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Avviso relativo alle dichiarazioni erga alios.

Nel documento Imputato e Testimone (pagine 73-82)

La legge n 63 del 2001 1 Considerazioni general

4. Le nuove norme sull'interrogatorio dell’indagato

4.3 Avviso relativo alle dichiarazioni erga alios.

Andiamo ad analizzare il terzo avviso che deve essere rivolto all’ interrogando, che a differenza dei primi due, è volto a tutelare la posizione dei terzi che potrebbero essere coinvolti dalle dichiarazioni dell’indagato e costituisce, dunque, “diretta applicazione del principio costituzionale

99 Di questo avviso sono G. AMATO, Più numerosi gli avvertimenti dell’indagato, in Guida dir., 2001, n. 13, 38: “trattandosi di una risposta sanzionatoria di garanzia, il vizio non sembra estensibile alle dichiarazioni dell’interrogando favorevoli per la propria posizione”; D. CARCANO - D. MANZIONE, Il giusto processo, cit., 11; S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e riduzione del diritto al silenzio, cit., 682

che garantisce il contraddittorio”100 , nella prospettiva della difesa di tali soggetti.

L’art. 64 co. 3° lett. c) c.p.p., rappresenta lo “spartiacque” tra la figura dell'imputato è quella del testimone. Prima che abbia inizio l’interrogatorio - come già abbiamo sottolineato - l'indagato deve essere avvertito che, se renderà dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone.

È opportuno precisare che l’onere, per l'autorità procedente, opera principalmente nella fase delle indagini preliminari, più precisamente nell'ambito delle audizioni condotte, per la prima volta, dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice. Per quanto riguarda la fase del dibattimento, la legge non prevede alcunché nel caso in cui l'imputato non abbia mai reso in precedenza dichiarazioni o, comunque, non abbia mai chiamato in causa altri.

In tale eventualità il giudice non sa quale sarà la condotta processuale dell'imputato il quale potrebbe, ad esempio, maturare una scelta di collaborazione solo nel corso del dibattimento. Tale lacuna può essere colmata in via interpretativa con l'applicazione analogica dell’art. 64 c.p.p.: il giudice, prima che inizia l'esame dovrà avvertire l’imputato che, se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà l'ufficio di testimone limitatamente a tali fatti.

È stato osservato che, “se l’informativa relativa all’autodifesa è in ogni caso necessaria, quella inerente alle dichiarazioni che coinvolgono la responsabilità di altre persone rischia di essere, in taluni casi, superflua e persino sviante, nelle situazioni in cui il dichiarante comunque non possa assumere l'ufficio di testimone”101.

Sulla base di tali considerazioni, è ragionevole concludere che l'avvertimento debba essere dato sempre e comunque, a prescindere dalla sua utilità concreta di specie; in quanto può accadere la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la trasformazione dell'imputato in teste possa accadere nel corso della successiva audizione (qualora il dichiarante operi una chiamata in reità o in correità) o addirittura successivamente102.

Secondo l'opinione maggioritaria, l'avviso dovrà essere

101 D. VIGONI, op. cit., 91

102 La legge , infatti, non richiede che, in relazione ai fatti concernenti la responsabilità di altri debba essere già iniziato un procedimento penale. L’inerenza delle dichiarazioni al fatto altrui potrebbe manifestarsi anche successivamente all’effettuazione dell’interrogatorio, ad esempio nell’ambito di indagini condotte a distanza di tempo dallo stesso p.m. che ha condotto l’atto. In molti casi, addirittura, le dichiarazioni erga alios potrebbero valere come notizia di reato per l’apertura di un nuovo procedimento. Cosi C. Conti, L’imputato nel procedimento connesso, cit., 232. Si veda in proposito anche P. FERRUA, L’attuazione del giusto processo con la legge sulla formazione e valutazione della prova(I). Introduzione, in Dir. pen. proc., 2001, 590, secondo il quale l’obbligo di deporre come teste si attiverebbe anche qualora la rilevanza erga alios delle dichiarazioni rese si manifestasse in un momento successivo; G. CONTI, Un freno alla facoltà di non rispondere per non vanificare il contraddittorio, cit., 25; R. BRICCHETTI, Le figure della legge sul giusto processo, cit., 1274.

rinnovato ogni qualvolta si sentirà l’imputato103.

Un'ulteriore interrogativo che ci potremmo porre è se le dichiarazioni di cui parla la norma siano solo quelle fornite a seguito di specifiche domande dell’autorità o se vi rientrano anche le dichiarazioni spontanee. A dire il vero, l’art. 64 c.p.p. non distingue tra i tipi di dichiarazioni: essenziale è solo l’informativa circa le conseguenze che dalle stesse potrebbero scaturire per chi le rende, mentre appare irrilevante il fatto che esse siano “provocate” oppure “spontanee”.

Quali sono le condizioni che devono sussistere per potersi affermare che le dichiarazioni rese dall'imputato hanno ad oggetto tali “fatti”?

Sul punto pare esservi uniformità di vedute in dottrina: al concetto di “fatti concernenti la responsabilità altrui” va attribuito il significato di “pertinenza rispetto all'oggetto del processo altrui104. Ci si chiede, però, se tale pertinenza vada intesa “come diretta, nel senso che la dichiarazione deve avere ad oggetto, in tutto o in parte l'altrui condotta

103 Cosi D. VIGONI, Ius tacendi e diritto al confronto dopo la legge n. 63 del 2001, cit.,92, nota 22: “l’avviso è dovuto non solo quando l’indagato/imputato si sia in precedenza avvalso della facoltà di non rispondere, ma anche quando abbia reso in precedenza dichiarazioni senza coinvolgere altre persone”. In questo senso anche P. FERRUA, L’attuazione del giusto processo, cit., 590; S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e riduzione del diritto al silenzio, cit., 684

104 In questo senso C. CONTI, L’imputato nel procedimento connesso, cit., 231; P. FERRUA, La dialettica Camera -Senato migliora il “giusto processo”, cit., 81; R. MAGI, Le figure normative del dichiarante: in particolare il testimone assistito, in Quest. giust., 2002, 1301

criminosa” o se, invece, possa “anche essere indiretta, quindi estesa a qualunque fatto che risulti induttivamente rilevante anche per la prova di quella condotta”105.

La generica dizione della norma fa propendere per la seconda soluzione.

È, inoltre, necessario distinguere tra le dichiarazioni che vengono rese in sede di interrogatorio ed i “fatti” oggi delle stesse. È da rifiutare l’opinione di coloro secondi i quali l'obbligo di verità riguarderebbe esclusivamente le dichiarazioni precedentemente rese, per cui il teste assistito dovrebbe semplicemente rinnovare le stesse dichiarazioni dicendo la verità. Ciò significa, che l’imputato connesso o collegato, una volta divenuto teste, non potrà limitarsi a rinnovare, con obbligo di verità, le dichiarazioni precedentemente rese, ma sarà tenuto a rispondere anche su profili rimasti inesplorati in sede di interrogatorio comunque attinenti al “tema” aperto delle dichiarazioni stesse. In che modo si estende a dismisura, e diventa imprevedibile per lo stesso dichiarante, l'area del futuro obbligo di verità.

Vi è poi da dire che, secondo l'opinione prevalente, ai fini dell'assunzione dell'impegno a testimoniare, rilevano i fatti idonei non solo ad affermare, ma anche a negare l'altrui responsabilità penale.

105 Il quesito è posto in questi termini da P. FERRUA, La dialettica Camera-Senato migliora il “giusto processo”, cit., 81; ID., L’attuazione del giusto processo con alla legge sulla formazione e valutazione della prova. Introduzione, cit., 590.

È stato più volte ripetuto che il soggetto che, in sede di indagini preliminari, renda dichiarazioni erga alios diviene testimone assistito in relazione fatti riferiti. Ma cosa accade esattamente dall’ipotesi?

Innanzitutto, il dichiarante potrà essere citato per testimoniare nel dibattimento del procedimento connesso o collegato al proprio. In tal caso sarà la parte interessata ad indicare come teste l'imputato che abbia reso dichiarazioni sul fatto altrui o il giudice a disporne, anche d’ufficio, l'assunzione ai sensi dell’art. 507 c.p.p. Ciò è ammissibile non solo nei procedimenti che si svolgono separatamente, ma anche qualora gli stessi siano stati riuniti ai sensi dell’art. 17 c.p.p., eccetto che ciò non pregiudichi la rapida definizione degli stessi.

Sorge spontanea un’altra domanda: l'indagato che rende dichiarazioni in sede di interrogatorio nell'ambito del proprio procedimento assume immediatamente, nel corso dello stesso atto, la qualifica di testimone oppure è necessario attendere un momento successivo?

La dottrina maggioritaria propende per la seconda soluzione. Occorre tuttavia tenere presenti le diverse posizioni: secondo alcuni l'obbligo di verità e quindi l'assunzione della qualifica di teste sarebbe immediato, a prescindere dal soggetto dinanzi al quale le dichiarazioni sono state rese (p.m., polizia giudiziaria, giudice) e dallo stadio del procedimento. Una

tale posizione, risulta però troppo estrema, e appare preferibile aderire alla tesi di coloro ti affermano che l’assunzione “compiuta” dello status di teste assistito possa avvenire solo al termine dell'interrogatorio reso dal dichiarante106.

Più precisamente, si può ritenere che, una volta che l’indagato abbia reso dichiarazioni erga alios, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria non avranno alcun interesse a rivolgergli ulteriori domande sul fatto altrui: finché non assume la qualifica di teste assistito, infatti, egli potrà mentire impunemente sia sul fatto proprio sia sul fatto altrui. L'autorità procedente potrà tuttavia chiudere immediatamente l'interrogatorio e aprire uno nuovo verbale di assunzione di informazioni dal possibile testimone: si tratta in tal caso non di una “conversione” dell'interrogatorio in assunzione di informazioni testimoniali, ma si tratta piuttosto, di “una mera contestualità temporale tra i due diversi atti”, resa possibile dall'identità è dichiarante.

106 E’ di questo avviso, tra i tanti, P. FERRUA, L’attuazione del giusto processo, cit., 589-590: “Tutto quel che si può ragionevolmente sostenere è che l’assunzione della qualità di testimone non si realizzi già nel corso dell’interrogatorio per effetto della prima dichiarazione resa sul fatto altrui, ma implichi alla conclusione al reato connesso o collegato, indipendentemente dalla fase in cui si trova il relativo procedimento”. Si vedano, inoltre, R. BRICCHETTI, Le figure soggettive della legge sul giusto processo, cit., 1275; R. MGI, Le figure normative del dichiarante, cit., 1299-1300; A. SANNA, L’esame dell’imputato sul fatto altrui, tra diritto al silenzio e dovere di collaborazione, in Riv. it. dir. proc. pen. , 2001, 497. Contra V. SANTORO, Il cambio da coimputato a teste esalta il confronto, cit., 43-44, il quale ritiene che l’obbligo testimoniale venga assunto “a processo concluso”.

Questo nel caso in cui i procedimenti connessi o collegati sia stati riuniti. Nel caso, invece, in cui si svolgono separatamente, sarà indispensabile un coordinamento delle rispettive indagini mediante scambio di atti e informazioni ex art. 371, co. 1°, c.p.p. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria nel procedimento connesso o collegato potranno esaminare il verbale dell’interrogatorio e, qualora ritengano che l’interrogato abbia reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, potranno procedere all'assunzione di informazioni da tale soggetto, che diverrà “possibile testimone assistito”.

Cosa succede nel caso in cui l'autorità procedente omette di dare l’avviso concernente le dichiarazioni erga alios? La risposta a questo interrogativo la troviamo nel comma 3bis dell’art. 64 c.p.p. Tale disposizione sancisce che “le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti”; inoltre l’interrogato “non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone”. Duplice dunque, le conseguenze dell'omesso avvertimento: da una parte l’inutilizzabilità “soggettivamente relativa”107 in quanto le dichiarazioni sono utilizzabili nei confronti di chi le ha rese e non lo sono nei confronti dei destinatari delle stesse; d'altra parte una preclusione per il dichiarante, che

107 L’espressione è presa a prestito da C. CONTI, L’imputato nel procedimento connesso, cit., 239

non potrà assumere, in ordine ai fatti “altrui” riferiti, l'ufficio di testimone. La dichiarazione irritualmente ottenuta viene, dunque, privata dell'idoneità a trasformare l'imputato in testimone.

Niente, infatti, impedisce che il pubblico ministero o altra autorità giudiziaria che si accorga dell’omissione, senta nuovamente - in sede di interrogatorio o di esame - il soggetto informato de aliis, questa volta rivolgendogli previamente l’avviso. In tal caso, se l’indagato (o imputato) reitera le dichiarazioni sulla responsabilità altrui, diviene teste assistito in relazione a tali fatti.

Da precisare che, in ogni caso, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni e l’impossibilità di deporre come teste, vengono meno una volta che il procedimento si sia concluso con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento.

Capitolo IV

Il “nuovo” esame di persona imputata

Nel documento Imputato e Testimone (pagine 73-82)