• Non ci sono risultati.

L’azione individuale del socio e del terzo ai sensi all’art 2395 c.c

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ PER AZIONI NELLA DISCIPLINA

6. L’azione individuale del socio e del terzo ai sensi all’art 2395 c.c

L’art. 2395 c.c., non intaccato dalla riforma, dispone che «le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o la terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo».

L’articolo in commento è posto a tutela delle ragioni dei soci e dei terzi direttamente danneggiati dalla gestione degli amministratori della società126.

La norma si basa, quindi, su un presupposto differente rispetto a quello che caratterizza le azioni sinora esaminate.

natura autonoma spettando ai creditori sociali direttamente e non in via surrogatoria dell’azione sociale di cui all’art. 2393 c.c.».

126 Sul punto, v. le considerazioni di U. DE CRESCENZO, Le azioni di responsabilità, in L.

PANZANI (a cura di), Diritto fallimentare, Ipsoa, 2002, II, p. 10, il quale rileva che «la funzione della disposizione è quella di prevedere un’azione di responsabilità diretta nei confronti degli amministratori della società per gli atti illeciti compiuti, pur nell’esercizio delle loro funzioni di organi della società, direttamente in danno dei soci e dei terzi e non consente loro di trincerarsi dietro l’eccezione che l’atto illecito sarebbe stato compiuto in veste di organo della società, con la conseguenza che dovrebbe essere quest’ultima a subire in primis l’azione ex art. 2043 c.c. da parte del danneggiato. Quest’ultima considerazione mette in evidenza la ratio della norma che è quella di spingere gli amministratori ad avere un comportamento cauto e corretto anche verso i terzi, pena la propria diretta responsabilità» Nello stesso senso, v. M. C. BARTESAGHI, M. BONACCHI, F. FOSSATI, C. RONCALLO, G. SOLIMENA, A. TALENTI, Società per azioni, in Diritto e realtà, diretto da E. ZANELLI, Torino, 1994, III, p. 169, nel commento all’art. 2395, secondo i quali il disposto della disposizione assume una particolare importanza in quanto «consente il superamento di quella tradizionale immunità storicamente attribuita agli organi delle persone giuridiche».

Sia le azioni sociali che quella a tutela dei creditori prevedono come presupposto un danno al capitale sociale. Questo danno, sofferto direttamente dalla società è in grado di riverberarsi sulla consistenza dei diritti patrimoniali degli azionisti, in termini di minor redditività della propria partecipazione o diminuzione del valore della stessa, o sulla possibilità di veder soddisfatte le ragioni dei creditori.

L’azione prevista dall’art. 2395 c.c., pur implicando anch’essa la violazione da parte degli amministratori di regole inerenti al loro compito, non presuppone che da tali violazioni sia derivato un qualche pregiudizio al patrimonio della società, ma ha invece riguardo unicamente agli effetti dannosi verificatisi direttamente nel patrimonio individuale del socio o del terzo127. Al verificarsi del danno previsto

dall’art. 2395 c.c., la società e il suo patrimonio rimangono indifferenti in quanto il danno si produce immediatamente e «direttamente» a carico del patrimonio personale del socio o del terzo che non necessariamente s’identifica con un creditore sociale.

Si conferisce, quindi, al socio o a qualsiasi soggetto che possa essere stato leso dalla condotta degli amministratori la possibilità di agire uti singuli per ottenere il risarcimento dei danni direttamente sofferti128.

127 Così, ex multis, R. RODORF, La responsabilità civile degli amministratori di s.p.a. sotto la

lente della giurisprudenza (II parte), cit., p. 1332. Conformemente, v.: G. PRESTI e M. RESCIGNO, op. cit., p. 159; S. PESCATORE, L’impresa societaria a base capitalistica. Amministrazione e controllo, in Manuale di diritto commerciale diretto da V. BUONOCORE, Torino, 2003, p. 304 e ss..

128Dubbi interpretativi, con riferimento all’individuazione del danno diretto, sono stati

sollevati da M.C. BARTESAGHI, M. BONACCHI, F. FOSSATI, C. RONCALLO, G. SOLIMENA, A. TALENTI, op. cit., p. 171, in quanto «parte della dottrina ritiene, infatti, che il comportamento illecito produttivo di un danno debba essere diretto proprio contro i

Sia la dottrina che la giurisprudenza sono pressoché unanimi nel ritenere che si tratti di una responsabilità di natura extracontrattuale129.

Sono comunque rinvenibili alcuni limiti all’esercizio dell’azione, in quanto il comportamento illecito e dannoso dell’amministratore deve essere inerente all’esercizio della sua carica.

Nonostante la riconduzione della fattispecie nell’ambito della responsabilità extracontrattuale e la conseguente operatività del principio dell’atipicità dell’illecito aquiliano, l’azione risponde a delle caratteristiche tipologiche determinate che non consentono di superare il collegamento con la funzione esercitata. In altri termini, l’azione non

singoli danneggiati; in questa prospettiva la responsabilità in esame risulta subordinata ad un’attività intenzionalmente diretta contro il socio o il terzo, ovvero di un comportamento esclusivamente doloso».

129 Sul punto, v.: U. DE CRESCENZO, op. cit., p. 7; F. FERRARA e F. CORSI, op. cit., p. 532; G.

PRESTI e M. RESCIGNO, op. cit., p. 159; L. NAZZICONE, op. ult. cit., p. 218; F. DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1995, p. 507; R. RODORF, La responsabilità civile degli amministratori di s.p.a. sotto la lente della giurisprudenza (I parte), cit.. Sembrano porsi a favore del riconoscimento di una responsabilità contrattuale, le considerazioni di S. PESCATORE, op.ult. cit., p. 305, il quale rileva che «la lesione deve essere ascritta ad atti od omissioni posti in essere o perpetrate dagli amministratori nell’esercizio ovvero in occasione del loro ufficio, quindi in violazione di obblighi preesistenti all’illecito; da non trascurare, ancora, il fatto che l’art. 2395 c.c. testualmente afferma che le previsioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori, collegando, quindi , queste loro specifiche responsabilità con quella nei confronti della società (art. 2393 c.c.) e dei creditori sociali (art. 2394); tali elementi parrebbero deporre, allora, per la natura contrattuale anche della responsabilità verso il singolo socio ed il singolo terzo». Con riferimento a quest’ultima ipotesi, v. F. GALGANO, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, cit., p. 288. In giurisprudenza, a favore della tesi della natura extracontrattuale, v. fra le molte: Cass., 12 giugno 2007, n. 13766, in Giur. it., 2007, p. 2761 e ss.; Cass., 28 maggio 2004, n. 10271, in Foro it., 2005, I, p. 816 e ss., con nota di L. NAZZICONE; Cass., 1 aprile 1994, n. 3216, in Foro it., 1995, I, p. 1302 e ss.; Cass., 7 settembre 1993, n. 9385, in Fallimento, 1994, p. 44 e ss.; Cass., 3 agosto 1988, n. 4817, in Dir. fall., 1989, II, p. 381 e ss.; Cass., 7 settembre 1993, n. 9835, in Società, 1994, p. 48 e ss. e in Fallimento, 1994, p. 44 e ss.; Cass., 1 aprile 1995, n. 3216, in Foro it., 1995, I, p. 1320 e ss..

potrà essere esperita in relazione a qualsiasi comportamento dannoso posto in essere, illegittimamente, da chi si trovi anche a rivestire la carica di amministratore di una società, ma è necessario che quel comportamento sia espressione tipica dell’attività gestoria dell’amministratore.

Conseguentemente, l’antigiuridicità della condotta va valutata in rapporto ai doveri legali e statutari che si è già visto essere propri del rapporto di amministrazione, «ancorché gli effetti dannosi delle violazione di siffatti doveri qui si producano al di fuori del perimetro soggettivo di quel rapporto (intercorrente unicamente tra la società e l’amministratore) per investire direttamente la posizione dei singolo socio o del terzo: in ciò appunto consiste la peculiarità della fattispecie considerata dal citato art. 2395, che perderebbe ogni ragione d’essere se la si stemperasse completamente nell’alveo omnicomprensivo della figura dell’azione di risarcimento per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.»130.

Ulteriori profili problematici si collegano alla possibilità di prefigurare una possibile responsabilità concorrente a carico della

130 Così, R. RODORF, La responsabilità civile degli amministratori di s.p.a. sotto la lente della

giurisprudenza (II parte), in Le Società, 2008, p. 1332, il quale aggiunge in nota che «non sembra perciò del tutto felice la formula adoperata da Cass., 3 aprile 2007, n. 8359, in Giur. it., 2007, p. 2761 e ss., secondo la quale non rileva che il danno sia stato arrecato al socio o al terzo dagli amministratori nell’esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, attesa la natura extracontrattuale dell’azione che costituisce un’applicazione dell’ipotesi disciplinata dall’art. 2043 c.c. Più persuasiva, viceversa, l’affermazione di App. Milano, 23 giugno 2004, in Giur. comm., 2006, II, p. 1049 e ss. e di Trib. S.M. Capua Vetere, 10 ottobre 2006, in Le Società, 2008, p. 486 e ss., ove si sostiene che gli amministratori di società sono tenuti a rispondere del danno ingiusto cagionato direttamente ai soci od ai terzi a seguito del compimento di un atto illecito nell’esercizio delle funzioni loro proprie, mentre rispondono ai sensi dell’art. 2043 c.c. qualora il danno ingiusto sia stato cagionato a terzi al di fuori dell’attività gestoria».

società, poiché trattasi di danno prodotto dagli amministratori di questa.

Sul punto sono presenti due orientamenti distinti, entrambi favorevoli ad una tale estensione.

Secondo una prima impostazione, si potrebbe invocare l’art. 2049 relativo alla responsabilità dei padroni e dei committenti131.

Una seconda impostazione, invece, fa leva sul rapporto di immedesimazione organica identificabile tra la società ed i propri amministratori, le cui condotte sarebbero direttamente riferibili alla società, che diventerebbe anch’essa responsabile. Letta in questi termini, la disposizione dell’art. 2395 c.c. finirebbe semplicemente per estendere agli amministratori la responsabilità già prevista per la società nei confronti dei soci e dei terzi132.

Per quanto riguarda la casistica relativa alla concreta utilizzazione di una tale azione, occorre rilevare che questa ha trovato applicazione prevalentemente in relazione alle ipotesi in cui gli amministratori hanno rappresentato in modo infedele, nell’ambito del bilancio di esercizio, lo stato della società, determinando nel socio o nel

131 M. FRANZONI, Gli amministratori e i sindaci, cit., p. 370.

132 Così, F. DI SABATO, Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario, cit., p. 670 e ss..

In giurisprudenza, v. Trib. Milano, 21 aprile 1986, in Società, 1989, p. 703 e ss., ove si rileva che «trattasi di azione extracontrattuale perché non discende da inadempimento ad obblighi derivanti da contratto, ma da comportamenti dolosi o colposi diretti a procurare un danno, questi comportamenti devono riguardare gli atti relativi alla carica di amministratore di società, il danno si realizza direttamente a carico dell’attore non direttamente a carico del patrimonio della società e di riflesso soltanto sul patrimonio dell’attore, l’azione può essere svolta dal socio o da un terzo creditore della società, l’azione è cumulabile con le azioni contrattuali esperibili contro l’amministrazione stessa o la società in base al negozio che ha prodotto gli effetti dannosi sul patrimonio dell’attore».

terzo la decisione di sottoscrivere azioni di questa o di accordarle un finanziamento133.

Inoltre, quest’azione può eventualmente concorrere con le altre azioni previste dalla disciplina societaria atteso che, secondo quanto espressamente sancito dall’art. 2395 c.c., «le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno» direttamente patito dal socio o dal terzo. Ne deriva, quindi, la possibilità di un esercizio congiunto di due azioni contro i medesimi soggetti, l’una promossa dalla società ex art. 2393 e l’altra proposta ai sensi dell’art. 2395.

7. La responsabilità per l’attività di «direzione e coordinamento di

Outline

Documenti correlati