La legge n 63 del 2001 1 Considerazioni general
3. La riduzione dell'incompatibilità a testimoniare
3.1 I soggetti incompatibili con la qualifica di teste
Fino all'entrata in vigore della suddetta legge, gli imputati in procedimenti connessi erano considerati incompatibili con la qualifica di teste anche dopo la conclusione del procedimento a loro carico, salvo che fossero stati prosciolti con sentenza irrevocabile. Gli imputati collegati erano incompatibili solo in pendenza del processo a loro carico: una volta conclusosi il processo, essi potevano deporre come testimoni. In base alla nuova disciplina di tutti i predetti soggetti (imputati connessi e collegati) possono rendere testimonianza quando nei loro confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile. Inoltre, gli imputati in procedimenti connessi teleologicamente ai sensi dell’art.12 c.p.p. lett. (c) o probatoriamente collegati ex art 371 c.p.p. co.2° lett. b), possono deporre come testimoni anche quando il loro procedimento è ancora pendente, se hanno in precedenza reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri. Per tali
78 “Era infatti evidente lo stretto rapporto di dipendenza tra l’ampiezza delle pregresse ipotesi di connessione e di collegamento di reati e l’ampiezza del diritto al silenzio degli imputati coinvolti, che ne fruivano secondo scelte arbitrarie e del tutto incapaci di generare un minimo di obblighi a loro carico”. Cosi V. SANTORO, Il cambio da coimputato a teste esalta il confronto, in Guida dir., 2001, n. 13, 41.
soggetti è stata resa possibile la trasformazione da imputato a testimone, attraverso una procedura piuttosto articolata, fondata sulla scelta consapevole del dichiarante.
La lett. a) del primo comma dell’art. 197 c.p.p. sancisce il principio secondo cui non posso essere assunti come testimoni i coimputati del medesimo reato e le persone imputate in procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. co.1° lett. a) (ipotesi di cooperazione colposa o di condotte indipendenti che hanno determinato un unico evento), salvo che nei loro confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Due le novità rispetto alla previgente disciplina.
In primo luogo non si fa più di rinvio a tutte le ipotesi di reati connessi: il divieto di testimonianza scatta solo qualora “la pluralità degli imputati trovi un momento di qualificante unificazione nell'unicità dell'evento causato: concorso cooperazione di più persone e variegata e indipendente paternità dell'unico evento criminoso”79.
In secondo luogo, il divieto non è più assoluto ma è sottoposto ad una “condizione risolutiva”80. Se interviene sentenza irrevocabile - di condanna, di proscioglimento o di applicazione della pena su richiesta - l'incompatibilità viene
79 V. SANTORO, Il cambio da coimputato a teste esalta il confronto, cit., 42.
meno e si ha la possibilità di essere chiamati a rendere testimonianza. In tali casi i soggetti de quibus possono essere escussi in dibattimento in qualità di testimoni - quindi con l'obbligo di rispondere secondo verità - indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni recentemente rese81.
La lett. b) prosegue con la previsione dell'incompatibilità degli imputati in un procedimento connesso teleologicamente ex art. 12 c.p.p. lett. c) (ipotesi in cui i reati per cui si procede sono stati commessi per eseguirne o occultarne altri) o probatoriamente collegato ex art. 371 c.p.p. co.2° lett. b).
A tale incompatibilità sono tuttavia poste due eccezioni: la prima allo stesso contenuto di quella prevista per gli imputati connessi nel medesimo reato: anche i soggetti in questione possono rendere testimonianza quando nei loro confronti sia stata emessa una sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento82.
81 Secondo F. CAPRIOLI, L. 1° marzo 2001, n. 63. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della Cost. Art. 5., in Leg. pen., 2002, 188-189, la formula utilizzata dal legislatore è impropria in quanto, una volta intervenuta sentenza irrevocabile, a rigore, non si potrebbe più parlare di “imputato”.
82 Possono, dunque, deporre come testimoni assistiti tutti gli imputati connessi o collegati (artt. 12 e 371, co 2, lett. b. c.p.p.) quando nei loro confronti siano intervenute le suddette sentenze, e ciò indipendentemente dal fatto che siano stati previamente avvertiti ai sensi dell’art. 64 co 3 , lett. c. c.p.p.. In tal senso Cass. sez. VI, 4 aprile 2003, n. 24612, in Cass. pen., 2004, 2963.
La seconda eccezione all'incompatibilità si ha quando, nel corso dell'interrogatorio o dell’esame, gli imputati connessi teleologicamente o collegati hanno reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri83. In tale eventualità, essi possono deporre come testimoni anche prima della conclusione del procedimento a loro carico, ma limitatamente all'oggetto delle dichiarazioni precedentemente rese. Si tratta di una incompatibilità condizionata e parziale84.
Da quanto detto emerge che solo gli imputati in procedimenti connessi in senso stretto sono radicalmente incompatibili con la qualifica di teste per tutta la durata del procedimento a loro carico, a prescindere dal fatto che abbiano reso dichiarazioni sulla responsabilità penale di altri. Essi saranno dunque sentiti in dibattimento con l'esame di persona imputata in un procedimento connesso ex art. 210 c.p.p.
Gli imputati connessi teologicamente o probatoriamente collegati, invece, assumeranno la veste di imputato o di
83 L’art. 197 lett. b prevede, infatti, l’incompatibilità di tali imputati finché nei loro confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento “salvo quanto previsto dall’art. 64 co 3, lett. c. “
84 Cosi C. CONTI, L’imputato nel procedimento connesso, cit., 192. Mentre la pronuncia di sentenza irrevocabile costituisce un’eccezione generale all’incompatibilità a testimoniare, valida per tutti gli imputati in un procedimento connesso o collegato, questa seconda eccezione si configura come “speciale”, in quanto riguarda solo gli imputati connessi teleologicamente o probatoriamente collegati, e “con oggetto limitato”, poiché tali soggetti possono testimoniare solo relativamente ai fatti oggetto di loro precedenti dichiarazioni.
testimoni a seconda del comportamento da essi tenuto. Se, nel corso del procedimento relativo all'imputazione mossa nei loro confronti, rendono dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità penale di persone imputate in altri procedimenti, tali soggetti perdono la possibilità di avvalersi del diritto al silenzio e sono chiamati a deporre come testimoni nel procedimento a carico di coloro che sono stati raggiunti dalle loro dichiarazione accusatorie. Affinché ciò possa avvenire, è necessario che soggetti in questione siano stati previamente avvertiti delle possibili conseguenze del loro comportamento. A tal fine il legislatore ha introdotto una “clausola generale” nella norma che disciplina l'interrogatorio dell'indagato nel proprio procedimento (art. 64 c.p.p.). Ai sensi della lett. c) co.3°, tutti gli indagati devono essere avvertiti che, se renderanno dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, diventeranno testimoni limitatamente a tali fatti, sempre che non rientrino nel novero dei soggetti radicalmente incompatibili con la qualifica di teste.
L’art. 64 c.p.p. impone che l'avviso debba essere dato indistintamente a tutti gli indagati, poiché la natura del legame intercorrente tra il loro procedimento e quello a carico delle persone coinvolte dalle dichiarazioni dovrà essere verificata di volta in volta in concreto. L'autorità procedente dovrà, infatti, accertare se sussiste un'ipotesi di connessione in senso stretto (art. 12, lett. a), c.p.p.), di connessione teleologica (art. 12, lett. c), c.p.p.) o di
collegamento probatorio (art. 371, co.2° lett. b), c.p.p.) per stabilire quale sarà lo status su da riservare all'indagato dichiarante erga alios.
A seconda del tipo di fatti sui quali l'imputato riferisce all'autorità giudiziaria, è possibile distinguere tre “livelli” di disciplina.
Al primo si trova l'imputato che rende dichiarazioni solo sul fatto proprio: egli è assolutamente incompatibile con la qualifica di teste relativamente ai fatti che lo riguardano. Al secondo livello può essere collocato l'imputato le cui dichiarazioni riguardano simultaneamente fatti propri e fatti altrui. Si tratta di ipotesi nelle quali il legame tra reati così stretto che si ritiene che l'imputato non possa essere sentito su fatti concernenti la responsabilità penale di altri senza essere, nel contempo, costretto a riferire anche fatti riguardanti la propria.
Al terzo livello, infine, ci sono gli imputati in procedimenti teleologicamente connessi o probatoriamente collegati: essi sono destinati ad assumere l'ufficio di testimone sia in relazione ai fatti oggetto di un giudizio definitivo nel loro confronti, sia in relazione a fatti riguardanti responsabilità altrui che abbiano avuto occasione di deporre dinanzi alla polizia o all'autorità giudiziaria.
Come è stato incisivamente affermato, “le due anime dell'incompatibilità a testimoniare hanno subito una sorta di
mutazione genetica e sono di riemerse sotto forma di garanzie e criteri speciali previsti dall’art. 197 c.p.p. bis in relazione alla testimonianza delle persone divenute compatibili”85.
I soggetti in discorso sono sottoposti ad una duplice regolamentazione: da un lato sono testimoni nel senso pieno del termine86, dall'altro ad essi devono essere applicate le disposizioni speciali di cui all’art. 197 bis, co.3° e 6°, c.p.p.. Sono imputati non sono comuni testimoni, bensì “testimoni assistiti”.