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Dalla sentenza n 361 del 1988 della Corte Costituzionale al nuovo art 111 della

Nel documento Imputato e Testimone (pagine 31-37)

Costituzione

Con la sentenza costituzionale 26 ottobre - 2 novembre 1998, n. 361 si è cominciato ad aprire un primo spiraglio

37 P. TONINI, Sul conflitto tra imputato “accusatore” e imputato “accusato” nei principali ordinamenti processuali dell'Unione Europea, in Gazz. giur., 1998, n. 7,3.

38 La riforma dell’art. 513 ad opera della legge 267 fu accolta malissimo dei giudici penali, come dimostra l'enorme quantità di ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale.

verso il superamento del contraddittorio sistema che è stato descritto.

In primo luogo, la Corte ha ribadito con forza il fondamentale diritto di ogni imputato di confrontarsi con la fonte di accusa.

Essa ha affermato che non è ragionevole precludere a priori l’utilizzabilità di elementi legittimamente raccolti nel corso delle indagini, a patto che essi siano acquisiti nel processo con un metodo che garantisca il diritto al contraddittorio dell’imputato. Quando è esaminato un testimone, e questi omette o rifiuta di rispondere, tale esigenza è soddisfatta attraverso la disciplina delle contestazioni: il giudice delle leggi ha affermato che la medesima disciplina debba essere applicata anche nel caso dell'esame di persona imputata in un procedimento connesso ma separato.

Quale è la ratio di tale estensione?

La Corte ha fondato il suo ragionamento sul rilievo che, tra il soggetto esaminabile ex art. 210 c.p.p. e il testimone, vi è un’analogia: entrambi rendono dichiarazioni che sono “ rivolte e destinate a valere nei confronti di altri”39. La situazione dell'imputato accusatore, chiamato a deporre su di un fatto altrui già riferito in precedenza, è simile a quella del testimone. Partendo da queste considerazioni la Corte ha

39 S. Buzzelli, Le letture dibattimentali, Milano, 2000, p. 198; M. DEGANELLO, Esame di persona imputata in un procedimento connesso, cit.,232.

ritenuto ragionevole estendere all'imputato connesso le norme che permettevano di utilizzare le precedenti dichiarazioni del testimone che fosse rimasto silenzioso. L'accusatore doveva, pertanto, essere condotto qualitativamente in dibattimento e doveva subire le contestazioni; in caso di silenzio, le sue precedenti dichiarazioni erano utilizzabili solo in presenza di altri elementi di prova che ne confermassero l’attendibilità (art. 500 c.p.p., co. 2° bis e 4°)40.

La sentenza n. 361 ha equiparato l’imputato connesso , giudicato nel medesimo procedimento e che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, all'imputato connesso giudicato separatamente. È stata così enucleata la figura unitaria del dichiarante erga alios41:anche il coimputato veniva in tal

modo sottoposto alla disciplina previsto dall’art. 210 c.p.p. Con tale sentenza è venuto meno il “diritto al silenzio totale”. Dapprima era opinione dominante che lo jus tacendi

40 La Corte dichiarò “l'Illegittimità costituzionale dell’art. 513 co 2 , ultimo periodo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applicano l’art. 500 co 2-bis e 4 , del codice di procedura penale”.

41 La Corte dichiarò “l’illegittimità costituzionale dell’art. 210 del codice di procedura penale nella parte in cui non è prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero”.

potesse essere esercitato anche prima dell’esame e che equivalesse, in sostanza, al rifiuto di sottoporvisi. L’affermata possibilità di effettuare le contestazioni implicava, invece, che l'imputato connesso non potesse astenersi in limine dal deporre bensì che dovesse rifiutare volta per volta di rispondere alle singole domande42.

Nonostante la sentenza n. 361, segni senza dubbio una tappa essenziale nel lento cammino verso la piena attuazione del contraddittorio nella formazione della prova, non è pervenuta alla totale equiparazione tra imputato connesso e teste sotto il profilo dell'obbligo di verità.

È stato denunciato come il sistema delle contestazioni non garantisse appieno il diritto dell'accusato a confrontarsi con l’accusatore: si trattava in realtà di un contraddittorio “sulla” prova precostituita nel corso delle indagini, senza che il difensore dell'imputato principale avesse la possibilità di effettuare il controesame43. Si è parlato, al riguardo, di un contraddittorio “afasico”44.

42 G. FRIGO, Un’ involuzione dell'impianto accusatorio con il pretesto di tutelare la difesa, in Guida dir., 1998, n. 44,62; A. NAPPI, La decisione della Corte costituzionale sull’art. 513 c.p.p. : un'importante innovazione che lascia aperti molti problemi, in Gazz. giur., 1998. n. 40, p. 2; P. TONINI , La prova penale, cit.,162.

43 In tal senso v. M. DEGANELLO, Esame di persona imputata in un procedimento connesso, cit., p. 232; G. FRIGO, Un’ involuzione dell'impianto accusatorio con il pretesto di tutelare la difesa, cit., p.62; P. TONINI, La prova penale, cit.,162.

44 L'espressione appartiene a G. GIOSTRA, Quale contraddittorio dopo la sentenza 361/1998 della Corte Costituzionale? In Quest. giurist., 1999, 198, che la utilizza nel senso etimologico di

Le reazioni sulla pronuncia non furono delle migliori: il Parlamento accusò i giudici di aver “legiferato” in una materia riservata al potere legislativo e, di averlo fatto fornendo un'interpretazione distorta dei principi costituzionali; gli avvocati lamentavano la violazione del contraddittorio, chiedendo il ripristino della normativa del 1977.

Si decise di esplicitare quei principi, affermati dalla Convenzione Europea sui Diritti Dell’Uomo45, che secondo molti studiosi, erano già ricavabili dalla Carta Fondamentale. Il 10 novembre 1999 è stata approvata definitivamente la legge di revisione costituzionale dell’art. 111 Cost. che ha sancito in maniera espressa principi del “giusto processo”: il diritto dell'imputato ad interrogare i suoi accusatori; il principio del contraddittorio nella formazione della prova; la regola secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto al contraddittorio.

Tali principi sono stati attuati dalla legge n. 63 del 2001, che ha apportato profonde modifiche al sistema probatorio, incidendo sui temi quali il diritto al silenzio e il diritto a

45 In particolare, la Convenzione europea sui diritti dell’uomo all’art. 6, par. 3, lett. d afferma che l'accusato ha diritto ad “interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico”. La giurisprudenza della Corte europea ha precisato che il termine testimone non va intesa in senso stretto ma si riferisce a qualsiasi persona che faccia dichiarazioni destinate ad essere utilizzate dal giudice nella valutazione dell’accusa.

Capitolo II

I Principi del “Giusto Processo”

Nel documento Imputato e Testimone (pagine 31-37)