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Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 6, comma 6, del de-creto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: « possono definire », sono

inserite le seguenti: « , a far data dal 1°

gennaio 2023, ».

* 10.28. Giacomoni, Mandelli, Prestigia-como, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

* 10.47. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Man-zato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

* 10.92. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lu-caselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:

« sessanta giorni » sono sostituite con le seguenti: « centottanta giorni ».

** 10.85. (prioritario) Caretta, Ciaburro, Pri-sco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Ram-pelli.

** 10.20. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

** 10.38. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

** 10.49. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Ga-staldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Man-zato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche all’articolo 21, comma 4, del de-creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. Visto l’articolo 1 del Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la

scadenza dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 sostenuti dal Fondo europeo agri-colo di sviluppo regionale (FEASR), e al fine di favorire la ripresa produttiva del settore agricolo ed agroalimentare delle Re-gioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, all’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:

« 2019 e 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si prov-vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.012. Marchetti, Caparvi, Patassini, Vi-viani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Go-linelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bor-donali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Mol-teni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Gava, Paternoster, Zennaro, Lucen-tini.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Proroga in materia di patentini fitosani-tari).

1. All’articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, le parole: « fino al no-vantesimo giorno » sono sostituite dalle se-guenti: « fino al centottantesimo giorno ».

* 10.05. Incerti, Cenni, Critelli, Cappel-lani, Frailis.

* 10.028. Fornaro.

* 10.017. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

* 10.010. Mandelli, Nevi.

* 10.025. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lu-caselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Proroga in materia di registrazione cereali).

1. All’articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « ses-santa giorni » sono sostituite dalle seguenti:

« centoventi giorni ».

** 10.018. (prioritario) Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

** 10.03. Incerti, Cenni, Critelli, Cappel-lani, Frailis.

** 10.06. Mandelli, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

** 10.027. Fornaro.

** 10.030. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lu-caselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Rifinanziamento Fondo antibracconaggio it-tico).

1. All’articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: « e 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « , 2020 e 2021, ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.029. (prioritario) Tripiedi.

ART. 11.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All’articolo 3, comma 3, del de-creto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le parole da: « 30 settembre » fino a « de-cadenza » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

1-ter. All’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: « 30 settembre » fino a « decadenza » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2020 ».

11.13. (prioritario) D’Attis, Occhiuto.

Al comma 2, sostituire le parole: sino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: sino al 31 dicembre 2023.

11.80. Tripiedi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai lavoratori di cui all’articolo 1, commi 251 e 251-bis, della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, è concessa, in continuità con le prestazioni di cui alle medesime disposizioni, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2021, un’indennità pari al trat-tamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. All’inden-nità di cui al presente comma non si ap-plicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.86. Invidia.

Sopprimere il comma 5.

11.6. Aprile.

Al comma 5, sostituire le parole da: nei confronti fino a: periodo d’imposta 2018 con le seguenti: nei confronti dei pensionati INPS, relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.

11.126. Villani.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di mitigare gli effetti eco-nomici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo di cui all’articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato per l’anno 2021.

8-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-zione del comma 8-bis, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.14. Mulè.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2019, n. 160, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 495, secondo periodo, le parole: « primo periodo del » sono sop-presse;

b) al comma 497, le parole: « nel rispetto dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 » sono soppresse.

11.121. Tucci.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All’articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:

« al 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 marzo 2021 ».

9-ter. Le assenze dal servizio di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non sono computabili nel periodo di com-porto.

9-quater. Dall’attuazione del comma 9-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.