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211 D. Se il beneficiario (società di capitali) procede alla scissione societaria secondo cui esso continua l'attività e completa l'investimento, mentre alla newco viene trasferito il possesso degli

immobili aziendali, occorre darne comunicazione? Oppure basta che il beneficiario dopo la scissione mantenga i requisiti economico-finanziari necessari per l'ottenimento del contributo?

R. Se il soggetto beneficiario opera una scissione societaria avente ad oggetti beni non interessati dal progetto agevolato e senza trasferire alla newco eventuali spese già sostenute ed imputate a patrimonio, l'operazione NON costituisce variante rilevante da comunicare ai sensi del Bando; si consideri, in ogni caso, che, laddove il progetto agevolato preveda il sostenimento di spese sull'immobile interessato dalla scissione (possibile anche nella forma di "spese su beni di terzi capitalizzate"), la disponibilità dell'immobile (locazione o altro) dovrà essere garantita per il periodo di vincolo previsto dal Bando (otto anni successivi all'erogazione del saldo del contributo).

211bis D. nel caso di azienda rientrante nell'elenco delle ammesse e finanziate (ALLEGATO A della disposizione 91 del 04.12.2020) che cambia il legale rappresentante, quali adempimenti deve assolvere ai fini del bando? Deve essere fatta una variante?

R. le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini della gestione del contributo sono esclusivamente quelle relative alle informazioni risultanti dal Registro delle imprese. Se intervenute dopo la pubblicazione del decreto di concessione dell'aiuto devono essere comunicate tramite PEC all’indirizzo:

asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it

con l’indicazione della variazione intervenuta, allegando visura camerale e non dovranno essere effettuate sulla piattaforma informatica. Si precisa che le suddette variazioni potranno essere comunicate a Sviluppo Toscana S.p.A. soltanto dopo che l’impresa avrà effettuato le dovute comunicazioni alla CCIAA, in modo tale che la piattaforma possa aggiornare automaticamente rilevandoli dal Registro Imprese, senza che vi sia necessità di ulteriori richieste di integrazioni.

211ter D. Nel caso di cessione di ramo d'azienda qualora il bene oggetto dell'investimento venga ceduto è possibile trasferire il beneficio al cessionario?

R. L'eventuale cessione di ramo d'azienda è disciplinata dal paragrafo 7.5 A del bando. La disciplina generale relativa alle variazioni del soggetto beneficiario è contenuta ai paragrafi 7.3 e 7.4 del Bando.

Le linee guida operative per le varianti saranno pubblicate prossimamente; in ogni caso, ogni eventuale esigenza in tale senso deve essere formalizzata, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it

con oggetto "Bando Fondo Investimenti Toscana Azione 3.1.1.a3-a - riapertura piattaforma - CUP PROGETTO - DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO - TIPOLOGIA VARIANTE RICHIESTA, chiedendo la riapertura della piattaforma di domanda.

Successivamente, l'impresa riceverà tramite e-mail un avviso di avvenuta riattivazione dell'account e potrà, quindi, accedere alla piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. (all'indirizzo https://sviluppo.toscana.it/bandi/), utilizzando le stesse chiavi di accesso (username e password) ricevute per la compilazione della domanda di aiuto e compilare la domanda di variante secondo le stesse modalità seguite in sede di presentazione della domanda di aiuto.

Se la modifica del beneficiario avviene prima dell'erogazione del saldo:

- nelle operazioni aziendali che non comportano l’estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le

agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest’ultimo:

• sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;

• nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l’impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando/contratto.

Nelle operazioni aziendali che comportano l’estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest’ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

Se la modifica del beneficiario avviene dopo l'erogazione del saldo:

- in questi casi il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto co-obbligato al rispetto degli obblighi di cui al piunto n. 14 del paragrafo 6.1 del Bando e risponde solidalmente in caso di inadempienza.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata a Sviluppo Toscana nei termini sopra descritti entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento. A tal fine, nell’atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell’evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni suddette si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, si procederà in ogni caso alla verifica che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

Nel caso specifico di cessione di ramo di azienda, l’atto di trasferimento del ramo d’azienda dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

14 REVOCA E RINUNCIA

212 D. Se un'azienda effettua un licenziamento per ragioni economiche, quali sono le conseguenze? Oltre la revoca totale del contributo ed il rimborso forfettario a titolo di risarcimento, si chiede se all'azienda viene posto anche il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all’adozione dell’atto di revoca

R. Ai fini di valutare l'eventuale esclusione dai bandi per i tre anni, si rileva che la LR 71/2017 prevede l'interdizione anche nei casi di revoca per "mancanza o venir meno dei requisiti previsti dal bando" (art. 23 comma 1 lett.a). Si ricorda la possibilità di rinuncia alle agevolazioni entro sessanta giorni dalla concessione al fine di evitare sanzioni.

212bis D. In caso di azienda rientrante nell'originario elenco A/TER delle imprese finanziabili la cui approvazione è avvenuta con relativa Disposizione AU N. 91 del 04/12/2020, il termine di 60 giorni per la rinuncia decorre da tale data (04/12/2020) o dalla data di ricevimento della PEC?

R. La rinuncia alle agevolazioni è disciplinata in dettaglio dal paragrafo 5.7 del Bando, cui si rimanda per gli specifici adempimenti.

La comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di consegna della PEC con cui si informa il soggetto beneficiario dell'avvenuta ammissione a finanziamento.

212ter D. Come si comunica la rinuncia al contributo concesso?

R. è sufficiente inviare una comunicazione, tramite la PEC dell'impresa richiedente, alla PEC:

asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it

inserendo nell'oggetto "FONDO INVESTIMENTI TOSCANA - RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE" ed allegando una istanza in tal senso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e contenente il riferimento al progetto finanziato.

15 RICHIESTE DI RIESAME IN AUTOTUTELA

213 D. Se il contributo indicato in graduatoria è inferiore a quello richiesto nella domanda approvata, si chiede da cosa dipenda la differenza e, nel caso si tratti di errore materiale, si chiede la correzione in autotutela.

R. Come previsto dal bando al paragrafo 5.5 eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione, alla PEC:

asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it adducendo le debite motivazioni.