• Non ci sono risultati.

112 D. Si domanda se, a seguito della comunicazione di ammissione al finanziamento e comunque non oltre i 12 mesi successivi, l’impresa possa in qualunque momento presentare rendicontazione a saldo laddove avesse già sostenuto i costi preventivati oppure se debba comunque attendere un periodo minimo di tempo

R. Se, successivamente all'ammissione, l'impresa beneficiaria dispone già della documentazione di spesa e pagamento relativa al progetto ammesso, può presentare immediatamente la domanda di erogazione a saldo.

112bis D. Qual è l'ultimo giorno utile per l'invio della rendicontazione?

R. Ipotizzando che un progetto sia stato ammesso a finanziamento con la Disposizione dell'A.U. n.

82 del 23/10/2020 e che la PEC specifica con cui si comunica all'impresa XY l'avvenuta ammissione a finanziamento sia del 30/10/2020, i termini da rispettare (salvo proroghe a norma di Bando) sono:

- dodici mesi dalla data di consegna della PEC per l'ultimazione delle spese di progetto (23/10/2021), cioè per l'emissione dell'ultima fattura relativa al progetto ammesso;

- trenta giorni dal termine per l'ultimazione del progetto per l'invio della rendicontazione a Sviluppo Toscana (PEC del beneficiario con cui si trasmette la dichiarazione di spesa generata attraverso la piattaforma di rendicontazione on line); entro il medesimo termine entro il quale deve essere inviata la rendicontazione di spesa si può provvedere al pagamento dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione (tenendo però presente che gli estremi del pagamento e la relativa scansione devono essere caricati sul sistema informativo on line).

112ter D. Se si deve rendicontare entro 30 giorni dal termine del progetto, ma non è ancora disponibile l’estratto conto della banca (che è trimestrale), cosa si può inviare al suo posto?

R. L'estratto conto bancario, laddove non ancora emesso dalla Banca competente, potrà essere acquisito successivamente, in fase di integrazione documentale.

112quater D. la rendicontazione va fatta entro 30 gg dall’ultimo titolo di spesa o 30 gg dall’ultimo bonifico?

R. I termini di rendicontazione sono quelli massimi di Bando per tutti i progetti (dodici mesi dalla consegna della PEC di ammissione), indipendentemente dalla data di emissione dell'ultima fattura.

Nei trenta giorni successivi al termine massimo suddetto si possono saldare gli ultimi pagamenti e presentare la rendicontazione. Pertanto, se un progetto è ad oggi già concluso o prossimo alla conclusione ci sono ampi margini di tempo per la rendicontazione.

113 D. Nel caso in cui gli investimenti fossero già stati sostenuti nei mesi antecedenti la notifica del finanziamento, sarebbe già possibile procedere alla rendicontazione? Ovvero, la piattaforma SIUF è già pronta a ricevere la documentazione o è necessario attendere ancora per un certo tempo?

Analogamente, dopo avere ricevuto la notifica formale di ammissione al finanziamento, le aziende possono già procedere anche con l’invio dei modelli firmati di delega per la rendicontazione?

R. la rendicontazione è già possibile per le imprese ammesse E finanziate (allegati A-bis e A1-bis);

al riguardo si informa che con il Decreto n. 17945 del 06/11/2020 la Giunta RT ha provveduto ad incrementare la dotazione finanziara a disposizione del Bando Fondo investimenti, secondo quanto previsto dalla DGRT n. 1153/2020.

Per le imprese di cui agli allegati A-ter e A1-ter alla disposizione dell'AU di Sviluppo Toscana del 23/10/2020, pertanto, è attualmente disponibile la copertura finanziaria per la concessione del contributo. Attualmente sono in corso di perfezionamento gli atti di ammissione e le relative comunicazioni specifiche, cui seguiranno il prima possibile le profilazioni sulla piattaforma di rendicontazione necessarie per consentire la materiale rendicontazione delle spese. Gli aggiornamenti in merito a quanto sopra saranno resi disponibili tempestivamente sul sito di Sviluppo Toscana. Le imprese finanziate possono già procedere anche con l’invio dei modelli firmati di delega per la rendicontazione; le imprese non ancora finanziate dovranno attendere la notifica dell'effettiva ammissione a finanziamento.

113bis D. Nel caso di investimento superiore ad € 200.000, se la domanda è stata presentata senza tale specifica nella “descrizione sintetica dell’intervento”, come si può rimediare anche in relazione alla rendicontazione finale a titolo di saldo?

R. In sede di rendicontazione finale dovrà essere chiarito l’aspetto specifico, all'interno della relazione finale di progetto, precisando sin dall'origine si configurava un piano finanziario di importo superiore al massimale. Quanto affermato dovrebbe potersi dedurre logicamente dalla natura del progetto e dai suoi contenuti oggettivi (ad esempio, nel caso in cui il progetto consista nell'acquisto di un unico macchinario avente costo pari a 250.000 euro).

113ter D. È possibile rendicontare un totale investimento superiore a 200.000 Euro? Se l’impresa realizza un investimento superiore a 200.000 Euro senza averlo indicato nella descrizione progetto in domanda, questo può costituire un problema?

R. Si conferma che è possibile rendicontare un totale investimento superiore a 200.000 Euro; si rimanda alla risposta per la FAQ precedente 113bis.

5.4 “Industria 4.0”

114 D. Nel caso di investimenti digitali viene richiesta una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo. Il perito o ingegnere deve avere qualche specializzazione?

R. La perizia tecnica giurata deve essere sottoscritta da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, senza ulteriori specificazioni; ovviamente, trattandosi di perizia giurata sembra ragionevole ed implicita l'attinenza della specializzazione del professionista rispetto ai contenuti della perizia.

114bis D. La perizia tecnica che attesta le caratteristiche dei beni “Industria 4.0” deve essere prodotta con il preventivo in fase di domanda, oppure è sufficiente allegarla in fase di rendicontazione ?

R. La perizia tecnica deve essere inserita tra i costi di progetto, anche solo a mezzo stima, in sede di presentazione, fatta salva la possibilità di ricorrere a variazioni del piano finanziario successivamente, a norma del paragrafo 7.2.A del Bando.

114ter D. Di seguito alcune domande in merito agli investimenti in tecnologie digitali per i quali verrà concesso il bonus del 10%:

A. Al paragrafo 3.4 del Bando è riportato che “i beneficiari dovranno produrre una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale […] attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dell’Allegato A o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

1. Visto che la rendicontazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’ultima fattura, la perizia deve essere prodotta in tale situazione e con la stessa tempistica o può essere prodotta anche successivamente alla rendicontazione? Oppure in tale circostanza la scadenza dei 30 giorni per la rendicontazione decorrono dalla data della perizia? [REV 29.12.2020]

2. Inoltre la spesa sostenuta per la redazione di tale perizia per il beneficiario è un costo ammissibile ai fini del bando? Ci sono dei limiti?

R. I termini massimi di attuazione sono gli stessi per tutti i progetti e cioè pari a dodici mesi dalla data della PEC di ammissione a finanziamento; nei trenta giorni successivi a tale termine è possibile effettuare i pagamenti necessari e presentare la rendicontazione di spesa tramite lo specifico sistema informativo SIUF; tra la documentazione da allegare alla rendicontazione è compresa anche la perizia (si richiama, sul tema, la FAQ n. 115, con la quale si chiarisce la necessità della perizia soltanto per i beni di valore superiore ad euro 300.000,00, in analogia a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020; per i beni di importo inferiore è richiesta una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000).

Laddove necessaria, la perizia tecnica può costituire costo ammissibile nell'ambito della categoria

"spese per capitale circolante", ai sensi dell'art. 15, comma 5 del DPR n. 22/2018.

115 D. Circa la modalità di rendicontazione dei beni acquisiti secondo il modello Industria 4.0, per i quali verrà concesso il bonus del 10%, ex art 3.4 spese ammissibili del bando, si richiede se la perizia tecnica giurata (di cui si fa menzione nell’art. 3.4, allegato F) di un ingegnere o perito industriale, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche prescritte ed è interconnesso al sistema aziendale, debba presentarsi indipendentemente dal valore del bene acquisito. Ciò in quanto la normativa in realtà prevede l’obbligatorietà di tale perizia solo nei casi in cui il valore dei beni superi euro 500.000. [REV 29.12.2020]

R. Il paragrafo 3.4 del Bando, nel fornire la definizione di "bene interconnesso" ai fini del riconoscimento del bonus del 10%, richiama espressamente la coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), che così dispone:

“11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

Ad oggi, sulla base del dettato dell’art. 1 comma 195 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) i beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica semplice, per i beni con costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro.

La suddetta disposizione di legge, riferita alla medesima tipologia di beni (investimenti in tecnologie digitali) di cui tratta il paragrafo 3.4 sopraccitato e da questo espressamente richiamata, deve ritenersi applicabile anche ai beni agevolati nell'ambito del Bando Fondo Investimenti Toscana.