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97 D. Nelle linee guida si trova scritto: "Se, invece, i costi sono fatturati da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa fornitrice degli altri soci." Quindi nel caso di una società immobiliare che fattura l'affitto alla società beneficiaria, se il socio di maggioranza della beneficiaria è socio unico della società immobiliare, la spesa non può essere rendicontata?

R. Con riferimento al tema delle possibili cointeressenze tra soggetto fornitore e soggetto beneficiario, ai fini dell'eventuale ammissione di costi nell'ambito del Bando Fondo Investimenti Toscana, si richiama la disposizione di cui al paragrafo 4 - “Spese escluse” delle Linee Guida approvate in allegato al Bando, in base alla quale "In nessun caso possono essere ammesse a contributo: […] - le spese per l'acquisto di beni o servizi, ivi inclusi gli interventi edilizi, le locazioni ed i noleggi, tra soggetti caratterizzati da situazioni di cointeressenza, sia per il tramite di persone fisiche che per il tramite di partecipazioni di capitale; in caso di cointeressenze le spese sono ammesse parzialmente in proporzione alla eventuale quota non interessata dalla cointeressenza, come indicato per ciascuna categoria di spesa nello specifico paragrafo delle presenti Linee guida;

la limitazione si applica sia alle immobilizzazioni (materiali ed immateriali) che alle spese correnti;".

Pertanto, nel caso esemplificato (impresa beneficiaria XXX il cui capitale è detenuto in via maggioritaria dal socio Alfa che possiede il 100% del capitale del soggetto fornitore YYY), potrà essere ammesso il canone di locazione per la quota minoritaria posseduta da soci diversi da Alfa, in quanto quota del servizio esente da cointeressenze (purché, ovviamente, tali soci siano "terzi"

rispetto ad Alfa, come rilevabile dalla specifica dichiarazione ALL4 in allegato alle Linee Guida).

98 D. È ammissibile un fornitore che abbia rapporti di cointeressenza col beneficiario?

R. Circa l'eventuale ammissibilità di un fornitore che abbia rapporti di cointeressenza con un beneficiario del Fondo investimenti, si richiama la disposizione di cui al paragrafo 4 - Spese escluse delle Linee Guida approvate in allegato al Bando, in base alla quale:

"In nessun caso possono essere ammesse a contributo:

[...]

- le spese per l’acquisto di beni o servizi, ivi inclusi gli interventi edilizi, le locazioni ed i noleggi, tra soggetti caratterizzati da situazioni di cointeressenza, sia per il tramite persone fisiche che per il tramite di partecipazioni di capitale; in caso di cointeressenze le spese sono ammesse parzialmente in proporzione alla eventuale quota non interessata dalla cointeressenza, come indicato per ciascuna categoria di spesa nello specifico paragrafo delle presenti Linee guida; la limitazione si applica sia alle immobilizzazioni (materiali ed immateriali) che alle spese correnti;".

Pertanto, nel caso di partecipazione dell'impresa XXX nel capitale del soggetto fornitore FFF e nel capitale dell'impresa beneficiaria BBB, sia in forma diretta che mediata tramite una ulteriore

società AAA, non sono ammissibili i costi relativi a beni o servizi ceduti all’impresa beneficiaria BBB da parte dell'impresa FFF per la quota di capitale interessata dalla cointeressenza.

In dettaglio:

- se la società XXX controlla, direttamente o indirettamente, sia la società BBB che la società FFF, i costi sostenuti da BBB per l'acquisto di beni o servizi da FFF non sono ammissibili;

- se la società XXX controlla, direttamente o indirettamente, la società BBB o la società FFF, ed ha una partecipazione non di controllo in FFF o BBB, rispettivamente, i costi sostenuti da BBB per l'acquisto di beni o servizi da FFF sono ammissibili per la percentuale di capitale di FFF o BBB, rispettivamente, non riconducibile ad XXX;

- se la società XXX detiene una partecipazione non di controllo, direttamente o indirettamente, sia in BBB che in FFF, si applica il seguente calcolo per neutralizzare la cointeressenza:

COSTO x quota di capitale di BBB riconducibile (direttamente o indirettamente) ad XXX x quota di capitale di FFF riconducibile ad XXX (direttamente o indirettamente) = COSTO NON AMMISSIBILE.

2.9.1 Imprese collegate

99 D. Possono presentare domanda di finanziamento singola, società fra loro collegate o associate?

una società collegata o associata può inserire fra le spese correnti l’affitto pagato alla collegata o associata?

R. Con riferimento alla possibilità di ammissione di spese correnti intercorrenti tra imprese caratterizzate da rapporti di associazione e collegamento, si ricorda che il paragrafo 4 del Bando (spese escluse) dispone espressamente la NON ammissibilità delle spese per acquisto di beni e servizi tra soggetti caratterizzati da situazioni di cointeressenza, sia per il tramite di persone fisiche che per il tramite di partecipazioni di capitale; come indicato espressamente, tale limitazione si applica sia alle immobilizzazioni che alle spese correnti; laddove la cointeressenza sia parziale, le spese sono ammesse in proporzione alla eventuale quota non interessata dalla cointeressenza, ossia per la quota di costo relativa ad un rapporto commerciale tra soggetti sostanzialmente (e non solo formalmente) terzi.

99bis D. In una rete di imprese con soggettività giuridica, avente lo scopo di commercializzare prodotti biologici provenienti dai propri retisti (anche se non in modo esclusivo), i conferimenti in materie prime che le imprese retiste periodicamente effettuano possono essere messi a rendicontazione del bando fondo investimenti? oppure vale anche per le reti di impresa la non ammissibilità dei costi fatturati da soci, amministratori, parenti e affini entro II grado. Le reti nascono proprio per mettere in comune attività/prodotti.

R. Se la rete soggetto è il soggetto beneficiario del bando, come sembra di intuire dal quesito, le transazioni commerciali tra uno dei soci e la rete sono regolate dalle disposizioni del bando che escludono l'ammissibilità dei costi in presenza di eventuali cointeressenze, fatta salva l'eventuale quota non interessata dalla cointeressenza. Si veda il paragrafo 4-Spese escluse delle Linee guida ed i paragrafi dedicati alle singole categorie di spesa ammissibile.

3 INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

100 D. come si arriva all'80%? nel bando si parla di agevolazione nella misura minima del 40% che può essere incrementata, ma si arriverebbe al 65%

R. Si tratta di un limite massimo potenziale.

101 D. Se l'importo finale risulta minore di quello preventivato, il finanziamento decadrebbe?

R. In base al paragrafo 6. punto 1 del Bando, i soggetti beneficiari sono obbligati a realizzare il progetto in misura non inferiore al 60% dell'investimento ammesso e garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti.

101bis D. 6. In caso di domande in cui siano stati erroneamente inseriti nel piano finanziario degli importi più bassi rispetto a quelli reali, è possibile chiedere una rettifica del piano finanziario e quindi anche una modifica del contributo?

R. Il contributo risultante dalla graduatoria approvata non può essere modificato, se non al ribasso, fatte salve eventuali richieste di riesame da presentare nei termini previsti dalle regole sul procedimento amministrativo e laddove ne sussistano i presupposti.

4 CUMULO