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105 D. Nel paragrafo sull’ammissibilità delle spese al punto 4 viene detto che sono ammissibili spese sostenute da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenute da altri programmi pubblici; se un'azienda sulle medesime fatture ha effettuato il credito di imposta (non arrivando al 100%) potrà portare in rendicontazione le stesse fatture?

R. Richiamando anche la recente risposta all’interpello n. 360/2020 dell’Agenzia delle Entrate, si precisa che, in generale, il cumulo tra più agevolazioni, ove ammesso dalla disciplina specifica di tutte le agevolazioni interessate, non deve portare al superamento del costo sostenuto per l’investimento. In particolare, nel caso del credito di imposta, dovrà essere determinato il vantaggio concreto rappresentato dal risparmio fiscale (imposte sul reddito e IRAP) conseguente all'applicazione della misura agevolativa fiscale; sul tema si ricorda anche la circolare n. 12/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate con la quale si è chiarito che, in presenza di altra agevolazione, occorre calcolare il credito d’imposta teoricamente spettante e, successivamente, verificato il superamento del limite dei costi ammissibili, il soggetto beneficiario sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi pubblici (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.

105bis D. Si chiede un chiarimento circa eventuali incompatibilità dell'agevolazione concessa dal Bando Fondo Investimenti con le seguenti ed ulteriori misure agevolative:

• Nuova Sabatini;

• Credito imposta beni strumentali 4.0.

In particolare se il contributo concesso per gli investimenti oggetto del bando è cumulabile (rif. 3.6 del bando) con entrambe le ulteriori agevolazioni sopra riportate per gli stessi investimenti.

R. La concorrenza di tutte e tre le agevolazioni considerate, dovrà avvenire in modo tale da rispettare le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello sopra richiamata (FAQ 105).

105ter D. È consentito il cumulo dei contributi sul presente bando con il Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione?

R. Si richiama quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la CIRCOLARE N. 20/E del 10/07/2020, la quale, al paragrafo 4, precisa che la limitazione in tema di cumulo prevista per le misure fiscali di cui all'art. 120, comma 5, del DL Rilancio (Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) "non è riferibile anche al credito di cui all’articolo 125 del Decreto Rilancio, in assenza di elementi di selettività della misura".

105quater D. Molte aziende faranno accesso a finanziamenti per acquistare e saldare i beni oggetto dell’agevolazione del bando. Visto anche il nuovo regime delle garanzie pubbliche, i soggetti finanziatori richiederanno l’accesso al fondo centrale, sia in regime di Temporary Framework che di De Minimi; l’accesso al fondo fa scaturire un ESL (di modesta entità) in entrambi i casi. Questo può portare a problematiche legate alla cumulabilità con il bando?

R. La cumulabilità è disciplinata, oltre che dal Bando, dalle singole norme agevolative concorrenti ed è precisa responsabilità del beneficiario delle diverse agevolazioni verificare attentamente la compatibilità di più agevolazioni sugli stessi beni e l’eventuale superamento del limite di cumulabilità consentito dalle varie disposizioni.

105quinquies D. Il contributo del Bando Fondo Investimenti è cumulabile con il "credito d'imposta per investimenti in beni strumentali" di cui al piano nazionale "transizione 4.0"?

R. Il contributo del bando è cumulabile con il credito di imposta per beni strumentali; Vedi la FAQ 105

Il contributo del Bando Fondo Investimenti è cumulabile con il "credito d'imposta per sanificazione locali"?

Per quanto riguarda il "credito d'imposta per sanificazione locali, si rimanda a quanto indicato nella FAQ n. 105ter, per cui le agevolazioni in esame sono cumulabili.

Il contributo del Bando Fondo Investimenti è cumulabile con il "credito d'imposta per efficientamento energetico"?

Per quanto riguarda il "credito d'imposta per efficientamento energetico", il cumulo, come indicato nella FAQ 108, è possibile nei termini già espressi sopra per il credito di imposta per beni strumentali.

106 D. Una azienda ha ottenuto un mutuo per l'acquisto della nuova sede; il finanziamento concesso ha coperto sia i costi di acquisto dell'immobile che una parte degli investimenti necessari

per la ristrutturazione; la banca ha erogato la garanzia statale sull'operazione; mentre per quanto riguarda la garanzia non c'è nessun ostacolo circa la possibilità di chiedere nuovi "aiuti, ai fini del bando deve essere comunicato se sono stati erogati e/o beneficiati contributi atti a coprire le spese imputate?

R. I contributi del Bando sono cumulabili nei termini indicati al paragrafo 3.6 dello stesso; in particolare, nel caso in cui si faccia riferimento ai medesimi costi ammissibili individuabili, si deve verificare se la possibilità di cumulo sia prevista anche dall'ulteriore strumento agevolativo ed applicare i relativi vincoli.

107 D. Gli incentivi del presente Bando sono cumulabili con gli incentivi delle Camere di Commercio, Voucher PID, per gli stessi costi ammissibili erogati in base al Regolamento di cui al

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ?

R. Per quanto è noto, gli incentivi delle Camere di Commercio Voucher PID sono concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione in tema di aiuti de minimis; tali incentivi sono cumulabili con i contributi del Bando Fondo Investimenti nei limiti di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, come indicato al paragrafo 3.6 del Bando; in generale la possibile cumulabilità con altri incentivi deve essere analizzata prendendo in considerazione le disposizioni del sopraccitato paragrafo 3.6 e le analoghe specifiche disposizioni in tema di cumulo dell'ulteriore norma agevolativa di interesse.

108 D. Vi è possibilità di cumulo, anche parziale, dei contributi del Bando con i contributi per l’efficientamento energetico e gli Ecobonus al 55%-60% (ad esempio per la parte non coperta dal bonus)?

R. In generale, il cumulo tra più agevolazioni, ove ammesso dalla disciplina specifica di tutte le agevolazioni interessate, non deve portare al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

Come chiarito in vari documenti di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di agevolazioni di natura fiscale, laddove la relativa disciplina ne ammetta la cumulabilità, dovrà essere determinato il vantaggio concreto rappresentato dal risparmio fiscale conseguente all'applicazione della misura agevolativa fiscale; in presenza di altra agevolazione, quindi, il soggetto beneficiario, verificato l'eventuale superamento del limite dei costi ammissibili, sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il vantaggio fiscale, in modo da garantire che tutti gli incentivi pubblici (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili all'agevolazione fiscale.

108bis D. Se un'azienda ha ottenuto, su una fattura di investimenti in beni strumentali, un contributo della Camera di Commercio, a valere sul bando Emergenza Ripartenza (il quale prevede la cumulabilità di contributo), che ammonta a circa il 30% delle spese sostenute, sulla medesima fattura è possibile chiedere anche il contributo sul bando investimenti?

R. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando "EMERGENZA RIPARTENZA”:

"Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, fino a concorrenza del costo del bene o servizio;

b)con aiuti di cui ai Regolamenti De minimis o concessi ai sensi di un Regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

I suddetti contributi sono concessi (art. 7 del Bando sopraccitato) "ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U.

del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.2. In base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli".

Ciò premesso, dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate e del paragrafo 3.6 del Bando Fondo Investimenti Toscana deriva la cumulabilità, fino a concorrenza del costo del bene e servizio e nel rispetto dei massimali di contributo previsti dal Temporary Framework, dei due contributi di cui trattasi, entrambi concessi ai sensi del Temporary Framework.

108ter D. Si chiede se, per l'acquisto di autocarro, si possa accedere ad un finanziamento con la Legge 662 Covid e se le due forme di finanziamento sono compatibili.

R. La garanzia concessa dal Fondo di garanzia, così come potenziata nel corso dell'anno 2020 nell'ambito del cosiddetto Temporary Framework, prevede la possibilità di coprire i finanziamenti delle imprese in ragione del 90%, fino ad un massimo di cinque milioni di euro per singolo beneficiario.

L'aiuto così concesso insiste su due distinte sezioni del Temporary Framework:

- la garanzia in sé è imputata alla sezione 3.2 del Temporary Framework e non sviluppa alcun

"equivalente sovvenzione lordo"; rileva l'importo del finanziamento garantito che non può eccedere, per singolo beneficiario, quanto stabilito nel nuovo contesto normativo fissato con la Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

- considerato, poi, che la garanzia del Fondo è rilasciata al beneficiario a titolo gratuito (in deroga, dunque, ai premi annui di garanzia di riferimento previsti nella stessa Sezione 3.2 della Comunicazione, fissati in misura diversa per PMI e grandi imprese), l’abbuono di premio che si produce è imputato alla Sezione 3.1 del Temporary Framework (configurando, nei fatti, una sovvenzione concessa al beneficiario).

Ai sensi della sopraccitata Comunicazione della Commissione, tutti gli aiuti concessi ad un singolo beneficiario sotto la disciplina di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framewok possono raggiungere, cumulativamente, l'importo di euro 800.000,00 (con esclusione dei settori agricolo e della pesca).

Sia la garanzia del Fondo di garanzia (fatta eccezione per le garanzie al 100% concesse dal Fondo sui piccoli prestiti fino a 30.000,00 euro per beneficiario, che, sviluppando un'intensità di aiuto pari al 100% non sono cumulabili con altri aiuti), che il contributo del Fondo investimenti Toscana sono concessi ai sensi del punto 3.1 della Comunicazione della Commissione sopra richiamata. I suddetti aiuti, pertanto, sono cumulabili a valere sugli stessi costi nei limiti dell'importo di euro 800.000,00 per singolo beneficiario.

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