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Se l’azieNda poSSiede allevameNti diverSi da boviNi, bufaliNi ed equiNi indicare, barrando la casella sì o no,se:

Nel documento istruzioni per la rilevazione (pagine 119-123)

29. l’azieNda poSSiede allevameNti per autoCoNSumo

Vale a dire piccoli allevamenti a carattere familiare costituiti da pochi capi di be-stiame ovino, caprino, o di animali di bassa corte (polli, tacchini, oche, conigli, eccetera) utilizzati esclusivamente per il consumo familiare;

30. l’azieNda poSSiede allevameNti deStiNati alla veNdita49 Di bestiame ovino, caprino, suino, avicolo (polli, tacchini, oche, conigli, eccetera) o di animali appartenenti ad altri allevamenti tra cui le api.

In caso di risposta affermativa al quesito 30 compilare i punti 31-37 solo per i capi destinati alla vendita. Altrimenti passare al quesito 38.

31. oviNi

Per la specie degli ovini si richiede il numero di: ■

pecore (punto 31.1), distinguendo tra pecore da latte (a), femmine che

han-no partorito almehan-no una volta anche se alla data del censimento sohan-no a ripo-so o stanno allattando e altre pecore (b) che comprendono le pecore da rifor-ma al termine della loro carriera economica e le agnelle montate, intendendo per esse le femmine di meno di un anno montate per la prima volta che non hanno ancora figliato.

altri ovini (punto 31.2) tra i quali sono compresi gli agnelli (maschi e

femmi-ne di età inferiore ad un anno), gli agfemmi-nelloni, i castrati ed i montoni. ■

■ In questa categoria sono comprese anche le femmine di età superiore ad un anno che non hanno mai partorito (non comprese tra le pecore ed agnelle montate).

32. CapriNi

Per la specie dei caprini si richiede il numero di: ■

Capre (punto 32.1), comprendendo tra di esse: le femmine che hanno già

figliato almeno una volta, (anche se alla data della rilevazione sono a ripo-so o stanno allattando), le femmine da riforma al termine della loro carriera economica e le femmine montate per la prima volta, vale a dire le femmine

(caprette) di meno di un anno che non hanno ancora figliato.

altri caprini (punto 32.2) sono i capretti (maschi e femmine di età inferiore

di età superiore ad un anno, che non hanno mai partorito (non comprese nel

punto 32.1). 33. SuiNi

Il numero dei capi suini dovrà essere fornito a seconda del peso vivo.

Per i suini di peso inferiore a 20 kg (punto 33.1) e da 20 kg a meno di 50 kg

(punto 33.2) è richiesta la consistenza senza ulteriore distinzione.

Per i suini di 50 kg e più, invece, i dati dovranno essere indicati con riferimento alla destinazione economica, ossia:

da ingrasso di 50 kg e più, sono i capi destinati alla produzione di carne (punto 33.3) e comprendono tre generi di peso (da 50 kg a meno di 80 kg, da

80 kg a meno di 110 kg, da 110 kg e più);

da riproduzione di 50 kg e più (punto 33.4) e comprendono:

a. verri - maschi utilizzati per la funzione riproduttiva o ad essa destinati, com-presi i verri da riforma;

b. scrofe montate – femmine utilizzate o destinate alla riproduzione, in stato di gravidanza o di presunta gravidanza. Sono comprese le scrofe da riforma; c. altre scrofe – femmine che non si trovano in stato di gravidanza o di presunta

gravidanza.

34. allevameNti aviColi

Per gli allevamenti avicoli, devono essere forniti i dati distintamente per: ■

polli da carne (punto 34.1) – sono compresi i giovani capi destinati alla

pro-duzione di carne. ■

galline da uova (punto 34.2) – in questa categoria vanno comprese le

gal-line che hanno già cominciato a deporre uova destinate sia al consumo che alla riproduzione, le pollastrelle che non hanno ancora cominciato a deporre uova, le galline da riforma e i galli da riproduzione per galline da uova. ■ ■ tacchini (punto 34.3) ■ ■ faraone (punto 34.4) ■ ■ oche (punto 34.5)

altri allevamenti avicoli (punto 34.6) – sono compresi: le anatre e gli altri

avicoli non menzionati precedentemente (ad esempio, quaglie, fagiani,

piccio-ni, ecc.); sono compresi gli animali allevati per la produzione di carne ma non

35. CoNigli

Indicare il numero dei capi distintamente per: ■

fattrici (punto 35.1) femmine destinate alla riproduzione, che hanno

parto-rito almeno una volta; ■

altri conigli (punto 35.2) conigli diversi dalle fattrici. 36. Struzzi

Indicare il numero complessivo degli struzzi.

37. altri allevameNti

Indicare, barrando il relativo quadratino, se l’azienda pratica l’allevamento di: ■

api (punto 37.1). Per tale voce specificare il numero di alveari. Si conta un

alveare per colonia di api (sciame) indipendentemente dalle caratteristiche dell’arnia;

altri allevamenti (punto 37.2). Indicare se l’azienda ha altri allevamenti non

menzionati in precedenza50. Essi includono: attività di vivai di vermi, mollu-schi da terra, lumache, ecc.; allevamento di selvaggina quali cinghiali, caprioli, lepri, ecc.; allevamenti di cervidi, allevamento di bachi da seta, allevamenti di animali da pelliccia. Sono escluse dagli altri allevamenti le seguenti attività: attività di vivai di rane, coccodrilli, vermi marini, attività di vivai di pesci; alleva-mento e addestraalleva-mento degli animali da compagnia.

38. agriColtura biologiCa e produzioNi di qualitÀ dop e igp allevamenti (al 24 ottobre 2010)

Le informazioni richieste riguardano i capi di bestiame allevati secondo standard e pratiche sancite da appositi atti legislativi, comunitari o nazionali.

Tali pratiche possono riguardare sia la diffusione di forme di allevamento compa-tibili con la tutela dell’ambiente, del suolo e della diversità genetica, sia la promo-zione di una migliore qualità dei prodotti zootecnici.

Il rilevatore dovrà riportare, per le specie indicate, il numero di capi allevati se-condo il metodo di produzione biologica o certificati sese-condo la normativa per la Denominazione di origine protetta (Dop) e/o per l’Indicazione geografica

protetta (Igp)51, presenti in azienda alla data di riferimento del 24 ottobre 2010.

Per agricoltura biologica si intende quella praticata in modo conforme agli stan-dard e alle norme specificate nel Regolamento n. 834/2007/Ce52 relativo alla pro-duzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. La propro-duzione biologi-ca prevede l’applibiologi-cazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali

e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali53.

In particolare, per gli allevamenti biologici vanno indicati al punto 38.1 solo i capi di bestiame allevati con metodi di produzione biologica e certificati secondo le norme comunitarie, esclusi quelli in fase di conversione al biologico.

Poiché un’azienda può allevare più specie di bestiame, non tutte necessariamente secondo il metodo biologico, al punto 38.1 andranno riportati solo i capi inseriti negli schemi di certificazione, che abbiano completato la fase di conversione e quindi siano già certificati.

Inoltre al medesimo punto 38.1, indicare i capi di bestiame allevati secondo le norme contenute nei disciplinari di produzione definiti per le Dop e le Igp, ossia quei prodotti zootecnici per i quali esiste un legame fra le caratteristiche del pro-dotto o dell’alimento e la propria origine geografica. In generale, vanno indicati in questo punto i soli capi sui quali viene effettuata, controllata e certificata la produzione e/o la trasformazione nell’anno di riferimento e che siano presenti in stalla alla data del 24 ottobre 2010.

Per essere ritenuti tali, i prodotti zootecnici devono essere registrati a livello comu-nitario e soddisfare determinate condizioni elencate in un disciplinare, anch’esso approvato a livello nazionale e comunitario. Il produttore aderisce volontariamen-te all’associazione che si è fatta promotrice del disciplinare svolontariamen-tesso. L’attribuzione del marchio Dop o Igp avviene in base al Regolamento n. 510/2006/Ce54 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. Nel caso degli allevamenti Dop e/o Indicazione Igp, indicare i capi per i quali l’azienda è controllata e certificata dal competente orga-nismo di controllo. Nel caso una stessa specie abbia sia il marchio Dop che quello Igp, indicare i capi della specifica specie o categoria una sola volta.

Nel caso in cui il marchio si riferisca all’alimento trasformato e l’azienda produca la materia prima da trasformare, riportare solo il numero di capi soggetti a marchio di cui si è produttori, anche se i relativi prodotti sono trasformati e commercializ-zati da altri.

In sintesi: i capi da indicare al punto 38 devono essere tutti quelli biologici e Dop Igp per i bovini, i bufalini ed equini e solamente quelli destinati alla vendita per le altre specie. Analogamente la presenza di api ed altri allevamenti deve essere segnalata solo se l’atti-vità di allevamento è destinata in tutto od in parte alla vendita.

CoNtrolli della SezioNe iii del queStioNario CoNSiSteNza degli allevameNti

1. Per ciascuna specie di bestiame la somma dei parziali deve essere uguale al corrispondente totale

2. Se l’azienda possiede allevamenti destinati alla vendita (risposta SI al punto 30) devono essere indicati dei capi allevati ad almeno uno dei punti che van-no dal 31 al 37

3. Se sono stati indicati allevamenti di api (punto 37.1) deve essere sempre di-chiarato il numero di alveari corrispondenti

4. Il numero di capi di bestiame allevata per produzioni biologiche e DOP/IGP deve essere uguale od inferiore alla consistenza delle corrispondenti specie indicate ai punti che vanno dal 26 al 37

metodi di geStioNe degli allevameNti

Nel documento istruzioni per la rilevazione (pagine 119-123)