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130 D. “Le spese ammissibili dovranno obbligatoriamente essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1lett. g) del Dlgs. 27/01/2010 n. 39.”

La perizia deve essere giurata o asseverata? Dove è possibile reperire il modello? [REV 29.12.2020]

R. La perizia asseverata in luogo di quella giurata, richiesta in precedenza nell'ambito dei procedimenti regionali di agevolazione alle imprese, è stata adottata nel corso del 2020 a seguito delle specifiche modifiche in tal senso apportate alla Legge regionale n. 71/2017; il modello di perizia da utilizzare è quello disponibile nella sezione “allegati” della pagina web https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend, tratto dal Si.Ge.Co. del POR FESR; in tale modello il termine "giurata" presente su tale modello (elaborato nel 2016) deve essere sostituito con il termine "asseverata", fermo il resto. Le due tipologie di perizia differiscono esclusivamente per il fatto che la perizia asseverata non deve essere giurata davanti a pubblico ufficiale; il modello fornito on line, infatti, indica in calce la sola necessità di apporre la formula di asseverazione di rito, con la quale il tecnico incaricato assevera la veridicità dei contenuti della perizia e la diligenza professionale applicata nell'adempiere il compito affidatogli, assumendone tutte le responsabilità. La formula da utilizzare può essere la seguente:

"il sottoscritto..., nato a... il ..., iscritto con D.M. n.... del ... al n... del Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. n. ..., assevera la veridicità dei contenuti dell'allegata perizia affidatagli dall'impresa ..., attestando di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli, quale perito, al solo scopo di far conoscere la verità ed assumendone tutte le responsabilità".

La sostanza da rispettare nella formulazione riguarda il fatto che il professionista incaricato assevera la veridicità dei contenuti della perizia e la diligenza professionale applicata nell'adempiere il compito affidatogli, assumendone tutte le responsabilità conseguenti.

130bis D. È obbligatorio allegare alla rendicontazione l’attestazione rilasciata in forma asseverata da parte di un revisore legale circa le spese ammissibili, come da allegato 10 del bando?

R. Come indicato al paragrafo 8.3 del Bando, la rendicontazione a saldo deve avvenire obbligatoriamente, previo caricamento della documentazione contabile on line sulla piattaforma https://www.sviluppo.toscana.it/siuf, mediante una perizia tecnica asseverata (come da allegato n.

10 al bando).

130ter D. Rispetto alla compilazione della check list ALL B2, da parte del revisore, nel caso ci siano alcune fatture solo in parte inerenti al progetto, si ritiene di riportare nella colonna “importo imponibile” solo l’importo imputato dal Beneficiario sul progetto, anche se la fattura è di importo più elevato, e, nella colonna “importo pagato” il totale della fattura pagato, che include anche le spese non inerenti al progetto. È corretto o si deve riportare il totale della fattura e poi nella colonna “importo ammissibile” l’importo inerente al progetto e la differenza nella colonna

“importo non ammissibile”? Al riguardo si ritiene che gli importi non ammissibili siano solo quelli discordanti tra quanto indicato dal beneficiario e quanto rilevato dal revisore.

R. È corretto indicare nella colonna "imponibile" il valore imponibile della spesa effettivamente imputata al progetto, chiarendo poi nella colonna "note" che si tratta di una fattura imputata parzialmente al progetto.

La colonna "importo non ammissibile" deve essere utilizzata, come ipotizzato nel quesito, per le valutazioni del revisore rispetto alle spese di progetto proposte dal beneficiario.

130quater D. La perizia asseverata del revisore per la rendicontazione deve essere asseverata e non giurata, quindi non serve il notaio, giusto?

R. No, è sufficiente la sottoscrizione del revisore con la formula di rito, senza apposizione di bolli.

130quinquies D. Si chiede conferma che nessuna marca da bollo è dovuta sulla perizia asseverata (ma solo su quella giurata).

R. Si conferma che nessuna imposta di bollo è dovuta sulla perizia asseverata, in quanto il "caso d'uso" (registrazione della perizia presso l'Agenzia delle Entrate) non ricorre nei procedimenti di erogazione nell'ambito dei quali la perizia di cui trattasi è richiesta.

In questo senso l'Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa a conferma di quanto richiesto da Sviluppo Toscana con specifico Interpello (cfr. Interpello n. 461 del 09/10/2020).

7 ANNULLAMENTO DEI DOCUMENTI DI SPESA

131 D. Per quanto riguarda la dicitura da utilizzare nelle fatture sono presenti due diverse indicazioni nel bando e nell’allegato 1? Quello corretto è quello del bando?

R. Le linee guida contengono un errore materiale; la dicitura da utilizzare è quella del "Bando Fondo investimenti". A tal fine è stato pubblicato un apposito avviso nella pagina web dedicata alla rendicontazione del Bando (https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend).

132 D. La fattura elettronica del fornitore deve recare la dicitura di annullamento ex art. 2.2 dell’allegato al bando, pertanto la dicitura di annullamento occorre che sia inserita al momento dell’emissione della fattura da parte del fornitore e non alla ricezione da parte del beneficiario?

R. La dicitura deve essere inserita in sede di emissione della fattura elettronica, non potendo la stessa essere modificata dal beneficiario (si veda, al riguardo, anche la specifica pagina web https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele)

132bis D. L'annullamento della fattura di acquisto, stante la fatturazione elettronica, deve essere apposta dal fornitore del bene?

R. Tecnicamente una fattura elettronica non può essere modificata dal soggetto ricevente, che ne pregiudicherebbe altrimenti l'integrità; l'annullamento, pertanto, deve essere effettuato direttamente dal fornitore, mediante inserimento della dicitura prevista dal Bando nel campo

"note", in sede di emissione della fattura

132ter D. Nelle fatture di spese relative al capitale circolante deve essere riportata la dicitura di annullo? Anche per materiale di consumo, energia, ...?

Tutte le fatture oggetto di rendicontazione devono essere annullate come da indicazioni fornite nelle Linee guida, ivi incluse le fatture per capitale circolante. Laddove ciò sia tecnicamente non praticabile, si può fare ricorso alla dichiarazione prevista al paragrafo 2.2 delle Linee guida.

133 D. In sede di rendicontazione, per le fatture già sostenute prima della presentazione della domanda e visto l'obbligo della fatturazione elettronica (non modificabili), come è possibile apporre il timbro se non sono ammesse le "copie di cortesia"?

R. In caso di fatture emesse antecedentemente alla data di ammissione a finanziamento, si rinvia alla modalità di annullamento alternativa descritta nella specifica pagina web del sito di Sviluppo Toscana (https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele).

133bis D. Se l'acquisto è già stato fatto e la fattura è già emessa come si procede al suo annullamento?

R. Per le fatture già emesse, si rinvia alle specifiche indicazioni fornite al paragrafo 2.2 delle Linee guida, alla pagina web https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele

133ter D. Se il bene è acquistato a leasing l'annullamento delle fatture riguarda le fatture del leasing o quella di acquisto del bene (fatturato al leasing)?

R. Per i canoni di leasing, le fatture da annullare sono quelle emesse dalla società di leasing.

134 D. In caso di mancanza di dicitura di annullamento, per le spese sostenute successivamente al provvedimento di ammissione, è eventualmente sanabile tale aspetto mediante la dichiarazione del soggetto beneficiario comprendente l’elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento?

R. In caso di impossibilità ad inserire la dicitura direttamente sulle fatture (da motivare nella PEC di trasmissione della rendicontazione di spesa), si può fare riferimento alle modalità di annullamento indicate al paragrafo 2.2 delle linee guida ed alle indicazioni fornite sul sito web di Sviluppo Toscana sopra richiamate. Tale modalità deve ritenersi eccezionale e, come tale, motivata.

134bis D. Nel redigere l’allegato 8 (Dichiarazione fatture digitali) è bene suddividere le fatture elettroniche ricevute prima della data del provvedimento di ammissione (23/10/2020), da quelle ricevute successivamente, prive della formula di annullamento, sulle quali riportare la motivazione del mancato annullamento?

La mancata apposizione della formula di annullamento sulle fatture elettroniche emesse successivamente al provvedimento di ammissione, può essere giustificata dalla difficoltà incontrata dalla società a comunicare e far recepire ai fornitori in tempo utile le nuove modalità di emissione della fattura?

R. Nel redigere l'allegato 8 (Dichiarazione fatture digitali) è sicuramente opportuno, per motivi di chiarezza della rendicontazione, suddividere le fatture elettroniche ricevute prima della data del provvedimento di ammissione (23/10/2020) rispetto a quelle emesse successivamente e prive della dicitura di annullamento (per le quali riportare la motivazione del mancato annullamento). Le motivazioni non possono essere generiche e non documentabili, per cui se il riferimento è alla mancanza di tempo utile, questo può essere plausibile per fatture emesse entro un intervallo di tempo ragionevole (un mese?) dalla data di ammissione, salvo che il fornitore non adduca motivi tecnici legati, ad esempio, a rigidità o costi di adeguamento dei propri sistemi elettronici di fatturazione, nel qual caso si può allegare alla rendicontazione lo scambio di comunicazioni, anche e-mail, intercorso al riguardo.

134ter D. Si chiede se la soluzione di annullamento attraverso autocertificazione, consentita per le

“fatture emesse prima dell’ammissione a finanziamento”, possa essere utilizzata anche per le fatture emesse dopo la data di ammissione a finanziamento, in caso di mancanza di collaborazione da parte dei fornitori.

R. Le modalità di annullamento dei titoli di spesa sono dettagliatamente descritte nelle Linee guida approvate in allegato al Bando, alle quali si rinvia (paragrafo 2.2); si ricorda che, per le fatture elettroniche, deve essere caricato sul sistema informativo il file in formato xml (unico originale avente validità ai fini di archiviazione sul sistema informativo ufficiale del FESR); il relativo annullamento deve essere effettuato in sede di emissione della fattura a cura del fornitore, mediante inserimento di apposita dicituranell'oggetto della fattura o nel campo "note". Nel caso di fatture antecedenti la data di ammissione a contributo, è ammesso il ricorso alla dichiarazione integrativa come da procedura e modello fornito nelle Linee guida (si veda anche la pagina informativa https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend per il modello di dichiarazione editabile e la pagina https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele); per le fatture successive, laddove non sussista la possibilità di ottenere l'integrazione della fattura elettronica, si

chiede di averne evidenza tramite dichiarazione del fornitore interessato da allegare alla rendicontazione di spesa.

134quater D. Nel caso di grandi fornitori (ad es. multinazionali) che emettono fatture elettroniche in modo "automatico", per l'impresa beneficiaria è impossibile ottenere l'inserimento della dicitura di annullamento obbligatoria nel caso di fatture emesse in data successiva all'ammissibilità. Come si può ovviare? Si può utilizzare la stessa procedura valida per le fatture emesse prima di tale data?

ossia tramite dichiarazione di annullamento in fase di rendicontazione?

R. Per forniture quali quelle ipotizzate, fermo restando il tentativo di richiedere l'inserimento in fattura almeno del CUP progetto (in sede di emissione dell'ordine sussiste la possibilità di fare richieste inerenti alla fatturazione, che può essere anche allegato alla documentazione di rendicontazione a dimostrazione del tentativo effettuato), si potrà ricorrere alla dichiarazione prevista già per le fatture emesse prima dell'ammissione a contributo.

134quinquies D. L'acquisto su portali on line di multinazionali (dove l'ordine/lettera di incarico è praticamente inesistente e non è possibile chiedere l'inserimento del CUP o del timbro di annullamento, per cui si potrà solo fare la dichiarazione riepilogativa delle spese a cura del Legale Rappresentante) è ammissibile senza eccezioni, sarà valutato solo in fase di controllo della rendicontazione o inammissibile? In ogni caso, sarebbe meglio evitare di acquistare su tali portali per evitare decurtazioni?

R. Gli ordini on line costituiscono, di norma, proposte contrattuali di acquisto dell'acquirente che ricevono formale conferma a mezzo e-mail da parte del venditore (una prima e-mail di solito conferma che l'ordine è stato ricevuto ed è in fase di verifica, una seconda e-mail - contenente le informazioni relative alla spedizione del prodotto e alla data prevista della consegna - ha valore di vera e propria conferma d'ordine, con la quale si conclude il contratto di vendita con il venditore on-line). Tale documentazione ha pieno valore giuridico tra acquirente e venditore e costituisce idonea documentazione utile ai fini di rendicontazione.

Laddove non sia previsto, nella procedura preliminare di elaborazione dell'ordine, di formulare particolari richieste nei confronti del venditore (ma di norma almeno la richiesta di inserimento della dicitura "CUP progetto ..." nella fattura potrebbe essere plausibile), sarà possibile ricorrere alla dichiarazione riepilogativa delle spese a cura del Legale Rappresentante del Beneficiario come da paragrafo 2.2 delle Linee Guida; in tal caso, oltre a relazionare sulla particolare procedura di acquisto utilizzata che ha impedito l'apposizione del timbro di annullo, potrà essere esibito magari l'ordine iniziale nel quale figura la richiesta (inevasa da parte del fonitore) di inserire il codice suddetto in sede di fatturazione.

135 D. È strettamente necessario inserire la dicitura di annullo in tutte le fatture successive alla concessione del contributo o sarà sempre possibile/ammissibile rendere in alternativa l’apposita dichiarazione, comprendente l’elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta, con i relativi importi imputati al progetto?

R. L'inserimento della dicitura di annullamento direttamente in fattura è la norma (quanto meno la dicitura "Spesa finanziata da Regione Toscana nell’ambito del PRSE 2016-2020 PR 10 POR FESR 2014-2020 Asse 3 Azione 3.1.1 a3)". Il ricorso alla dichiarazione è da considerarsi soluzione straordinaria a fronte dell'impossibilità di annullamento degli originali.

136 D. A decorrere da quale data deve essere inserita la dicitura di annullamento?

Un’impresa che rientra nell’elenco A-TER tra le domande finanziabili (il cui contributo tuttavia non è stato ancora concesso) dovrà far inserire tale dicitura di annullamento a decorrere dal 23/10/2020 (data della Disposizione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana n. 82/2020) oppure potrà attendere il provvedimento di effettiva concessione del contributo?

Inoltre, se un’impresa rientra nell’elenco A – domande ammesse, ma non ha ricevuto alcuna comunicazione relativa al provvedimento di concessione, la data di riferimento, ai fini dell’inserimento della dicitura di annullamento, è il 23/10/2020?

R. Per le domande non ancora ammesse a finanziamento, si farà riferimento alla data di pubblicazione della disposizione di Sviluppo Toscana di ammissione a finanziamento, che sarà pubblicata tempestivamente sul sito web di Sviluppo Toscana.

Per le domande ammesse fa fede la data della disposizione n. 82 del 23/10/2020, fermo restando che i termini di realizzazione del progetto (paragrafo 3.3 del Bando) decorreranno dalla data della comunicazione formale di concessione (PEC).

136bis D. Le Linee guida indicano che l’obbligo di inserire la dicitura di annullamento è riferito alle fatture emesse dopo l’ammissione a finanziamento, mentre per quelle precedenti si può fare l’apposita dichiarazione: si chiede se tale obbligo scatti al ricevimento della PEC di ammissione a contributo o alla data della disposizione A.U. Sviluppo Toscana di approvazione della graduatoria e concessione del contributo. In particolare si chiede se una fattura emessa tra la data della determina e il ricevimento della PEC che non riporti la dicitura possa essere ammessa inserendola nell’apposita dichiarazione.

R. L'obbligo di annullamento delle fatture scatta dalla data della disposizione A.U. Sviluppo Toscana di approvazione della graduatoria e concessione del contributo.

136ter D. Nel caso in cui si inserisse in fattura la dicitura con il codice CUP di progetto prima della ricezione della PEC (perché il CUP è già indicato nella pubblicazione delle graduatorie), queste fatture saranno comunque ammissibili?

R. Sì, certamente.

137 D. Le imprese in allegato A-TER devono inserire la dicitura prevista al paragrafo 2.2 dell’allegato I nel caso in cui stiano già sostenendo le spese previste? Se sì, il CUP di progetto da inserire è quello indicato in colonna 1 delle graduatorie, ovvero “CUP SVILUPPO TOSCANA”?

R. Le imprese già finanziate (allegati A-bis e A1-bis) che stiano già sostenendo le spese di progetto sono tenute ad inserire le diciture previste dal Bando sui titoli di spesa; le imprese ammesse ma non ancora finanziate (allegati A-ter e A1-ter) sono obbligate a farlo dal momento in cui risulteranno formalmente finanziate (pubblicazione sul sito web di Sviluppo Toscana della specifica disposizione dell'Amministratore Unico); il CUP da utilizzare è quello indicato nella colonna 1 delle graduatorie.

N.B. È stata pubblicata tra gli allegati alla pagina dedicata al Bando, sul sito di Sviluppo Toscana, (https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti) la Disposizione AU n. 91 del 04/12/2020 di

"Scorrimento Graduatoria", con le imprese finanziate, dopo che con il Decreto n. 17945 del

06/11/2020 la Regione Toscana ha provveduto a reperire ulteriori risorse da destinare al Bando Fondo investimenti per euro 107.906.757,00.

137ter D. Nel caso di aziende che si trovano nell'allegato A-ter e A1-ter delle domande ammesse e finanziabili e che per eccesso di zelo abbiano inserito il timbro di annullo nelle fatture successive alla pubblicazione delle graduatorie, come devono comportarsi ai fini della rendicontazione qualora vengano finanziate? E' necessario presentare una dichiarazione a riguardo?

R. Sicuramente non c'è alcun problema nell'aver ottemperato in anticipo alle prescrizioni del Bando, pur non essendoci un obbligo in tal senso fino alla data di formale ammissione a finanziamento (che è comunque imminenente anche per le imprese degli allegati A-ter e A1-ter).