paragrafo 3.3, che i progetti d’investimento dovranno essere avviati entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione. Per avvio del progetto d’investimento si intende anche l’accettazione di un preventivo e/o il pagamento di un acconto?

R. Si conferma che valgono come avvio formale del progetto eventuali lettere di incarico, conferme d'ordine, contratti sottoscritti nei termini richiesti dal Bando; a maggior ragione l'eventuale pagamento di un acconto, che deve però riferirsi a documentazione contrattuale non antecedente al 01/02/2020.

3. D. La documentazione relativa all'avvio del progetto deve essere trasmessa contestualmente all’avvio e, nel caso, in che modo? Oppure si può inviare successivamente?

R. L'avvio del progetto, da realizzare nei termini previsti dal bando, dovrà essere documentato al momento della rendicontazione di spesa. Non è necessaria alcuna comunicazione specifica.

3bis D. In che modo deve essere dimostrato l’avvio del progetto? deve essere inviata dall’azienda una qualche comunicazione?

R. L'avvio del progetto si dimostra attraverso una lettera di incarico, una conferma d'ordine, un contratto sottoscritti entro il termine previsto dal Bando; tale documentazione fa parte integrante della rendicontazione di spesa, nel corso della verifica della quale si provvede anche al controllo

del rispetto dei tempi di avvio; nessuna comunicazione specifica è richiesta alle imprese prima della rendicontazione.

3ter D. Per conferma d'ordine si intende l'emissione da parte del beneficiario di una formale lettera di conferma oppure può essere inteso in tal senso anche l'accettazione del preventivo, con apposizione di data, timbro e firma?

R. La "conferma d'ordine" può assumere una qualsiasi delle forme correntemente in uso nella prassi commerciale, purché la stessa sia idonea a perfezionare un impegno giuridico tra le parti;

l'accettazione del preventivo, con apposizione di data, timbro e firma risponde sicuramente a tali finalità.

4. D. Nel caso in cui il beneficiario debba fare investimenti in più attrezzature, tutte indipendenti l'una dall'altra, al fine del vincolo di inizio investimento entro il termine di 30 giorni dall'atto di ammissione, è sufficiente che sia concluso un contratto per una sola delle attrezzature (considerando quindi il progetto di investimento nel suo complesso, che deve essere poi completato entro i 12 mesi successivi), oppure entro il termine di 30 giorni devono essere sottoscritti i contratti di tutte le attrezzature?

R. È sufficiente concludere un contratto per uno solo dei beni previsti nel progetto ammesso a contributo.

4bis D. Una azienda beneficiaria che ha presentato domanda per un progetto che include due

"macrovoci", (ossia interventi su immobili e acquisto attrezzature), al fine dell'"avvio progetto" può limitarsi ad "avviare" solo uno degli interventi? Nel caso: solo l'ordine dell'attrezzatura, vista la maggior complessità dell'intervento edilizio?

R. Sì, certamente. L'avvio è realizzato con un primo impegno giuridico riferibile al progetto ed appartenente ad una qualsiasi delle voci di proggetto.

4ter Nel caso il progetto consista di tre interventi diversi ed a se stanti, distribuiti nell'arco dei 12 mesi previsti dal bando, è necessario, entro i 30 giorni dal ricevimento della PEC, produrre per ognuno un documento attestante l'effettivo avvio a realizzazione (lettera di incarico, conferma d'ordine ecc) oppure può bastare anche solo la conferma d'ordine del primo intervento?

R. Il programma di spesa è considerato in modo unitario, per cui è sufficiente una sola conferma d'ordine al fine di adempiere all'obbligo di avvio del progetto, entro i trenta giorni dalla ricezione della PEC di ammissione.

5. D. Ai fini del rispetto del termine per l’inizio dell’investimento, fa fede la data di pagamento della prima fattura di progetto? Tale fattura può essere anche relativa alle spese del capitale circolante facenti parte del piano finanziario inserito in domanda o può essere esibita soltanto una fattura relativa a investimenti?

R. Ai fini della dimostrazione dell'avvio del progetto è sufficiente un impegno giuridico inerente al progetto (lettera di incarico, contratto, conferma d'ordine, ecc.), oppure un qualsiasi titolo di spesa (anche se non ancora quietanzato) riferibile al progetto approvato (anche riferito al pagamento di scorte); si richiama in ogni caso l’attenzione sul fatto che l’ammissibilità di una spesa è subordinata

all’assunzione del relativo impegno giuridico (contratto, lettera di incarico, ecc.) in data non antecedente al 01/02/2020, come indicato dalle Linee guida al paragrafo 2.5.1.

6. D. In riferimento al paragrafo 2.5.1 "Termine iniziale e finale" delle Linee guida, in cui si attesta che gli interventi dovranno essere avviati entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione di ammissione al finanziamento, la condizione suddetta si ritiene soddisfatta anche nel caso di sostenimento di spese relative al capitale circolante?

R. Sì; ai fini dell’avvio fa fede l’impegno (ordine di acquisto o simili) relativo ad ogni tipologia di acquisto previsto dal progetto.

6bis D. Se il beneficiario prevede di acquistare un mezzo mobile, dopo i 30 giorni dall'ammissione, può rispettare il termine di avvio del progetto acquistando le scorte? (anche se ovviamente non riferite a quel mezzo perché la fattura sarà successiva)

Se il beneficiario acquisterà il mezzo mobile successivamente ai 30 giorni perché, vista l'emergenza covid, attende di vedere se il lavoro riparte in primavera, può essere un giustificato motivo per

“non rispettare” i 30 giorni?

R. L'avvio del progetto entro trenta giorni dalla comunicazione PEC di ammissione può essere realizzato con un qualsiasi impegno giuridico riferibile al progetto, quindi anche con un ordine di fornitura relativo a scorte;

- il richiamo all'emergenza COVID quale motivo per il mancato avvio nei termini dovrebbe essere giustificato con evidenze documentali (chiusura aziendale, fermo produzione, lavoratori in CIG in tutto o in parte rilevante, assenza di ordini, ecc.)

7. D. Nel caso di investimenti quali manutenzione straordinaria o ristrutturazione può andare bene anche la presentazione dell’apposita documentazione edilizia all’ente competente ai fini della dimostrazione dell’avvio del progetto?

R. La presentazione della pratica edilizia non è rilevante ai fini del Bando, in assenza di impegni giuridici assunti entro il termine di 30 giorni previsto dal Bando (lettera di incarico, contratto o simili).

7bis D. Per l’avvio del progetto, in caso di obbligo di SCIA, è sufficiente la dimostrazione della presentazione del progetto al protocollo del SUAP oppure è necessario l'inizio dei lavori?

R. NO, si richiede almeno un impegno giuridico riferito alle spese di progetto, datato non antecedentemente al 01/02/2020 ed entro i trenta giorni dalla PEC di ammissione per i progetti non ancora avviati; a tal fine può essere esibito un contratto di lavori o fornitura, una lettera di incarico ad un professionista, una conferma d'ordine o simili.

7ter D. In merito agli impegni giuridici, un ordine firmato dal beneficiario prima del 01/02/2020 ed accettato dal fornitore successivamente al 01/02/2020 può rientrare nel contributo?

R. Come indicato nelle Linee guida, ai fini della rilevanza giuridica dell'impegno si considera la conferma d'ordine, per cui è la data di quest'ultima a far fede per il rispetto del termine di decorrenza degli impegni (01/02/2020). Nel caso specifico, pertanto, la conferma del fornitore successiva al 01/02/2020 rende ammissibile la spesa.

7quater D. Nel caso non ci siano impegni giuridici, ovvero ci siano soltanto ordini telefonici o verbali diretti con rappresentanti e che, pertanto, si proceda ad immediata fattura, si può considerare la data della fattura come data di avvio?

R. Come indicato nelle Linee guida (paragrafo 2.5.1), l'ammissibilità di una spesa richiede l'esibizione degli impegni giuridici alla base della stessa. Eventuali situazioni eccezionali, debitamente motivate, possono essere prese in esame e valutate soltanto in presenza di una rendicontazione di spesa effettiva e nel contesto dello specifico progetto.

7quinquies D. In caso ci siano fatture/ordini pregressi alla data di comunicazione di ammissione via PEC, si chiede conferma che, quale data di "esecuzione investimenti" del cronoprogramma sul sistema SIUF, si debba inserire la data di primo impegno giuridico sostenuto dopo la comunicazione di ammissione via pec (ed entro 30 giorni dalla stessa) con riferimento alla parte di spese ancora da sostenere.

R. La data da indicare nel cronoprogramma è la data di avvio effettiva del progetto (complessivamente inteso), riferita al primo impegno giuridico assunto (non antecedentemente al 01/02/2020) per la sua realizzazione. Se ci sono spese antecedenti l'ammissione a contributo, si deve far riferimento agli impegni giuridici di queste ultime.

7sexies D. In caso di interventi sugli immobili, si chiede se l’affidamento dell’incarico al tecnico (di cui si rendiconteranno le spese) sia sufficiente al rispetto dei 30 giorni per l’avvio dell’investimento.

R. In caso di interventi sugli immobili è sufficiente l’affidamento dell’incarico al tecnico (lettera di incarico o contratto)

7septies D. Possono essere ammesse fatture datate dopo il 01/02/2020 che hanno ad oggetto contratti /accordi presi prima di tale data ? Nel caso specifico, la consegna dei beni ed i pagamenti sono tutti successivi al 01/02/2020.

R. Come indicato nelle Linee Guida in allegato al Bando (paragrafo 2.5.1, quinto capoverso, punto 1), gli impegni giuridicamente vincolanti (contratti, conferme d'ordine, lettere di incarico e simili) relativi alle spese oggetto di intervento devono essere formalizzati a partire dal 01/02/2020, pena la non ammissibilità dei relativi costi.

7octies D. Nel caso in cui una società abbia accettato il preventivo per l’acquisto di un bene strumentale nel 2019, abbia pagato un acconto del preventivo a gennaio 2019 e nel corso del 2021 termini l’investimento con il ricevimento della fattura del bene, pagando il saldo, tale spesa rientra per intero (acconto + saldo) nelle spese ammissibili o solo per la parte relativa al saldo?

R. Ai fini del rispetto dei termini temporali di ammissibilità della spese, gli impegni giuridici (lettere di incarico, contratti e simili) devono essere formalizzati in data non antecedente al 01/02/2020.

Nell'ipotesi prospettata l'intera spesa non è ammissibile, come indicato espressamente al paragrafo 2.5.1 delle Linee guida approvate in allegato al Bando.

7novies D. In vista del termine per l’avvio del progetto, nei 30 giorni dalla ricezione della PEC, nel caso specifico entro il 14/01/2021, è possibile ottenere una proroga, in virtù del periodo di chiusura natalizio e, comunque, della situazione emergenziale nazionale?

R. Premesso che il termine per l'avvio del progetto è ordinatorio e non perentorio, si ricorda che non è prevista dal bando la concessione di proroghe per l'avvio a realizzazione.

D'altra parte, la verifica circa il rispetto effettivo del termine sarà effettuata soltanto in fase di esame della rendicontazione di spesa (al più presto in occasione del rendiconto a SAL qualora l'impresa intenda avvalersi di tale facoltà), non essendo prevista alcuna comunicazione formale in occasione dell'avvio.

Ciò detto, nel caso in cui si incorra effettivamente in un ritardo rispetto al termine previsto dal Bando, fermo restando il massimo impegno che i soggetti beneficiari devono adottare per l'avvio a realizzazione entro i termini, si dovranno evidenziare e documentare nella relazione di progetto, che accompagna la rendicontazione, i motivi del ritardo e l'estraneità di questi rispetto alla volontà del soggetto beneficiario; a titolo esemplificativo, periodi di chiusura dell'azienda beneficiaria e dei fornitori a ridosso della PEC di ammissione e disposizioni nazionali straordinarie (se confermate), che limitino oggettivamente la mobilità sul terrritorio, costituiscono valido motivo per giustificare un ritardo di alcune settimane nell'avvio a realizzazione.