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142 D. Se La dicitura di annullamento deve essere inserita all'interno del campo note delle fatture elettroniche (quindi rigorosamente al momento dell'emissione) come fa il beneficiario o, ancora di più, il fornitore che emette la fattura, a sapere ex-ante se il beneficiario rendiconterà la fattura a SAL o a Saldo?

R. La rendicontazione a SAL è facoltativa e richiede il raggiungimento di almeno il 50% delle spese ammesse, per cui l'individuazione delle fatture da rendicontare eventualmente a titolo di SAL può essere fatta sulla base di informazioni e decisioni che dipendono esclusivamente dall'impresa beneficiaria. Si può ragionevolmente supporre che, laddove l'impresa beneficiaria intenda presentare anche la rendicontazione a SAL, tutte le fatture emesse dall’avvio dell’investimento e fino al raggiungimento della soglia del 50% del progetto saranno rendicontate a titolo di SAL.

In ogni caso, l'utilizzo della dicitura SAL su fatture che poi saranno rendicontate effettivamente in un SALDO non è motivo di esclusione delle stesse dalla spesa ammissibile. In tal caso si avrà cura di evidenziare nella PEC di trasmissione della rendicontazione a SALDO che la rendicontazione a SAL non è stata presentata.

142bis D. Nella dicitura è prevista anche la specifica se la spesa sia rendicontata a SAL o a SALDO.

Nel caso in cui l’impresa al momento dell’emissione della fattura non sappia ancora se effettuerà una rendicontazione a SAL o solo il saldo finale, si chiede se si possa omettere la specifica oppure, in caso venga riportata una delle due specifiche, possano esserci problemi se la fattura viene rendicontata con una modalità diversa da quanto indicato (es. rendiconto la fattura con scritto

“rendicontata a titolo di saldo” in una rendicontazione a SAL) .

R. In riferimento alla dicitura di annullamento, non sussistono problemi a rendicontare a SALDO fattture inizialmente annullate con la dicitura "SAL", laddove si decida in corso d'opera di presentare unicamente la rendicontazione finale.

143 D. Si chiede se la dizione "rendicontata a titolo di [indicare se SAL/SALDO]", da inserire nella dicitura di annullo, sia relativa al fatto che la fattura del fornitore sia di acconto, intermedia o finale

per il bene fornito, oppure se è relativa alla rendicontazione che il beneficiario effettuerà a titolo di SAL o di saldo; nel secondo caso, si chiede se tale parte della dizione deve essere inserita anche in una fattura elettronica. Poiché se la fattura è emessa ad inizio progetto è difficile prevedere se sarà effettuata una rendicontazione a SAL, si chiede se eventuale variazione fra SAL e SALDO potrà/dovrà essere inserita in apposita dichiarazione.

R. L'informazione essenziale riguarda l'importo che si intende imputare al progetto finanziato sul bando Fondo investimenti Toscana e, pertanto, deve essere inserita anche in fattura elettronica;

l'indicazione SAL/SALDO, se modificata in corso d'opera, non richiede specifica dichiarazione.

Sembra ragionevole ipotizzare che le fatture emesse dal 01/02/2020 e fino a concorrenza del 50%

del progetto ammesso siano riferite alla rendicontazione a titolo di SAL.

144 D. Se si inserisce la dicitura “rendicontata a titolo di SAL” e poi si rendiconta solo a SALDO perché non si è raggiunto il limite minimo di spesa per la rendicontazione a SAL, si può comunque presentare la fattura con la dicitura “rendicontata a SAL” per la rendicontazione a SALDO?

R. Nel richiamare il limite minimo di investimento da realizzare (pari al 60% dell'investimento ammesso), pena la revoca totale del contributo, ed il termine 31/10/2021 per la rendicontazione a SAL (50% dell'investimento ammesso), si conferma la possibilità di utilizzare le fatture recanti la dicitura "SAL" anche per la rendicontazione a SALDO. In tal caso si avrà cura di evidenziare nella PEC di trasmissione della rendicontazione a SALDO che la rendicontazione a SAL non è stata presentata.

145 D. Può essere ammessa una fattura, emessa successivamente alla comunicazione del contributo, che riporta tutto il contenuto della dicitura corretta tranne l’indicazione “rendicontata a titolo di SAL/SALDO”?

R. L'inserimento della prescritta indicazione "SAL/SALDO" sul "timbro" di annullo è importante se l'impresa beneficiaria intende presentare sia la rendicontazione a SAL che quella a SALDO, rispondendo ad esigenze di separazione formale delle due rendicontazioni ed evitando accidentali duplicazioni di rendicontazione. Non rappresenta una criticità l'eventuale assenza di dicitura nelle rendicontazioni (uniche) a saldo.

7.4 Fattispecie specifiche

146 D. Una società di leasing ha sollevato i seguenti problemi:

- la loro procedura di fatturazione non consente di indicare più di 20 caratteri nel campo CUP;

- anche per la descrizione c’è una limitazione di caratteri, che non permette di indicare l'intera dicitura relativa al bando;

- non è possibile indicare all'interno della dicitura la spesa imputabile in € in quanto tutte le volte varia.

Come si può ovviare a questa situazione?

R. Viste le ragionevoli rigidità rappresentate dal fornitore, si indica:

- di inserire il CUP CIPE che garantisce comunque univocità di riferimento nel campo CUP;

- di inserire nel campo note almeno la dicitura sintetica: "spesa finanz. da POR FESR 14-20 Az.

311a3", oppure verificare se l'oggetto della fattura può recepire il testo del timbro di annullamento per esteso.

In via residuale si può fare ricorso alla procedura indicata al paragrafo 2.2 delle Linee Guida.

146bis D. In merito alla descrizione da riportare sulle fatture d'acquisto, il fornitore, una multinazionale che vende apparecchi medicali, ha comunicato al beneficiario che non riesce ad indicare sulle fatture la specifica di € ... imputabile al progetto, ma può scrivere soltanto "Spesa rendicontata a titolo di sal/saldo".

Si può fare una dichiarazione, a cura del Legale Rappresentante del beneficiario, in cui si dichiara che la fattura nr ... di € ..., è imputabile al progetto Bando Fondo Investimenti per € ... (in virtù del fatto che i beni di questa fattura sono oggetto anche di un Bando Invitalia)?

R. Proprio per le finalità del timbro di annullo, è essenziale indicare con chiarezza l'importo per il quale il titolo di spesa è imputato al progetto ed il programma che concorre al suo finanziamento.

Se il fornitore non può, per ragioni tecniche o altri motivi, indicare l'importo in euro, può limitarsi ad indicare nella fattura la dicitura:

"POR CreO FESR Toscana 2014-2020 - fattura interamente imputata al progetto CUP ..."

Se il problema è, invece, legato alla presenza di un ulteriore contributo sul medesimo costo, si richiama l'attenzione sul fatto che l'effettiva cumulabilità con il Bando Fondo investimenti deve essere attentamente verificata ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando e del regime giuridico dell’ulteriore agevolazione ottenuta per i medesimi beni.

146ter D. Si pone il caso di un problema riscontrato con la società di Leasing con cui sono stati stipulati due contratti, successivi alla data del 01.02.2020, inseriti come spesa di progetto nel bando; la società sostiene che non gli è possibile personalizzare lo standard di fatturazione, in modo da inserire la dicitura di annullamento sulle fatture emesse, nemmeno in una versione abbreviata. Al fine di poter validamente rendicontare le spese già sostenute, come si può risolvere il problema?

R. Una fattura elettronica non può essere modificata in alcun modo dal soggetto ricevente (impresa beneficiaria del contributo), costituendo qualsiasi variazione della stessa una contraffazione dell'originale (xml).

La soluzione della dicitura ristretta deriva dalla presa d’atto, con ragionevolezza, del problema tecnico relativo al numero massimo di caratteri che può recepire il campo "oggetto della fattura".

Se in nessun modo è possibile provvedere nel senso sopra indicato, si richiede una specifica dichiarazione da parte del responsabile amministrativo e/o del settore informatico della società di leasing, attestante l'impossibilità tecnica a recepire la richiesta. Ai fini dell'annullamento delle fatture di cui trattasi, inoltre, si dovrà procedere con la modalità indicata al paragrafo 2.2 delle Linee Guida (dichiarazione come da modello, da conservare unitamente alle fatture interessate ai fini di successive eventuali verifiche in loco).

146quater D. Un beneficiario segnala che il programma di emissione delle fatture elettroniche, del proprio fornitore, consente di inserire informazioni extra contabili solo nel campo "note"; in fase di rendicontazione può creare problemi?

R. Le indicazioni fornite con le Linee guida prevedono, appunto, di inserire il timbro nel campo

“note" della fattura xml.

Il timbro di annullo è essenziale ai fini di ammissibilità dei costi; in assenza di dicitura per impossibilità di inserimento in fattura in sede di emissione, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute al paragrafo 2.2 delle Linee guida.

147 D. In caso di acquisizione di un bene strumentale in leasing, la dicitura di annullamento dovrà essere inserita sia nella fattura del fornitore emessa nei confronti della società di leasing ed anche eventualmente nelle varie fatture dei canoni leasing emesse da parte della società di leasing nei confronti del beneficiario?

R. Nel caso del bando in esame, l'agevolazione è erogata al soggetto utilizzatore, pertanto la dicitura deve essere inserita nelle fatture relative ai canoni.

148 D. Per quanto riguarda l'annullamento dei documenti di spesa, per le aziende che non hanno l'obbligo di fatturazione elettronica verrà ammessa la fattura in .pdf annullata come di consueto ante fatturazione elettronica?

R. Per le imprese non soggette a fatturazione elettronica, l'annullamento dovrà avvenire sull'originale (in caso di fattura cartacea), oppure nel corpo della fattura qualora la stessa sia emessa soltanto in formato digitale (pdf). Si rimanda, in ogni caso, anche alle indicazioni operative contenute nella pagina https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele del sito web di Sviluppo Toscana.

148bis D. Per fatture non digitali, possono essere inseriti a penna i riferimenti del timbro sull'originale per poi procedere a scansione ed invio?

R. le fatture non digitali, ammesso che siano emesse da fornitori esentati dall'attuale obbligo di fatturazione elettronica, sono annullate in modo tradizionale, eventualmente anche con trascrizione a mano con inchiostro indelebile del timbro sull'originale, per poi procedere a scansione ed invio.

148ter D. Nel caso in cui un fornitore sia un artigiano in regime forfettario e quindi non possa emettere fattura elettronica, come si deve procedere ai fini della rendicontazione?

R. L'emissione delle fatture deve seguire la disciplina fiscale vigente; nel caso ipotizzato, pertanto, si emetterà fattura cartacea in modo tradizionale ed il timbro di annullo dovrà essere tarscritto con inchiostro indelebile sull'originale cartaceo; la fattura così annullata sarà poi trasformata in file pdf mediante scansione ed allegata in questa forma sul sistema di rendicontazione on line.

L'originale potrà essere oggetto di eventuale verifica in loco in occasione dell'estrazione campionaria annuale effettuata dai nostri uffici.

8 CONTABILITÀ E PAGAMENTI