Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al secondo periodo del comma 687, dell’articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: « 2019-2021 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 2022-2024 » ed è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi con-tratti collettivi trovano le risorse nell’am-bito del Fondo per il servizio sanitario nazionale. »
4.102. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All’articolo 1, della legge 30 di-cembre 2020, n. 178 sono apportate le se-guenti modifiche:
1. Al comma 491, le parole: « dall’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal-l’anno 2022 »;
2. All’inizio del comma 492, aggiungere le parole: « A decorre dal 2022, ».
4.61. (prioritario) Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All’articolo 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
« 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « 30 settembre 2021. ».
4.165. (prioritario) Occhiuto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Fino al 31 dicembre 2021 è so-spesa l’applicazione dell’articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
4.80. Ceccanti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiun-tive richieste dalle aziende sanitarie per l’abbattimento delle liste di attesa, si ap-plica sino al 31 dicembre 2022 l’aliquota fiscale del 15 per cento ».
4.41. Paolo Russo.
Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All’articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 dopo le parole: « deli-berato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, » sono aggiunte le seguenti:
« come prorogato dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, nonché da eventuali successive proroghe dello stato di emergenza sanitaria, »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, i dirigenti medici operanti nelle aziende ospedaliere delle Università, che abbiano maturato il 70° anno di età, durante il periodo di emergenza, possono essere trattenuti in ser-vizio, per un ulteriore anno a decorrere dallo spirare dell’anno accademico 2020/
2021. ».
4.012. De Lorenzo.
ART. 5.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L’applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2021.
3-ter. Per l’anno scolastico 2021/2022, le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano su base sperimentale e facol-tativa.
5.27. Casa.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: a decorrere dal 1° marzo 2021 con le se-guenti: entro il 2 maggio 2021;
b) dopo il comma 5, aggiungere il se-guente: 5-bis. All’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, so-stituire le parole « ,in aggiunta alle ordina-rie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell’or-ganico di diritto del personale amministra-tivo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente con-ferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge re-stano confermate per la durata delle stesse. » con le seguenti: « ad aumentare nell’anno scolastico 2020/2021 le dotazioni organiche di diritto dei collaboratori scolastici in mi-sura proporzionale e a procedere per il medesimo anno scolastico oltre le ordina-rie facoltà assunzionali in misura corri-spondente alle trasformazioni contrattuali indicate. La dotazione organica del perso-nale ATA di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico che sono progressivamente ridotti a seguito del
col-locamento a risposo del personale di cui al presente comma. »
* 5.29. (prioritario) Vacca.
* 5.17. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Presti-pino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi, Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di ma-teria limitatamente alla lettera b))
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: « nel-l’anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e un contributo di 165 milioni euro per l’anno 2021 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « 2020/2021 »;
b) al comma 4, dopo le parole: « nel-l’anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e un contributo di 120 milioni euro per l’anno 2021 » e dopo le parole: « 2019/2020 » sono inserite le seguenti: « 2020/2021 »;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Agli oneri derivanti dal presente arti-colo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall’articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ».
5.4. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sac-cani Jotti, Vietina, Spena.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicem-bre 2020, n. 178, sono apportate le se-guenti modificazioni:
a) al comma 978 le parole: « Per l’anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 »;
b) al comma 979 le parole: « e di 27,23 milioni di euro annui per l’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 40,84 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 27,23 milioni di euro per l’anno 2024 ».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 13,61 milioni di euro per l’anno 2022, 40,84 milioni di euro per l’anno 2023 e 27,23 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indiffe-ribili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.59. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente 5-bis. All’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole
« e 2021/2022 » sono sostituite dalle se-guenti « , 2021/2022 e 2022/2023 » e le parole: « possono derogare » sono sostituite dalla seguente: « derogano ».
5.12. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salta-martini, Basini, Bellachioma, De Ange-lis, D’Eramo, Durigon, Gerardi, Lucen-tini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benve-nuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Pa-rolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordo-nali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modifica-zioni:
a) al comma 2, le parole: « al 31 di-cembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti
« al 31 dicembre 2022 ».
b) al comma 2-bis, le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle se-guenti « al 31 dicembre 2022. ».
5.26. (prioritario) Casa.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 88-bis, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 2020/2021 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 2021/2022 ».
b) le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».
5.25. (prioritario) Di Stasio, Masi, Faro, De Carlo, Scanu.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5 bis. All’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « paritarie comu-nali » sono sostituite dalla seguente « pari-tarie » e le parole: « per l’anno scolastico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti
« per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/
2022 ».
5.3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sac-cani Jotti, Vietina, Spena.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « per l’anno scola-stico 2020/2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ».
* 5.7. Pella, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
* 5.15. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Presti-pino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All’articolo 3, comma 1, del de-creto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « sette giorni » sono sosti-tuite ovunque ricorrano, dalle seguenti:
« dieci giorni ».
5.51. Fratoianni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole « 31 agosto 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2021 » e conseguentemente dopo le parole « di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. » aggiungere il seguente capoverso: « I componenti successivamente eletti decadono unitamente a quelli in ca-rica all’atto della loro nomina. Ai fini del presente comma e per consentire lo svol-gimento delle operazioni in sicurezza, con ordinanza del ministro sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. ».
5.18. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Presti-pino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2022 ».
5.52. Fratoianni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Tenuto conto dell’emergenza epi-demiologica in corso, in deroga all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, è prorogato al 31 dicembre 2021 il mandato degli attuali componenti del Con-siglio Superiore della Pubblica Istruzione.