Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti, anche in ragione dell’impegno ec-cezionale nell’ambito dell’emergenza sani-taria, all’articolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 l’ultimo periodo è sosti-tuito dal seguente: « I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge re-stano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attri-buite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provve-dimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della
presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi. ».
* 4.81. (prioritario) Bella.
* 4.117. Ferro, Prisco, Trancassini, Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.
* 4.144. Fassina.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti isti-tuzionali demandati, in base alla normativa vigente, all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in partico-lare, per fronteggiare l’emergenza epide-miologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dal-l’entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell’arti-colo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all’avvio delle procedure straordinarie di stabilizza-zione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022, con oneri a valere sull’avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.
** 4.55. Mura, Carla Cantone, Lacarra, Ser-racchiani, Viscomi.
** 4.83. Sportiello, Sarli.
** 4.149. Conte, Fassina.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All’articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:
« centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti « diciotto mesi », le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2020 » e le parole:
« negli ultimi sette » sono sostituite dalle seguenti: « negli ultimi otto ».
4.113. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al comma 432 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (modificato dall’articolo 1, comma 543, della legge n. 145 del 2018 e dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 8 del 2020) sono apportate le se-guenti modificazioni:
a) le parole: « il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2020 »;
b) le parole: « ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2020 »;
c) le parole: « alla data del 31 dicem-bre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2020 »;
d) le parole: « negli ultimi sette » sono sostituite dalle seguenti: « negli ultimi otto ».
4.151. Epifani, Fassina.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All’articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono ap-portate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « borsa di studio erogata dagli Istituti » aggiungere le se-guenti: « o di borsa di studio erogata dalle Università »;
b) le parole: « di almeno tre negli ultimi sette » sono soppresse.
4.172. Mancini.
Dopo il comma 7 inserire il seguente.
7-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con mo-dificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 così come modificato dall’articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 137 del 2019 sono ap-portate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo le parole: « Nel triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all’anno 2022 »
b) al quarto periodo le parole: « per il medesimo triennio » sono sostituite dalle seguenti: « Nel medesimo periodo ».
4.104. (prioritario) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Al comma 2 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 (con-vertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8), come modificato dall’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126), nonché al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (con-vertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27), le parole: « dirigenti medici e sanitari » sono sostituite con le seguenti: « dirigenti medici, veterinari e sanitari ».
4.150. Conte.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All’articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:
« 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
* 4.9. (prioritario) Alessandro Pagano, Cec-chetti, Parolo, Coin, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Ste-fani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
* 4.77. (prioritario) Lorenzin.
* 4.90. (prioritario) Trizzino.
Al comma 8, le parole: 21 marzo 2021 sono sostituite con le seguenti: 21 marzo 2022.
4.87. Ianaro.
Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Possono iscriversi nel-l’elenco nazionale anche i candidati che alla data del 5 febbraio 2021 abbiano ac-quisito l’ammissione al corso regionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
4.120. (prioritario) Rampelli, Prisco, Tran-cassini, Donzelli, Lucaselli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164, così come modificato dall’ar-ticolo 1, comma 572 della legge 30 dicem-bre 2018 n. 145, l’autorizzazione sperimen-tale triennale alla Regione Sardegna con-cernente la realizzazione degli investimenti stranieri finalizzati alla piena attuazione del progetto Ospedale Mater Olbia è pro-rogata al 31 dicembre 2023, tenuto conto del coinvolgimento della struttura nei Piani di emergenza per fronteggiare l’epidemia da COVID-19. Entro il medesimo termine il Ministero della salute, la Regione Sardegna e l’investitore privato straniero concordano le modalità di conclusione della sperimen-tazione e di funzionamento stabilizzato della struttura sanitaria.
8-ter. Il Ministero della salute e la Re-gione Sardegna proseguono ad assicurare il monitoraggio delle attività della struttura previsto dall’articolo 16, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 modificato dall’articolo 1 comma 572 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sino alla conclusione della speri-mentazione gestionale. La Regione Sarde-gna è autorizzata, al fine di dare integrale attuazione agli Accordi sostitutivi di prov-vedimento amministrativo stipulati con il
partner straniero, concernenti la sperimen-tazione gestionale in corso presso l’Ospe-dale Mater Olbia, a derogare alle disposi-zioni di revisione della spesa sanitaria di cui articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’articolo 45, comma 1-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, per la durata di tutta la spe-rimentazione gestionale e della successiva fase di funzionamento stabilizzato. Relati-vamente al sostegno dei costi della fase di avvio della struttura sanitaria negli anni 2019 e 2020, la Regione è autorizzata a derogare, alle disposizioni del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992 n. 502 e succes-sive modifiche ed integrazioni. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter la Regione Sardegna provvede senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4.78. (prioritario) Gavino Manca.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. L’Agenas, al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente e gli ul-teriori compiti di supporto tecnico-opera-tivo alle regioni derivanti dalla riorganiz-zazione della rete ospedaliera e territoriale e dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2021 e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione di personale già alle sue dipendenze non inquadrato in qualifica dirigenziale, as-sunto con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data del 1° gennaio 2021 abbia maturato almeno tre anni, an-che non continuativi, di esperienza lavora-tiva presso la propria amministrazione e sia in possesso dei requisiti di cui all’arti-colo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. A seguito della stabilizzazione il predetto per-sonale viene inquadrato di ruolo nella ca-tegoria corrispondente all’inquadramento a tempo determinato. La dotazione
orga-nica dell’Agenzia, di cui all’articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, successivamente ampliata come disposto all’articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, con-vertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126, è corrispondentemente incrementata di 70 unità.
8-ter. Fino al completamento delle pro-cedure di stabilizzazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l’Agenas può rin-novare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020.
8-quater. Agli oneri derivanti dall’appli-cazione del precedente comma 8-bis pari a 2.176.628 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sull’integrazione al finanziamento di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e, fino al soddisfacimento del fab-bisogno, sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.