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Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ri-cercare attraverso lo screening neonatale di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro Screening neonatale esteso, isti-tuito dal decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.

8-ter. Al fine di garantire le prestazioni conseguenti all’implementazione dello scre-ening neonatale esteso di cui al precedente comma, all’articolo 6, comma 2 della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: « e in 33.715.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti:

« e in 35.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021 »; le parole: « e 23.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 25.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021 ».

8-quater. Agli oneri derivanti dall’attua-zione del comma 8-ter, pari a 2 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2021 si

provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.60. (prioritario) Noja, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I termini di presentazione delle domande volte al riconoscimento dell’in-dennizzo previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide sono riaperti per cinque anni a decorrere dalla data di en-trata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In considerazione del lasso temporale trascorso dalla commer-cializzazione del farmaco talidomide, l’o-messo reperimento della documentazione sanitaria attestante la prescrizione, l’assun-zione o la patologia materna che ha richie-sto la somministrazione del farmaco stesso non può costituire, in ogni caso, condizione ostativa all’accoglimento della domanda.

8-ter. Entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con pro-prio decreto, ad apportare le modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, necessarie ai fini del recepimento e dell’attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis.

4.130. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Mar-tini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al 31 di-cembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 3, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « al 31 dicembre 2021 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-zione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 194 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sul finanzia-mento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

* 4.142. De Menech.

* 4.82. Villani, Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zani-chelli.

* 4.131. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Mar-tini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All’articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « alla cessazione dello stato di emergenza epide-miologica determinato dal COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 ».

8-ter. All’articolo 19, comma 1, allegato 1, eliminare il punto 22.

4.95. (prioritario) Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-cazioni alla legge di conversione 17 luglio

2020, n. 77, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

« 5-quater. Alle strutture private accre-ditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19 e che ab-biano comunque realizzato il 100 per cento del budget degli Acuti (Ricoveri Ordinari e Day Hospital), è riconosciuto un contributo pari al costo complessivo sostenuto nel 2020 per tutti i dispositivi di protezione individuale a fronte di apposita rendicon-tazione da parte della medesima struttura interessata, ferma restando la garanzia del-l’equilibrio economico del Servizio sanita-rio regionale. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, è legato all’emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget. ».

4.173. (prioritario) Mancini, Lorenzin.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le pa-role: « con durata non superiore a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « con durata non superiore alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. ».

4.97. (prioritario) Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 e ovunque ricorra le parole: « per la durata dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « Fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2 dopo le parole: « inca-rico provvisorio » sono aggiunte le seguenti:

« o con incarico definitivo a massimale ri-dotto a norma dell’articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 e dell’articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2019 ».

4.112. Carnevali.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il se-guente:

« 1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presi-dente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposi-zioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sa-nitarie e socio-sasa-nitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio na-zionale anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria e socio-sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interes-sati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza alle regioni e Province auto-nome, che possono procedere al recluta-mento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Nel caso di assunzioni presso strut-ture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal mo-mento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei re-gistri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione atte-stante il proprio titolo professionale con-seguito all’estero. Rimane salva l’eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all’esito negativo della proce-dura per il riconoscimento del titolo. »;

b) al comma 1-bis, dopo le parole:

« pubblica amministrazione » aggiungere le seguenti: « nonché presso strutture private autorizzate o accreditate » e sono aggiunti,

infine, i seguenti periodi: « Nel caso di assunzioni presso strutture private autoriz-zate o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della do-manda di riconoscimento del titolo, conte-nente autocertificazione attestante il pro-prio titolo professionale conseguito all’e-stero. Rimane salva l’eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all’esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo ».

4.34. (prioritario) Paolo Russo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Tenendo conto dei commi 339, 791, 797 e 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 89 comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le as-sunzioni finanziate con le risorse del Pro-gramma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell’articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali con-tratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 e dal citato comma 791 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.

4.152. Epifani, Fassina.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In ragione del protrarsi dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19, al fine di contrastare la attuale e futura carenza di medici di medicina generale il Ministro

della salute con proprio decreto, da ema-narsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto, provvede ad un’ulteriore pro-roga del termine di utilizzo della gradua-toria di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto ministeriale del 7 marzo 2006 re-cante « Princìpi fondamentali per la disci-plina unitaria di formazione specifica in medicina generale », e pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale del 13 marzo 2006 n. 60, limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti che si siano resi vacanti per cancel-lazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

Dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.86. (prioritario) Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. In via del tutto eccezionale, è prorogata fino al 30 settembre 2021 la presentazione delle domande di richiesta di indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, da parte dei soggetti vaccinati entro il 31 di-cembre 2020 e danneggiati dalla vaccina-zione, il cui nesso causale o temporale sia già stato riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera, ma esclusi dai benefìci della legge per decorrenza dei termini della domanda amministrativa. I maggiori oneri a carico sono a valere sulle disponibilità economiche del Fondo di cui all’articolo 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino ad un massimo del 10 per cento. Con decreto del Ministro della sa-lute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, vengono definite le modalità di erogazione degli indennizzi, di cui al presente comma, nonché le modalità di presentazione delle domande.

4.49. Cunial.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le

risorse di cui all’articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per l’anno 2021 per un im-porto pari a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 mi-lioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-nale 2021-2023, nell’ambito del programma

« Fondi di riserva e speciali » della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-mente utilizzando l’accantonamento rela-tivo al Ministero della salute.

4.19. (prioritario) Lapia.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 4-novies, secondo pe-riodo, le parole: « con legge regionale » sono sostituite dalle seguenti: « della presente legge. »;

b) al comma 4-duodecies, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per l’anno 2020 e per l’anno 2021 il credito d’imposta di cui al precedente periodo è attribuito, alle me-desime condizioni, anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa, fermo restando il limite mas-simo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro annuo per il 2021. ».

4.134. (prioritario) Dal Moro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Limitatamente alla procedura di ammissione conseguente alla riapertura dei termini per l’integrazione dell’elenco na-zionale dei soggetti idonei alla nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie e degli Enti del S.S.N., pubblicato sul portale del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, sono iscritti nell’elenco degli idonei

anche i candidati che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della do-manda, hanno acquisito l’ammissione al corso regionale di formazione di cui all’ar-ticolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

4.22. Fioramonti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel rispetto delle finalità pre-viste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l’utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19.

* 4.168. Pentangelo, Novelli.

* 4.110. De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Lepri, Schirò, Campana.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 7 dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: « Qualora non venga raggiunta l’in-tesa entro il 30 aprile 2015, per l’anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora non venga raggiunta l’intesa entro il 30 aprile 2021, il Ministro della salute, d’intesa con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, applica per il 2021 i pesi secondo i criteri previsti dall’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».