Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I termini in scadenza al 31 di-cembre 2020 per il versamento di tutti i contributi dovuti dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al decreto legislativo 3 giugno 1994, n. 509, e al de-creto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito un reddito netto professionale annuo non superiore a euro 20.000 negli anni d’imposta 2019 e 2020, sono prorogati al 31 gennaio 2021, ovvero fino al diverso termine finale dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19.
11.119. Invidia.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2.1. Il documento unico di regolarità con-tributiva di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2021. ».
11.104. (prioritario) Varchi, Maschio, Pri-sco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Ram-pelli.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli eventuali versamenti dovuti dai datori di lavoro privati a seguito di una non corretta applicazione al calcolo della tredicesima mensilità delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono effettuati entro il 30 aprile 2021.
11.20. Bartolozzi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All’articolo 97, comma 1, del de-creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 13 otto-bre 2020, n. 126, al secondo periodo, le parole: « entro il 16 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2021 ».
* 11.103. (prioritario) Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
* 11.34. Marco Di Maio, Del Barba.
Al comma 10, sostituire le parole da:
dello stanziamento fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
11.60. Comaroli, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All’articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
« dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 16 ot-tobre 2020 al 30 aprile 2021 ».
10-ter. All’articolo 1, comma 482, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 282,1 milioni di euro per l’anno 2021 » sono sostituite dalle se-guenti: « 564,2 milioni di euro per l’anno 2021 »;
10-quater. All’articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 53,9 milioni di euro per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 107,8 milioni di euro per l’anno 2021 ».
10-quinquies. All’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo pe-riodo è aggiunto il seguente: « I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma e successive proroghe non sono computa-bili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme ero-gate dall’INPS, ai lavoratori dipendenti pub-blici e privati in possesso del riconosci-mento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per mi-norazione civile. ».
10-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, pari a 336 mi-lioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.116. Panizzut, Boldi, De Martini, Fo-scolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tira-mani, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giac-cone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Mi-nardo, Moschioni, Murelli, Zoffili, Bor-donali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
(Inammissibile per estraneità di ma-teria limitatamente al capoverso 10-quinquies)
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All’articolo 6, comma 1, del de-creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-tito, con modificazioni, della legge 13 otto-bre 2020, n. 126, le parole: « Fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « Fino al 30 giugno 2021 ».
10-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 10-bis, valutate in 512,35 milioni di euro per l’anno 2021 e in 82,5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ar-ticolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11.91. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Clau-dio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Co-maroli, Gava, Paternoster, Bordonali, Fo-gliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ra-vetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Caf-faratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Mo-schioni, Murelli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. L’esonero previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto per le assunzioni effettuate sino al 30 giugno 2021.
10-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 10-bis si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
* 11.3. Sani, De Menech.
* 11.92. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, To-nelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Gava, Paternoster, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Foscolo, Cavan-doli.
* 11.30. Schullian, Gebhard, Plangger, Ema-nuela Rossini.
* 11.52. Marco Di Maio, Del Barba.
* 11.118. Gallinella, Masi, Scanu, Di Sta-sio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Su-riano, Zanichelli.
* 11.1. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Ca-iata, Lucaselli, Prisco.
* 11.11. Cattaneo, Nevi, Spena, Polidori, Barelli, Torromino, Squeri, Baldini, Man-delli, Sisto.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;
b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e di 100 mi-lioni di euro per l’anno 2021 »;
c) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « e di 5 milioni di euro per l’anno 2021 ».
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 105 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.115. Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Mar-tini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Mo-schioni, Murelli, Zoffili, Bordonali, Fo-gliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ra-vetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bel-lachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cat-toi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Cavandoli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All’articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « al periodo d’imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi d’imposta 2020 e 2021 ».
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in 24,2 milioni di euro per l’anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corri-spondente riduzione del fondo di cui
al-l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.94. Frassini, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Zennaro, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Mu-relli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All’articolo 1, comma 2, del de-creto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: « richiesti dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « richiesti dal 1° gennaio 2022 ».
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in 213 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo di cui al-l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.75. Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fo-gliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ra-vetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:
10-bis. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito « Rem ») di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è ricono-sciuta la medesima quota anche per il mese di gennaio 2021, nonché per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2021. Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relative
alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di novembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) assenza nel nucleo familiare di com-ponenti che percepiscono o hanno perce-pito una delle indennità di cui all’articolo 15 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La domanda per le quote di Rem di cui al presente comma è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 28 febbraio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Isti-tuto e presentato secondo le modalità sta-bilite dallo stesso.
Ai fini dell’erogazione del Rem è auto-rizzato un limite di spesa di 2.712 milioni di euro per l’anno 2021 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato « Fondo per il Reddito di emergenza ». L’INPS provvede al moni-toraggio del rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Mini-stero dell’economia e delle finanze. Qua-lora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via pro-spettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti con-cessori.
Il riconoscimento delle quote del Rem di cui al presente comma è effettuato nel limite di spesa di 904 milioni di euro nel-l’ambito dell’autorizzazione di spesa rela-tiva al predetto Fondo per il reddito di emergenza.
Per quanto non previsto dal presente comma, si applica la disciplina di cui al-l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove com-patibile.
11.83. Papiro.
Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:
10-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, sono prorogati al 28 febbraio 2021 i termini decadenziali per inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti nell’anno 2020.
11.136. (prioritario) Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.
Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:
10-bis. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pen-sionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, o dal decreto-legge 30 settem-bre 2003, n. 269, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell’ente previdenziale, il recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospeso fino al 1°
gennaio 2023. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, né a quelli deri-vanti da sentenze pronunciate successiva-mente. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.87. Invidia.
Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:
10-bis. Sono prorogati al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle do-mande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli ar-ticoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati ne-cessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 1° marzo 2021.
* 11.18. (prioritario) Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
* 11.35. (prioritario) Marco Di Maio, Del Barba.
* 11.79. (prioritario) Nesci.
* 11.129. (prioritario) Fassina.
* 11.43. Viscomi.
* 11.77. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Ram-pelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:
10-bis. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: « 15 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »;
b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: « 2-ter Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 2 non è compu-tabile ai fini del comporto né del limite massimo assistibile per la tutela previden-ziale purché nell’ambito di un rapporto di lavoro in corso. »;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. La previsione di cui al comma 4 si estende anche ai certificati di malattia redatti dal 17 marzo 2020 fino alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. ».
11.128. Epifani, Fornaro.
Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:
10-bis. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole « 15 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;
b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: « 2-ter. Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 2 non è compu-tabile ai fini del comporto né del limite massimo assistibile per la tutela previden-ziale purché nell’ambito di un rapporto di lavoro in corso. »;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. La previsione di cui al comma 4 si estende anche ai certificati di malattia redatti dal 17 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».