Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già dif-ferito al 31 gennaio 2021 dall’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modifi-cato dall’articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente
diffe-rito al 31 marzo 2021 dall’articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell’in-terno 13 gennaio 2021, è ulteriormente differito al 30 giugno 2021, esclusivamente per i comuni interessati da eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel corso dell’anno 2020, per i quali è stato dichia-rato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legi-slativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2.38. (prioritario) Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Ga-staldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusme-roli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Lucchini, Badole, D’E-ramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Val-busa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dall’anno 2021, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-fi-nanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa cor-rispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successiva-mente all’approvazione del bilancio di pre-visione, le relative variazioni contabili con-fluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
2.18. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruf-fino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli effetti dell’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emer-genza. Sono fatti salvi i permessi eventual-mente usufruiti allo stesso titolo a
decor-rere dal 31 luglio 2020 fino all’entrata in vigore della presente legge.
* 2.27. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
* 2.55. Prisco, Trancassini, Albano, Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.
* 2.32. Morgoni, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « entro il 7 ottobre 2017 » sono sostituite dalle se-guenti: « entro il 31 dicembre 2020 ».
2.13. D’Attis.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai commi 859 e 868 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente:
« 2022 ».
2.16. (prioritario) Pella, Mandelli, Maz-zetti, Napoli, Ruffino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 6, comma 5, del de-creto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».
2.25. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruf-fino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole:
« per una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « per due volte ».
* 2.62. (prioritario) Galizia, Cassese.
* 2.57. (prioritario) Ubaldo Pagano.
* 2.31. (prioritario) Gebhard.
* 2.68. (prioritario) (ex 1.20) Squeri, Man-delli, Sisto, Baratto, Cortelazzo, Bond.
* 2.70. (ex 20.01) De Toma.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole
« entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti : « entro il 30 giugno 2021 ».
2.49. (prioritario) Brescia.
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga adeguamenti antincendio nelle strut-ture turistico ricettive)
1. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) le attività ricettive turistico-alber-ghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di aguamento antincendio, approvato con de-creto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’a-deguamento alle disposizioni di preven-zione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando pro-vinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2022, della SCIA parziale, atte-stante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei
ma-teriali; compartimentazioni; corridoi; scale;
ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere lo-calizzate nei territori colpiti dagli eccezio-nali eventi meteorologici che si sono veri-ficati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, non-ché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, indivi-duati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici veri-ficatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle di-sposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è pro-rogato al 30 giugno 2023, previa presenta-zione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2022 della SCIA parziale. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 di-cembre 2021.
2.07. Gusmeroli, Andreuzza, Bitonci, Can-talamessa, Cavandoli, Centemero, Co-volo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ta-rantino, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure per la velocizzazione delle procedure di riorganizzazione di Uffici dirigenziali
ge-nerali del Ministero dell’interno) 1. Al fine di accelerare le procedure di aggiornamento dell’assetto organizzativo
mi-nisteriale e, in particolare, allo scopo di adeguare le strutture del Ministero dell’in-terno alle previsioni recate dall’articolo 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per l’ado-zione del regolamento recante norme di adeguamento del regolamento di organiz-zazione del medesimo Ministero dell’in-terno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, è fissato al 30 giugno 2021. Il predetto regolamento di adeguamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deli-bera del Consiglio dei ministri. Su detto regolamento è acquisito il parere del Con-siglio di Stato.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.08. (prioritario) Miceli, Fiano, Ceccanti, Ciampi, De Maria, Pollastrini, Raciti, Zardini.
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga dei termini in materia contabile) 1. All’articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole « e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2020 e 2021 »;
b) le parole « le regioni a statuto or-dinario » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».
2. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 51 milioni di euro per l’anno 2021, 62 milioni di euro per l’anno 2022, 59 milioni di euro per l’anno 2023, 24 milioni di euro per l’anno 2024 e 3 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante cor-rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.010. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Loren-zin, Madia, Mancini.
(Inammissibile per estraneità di ma-teria limitatamente al comma 1, lettera b))
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione in-cendi)
1. All’articolo 5, comma 11-ter, del de-creto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifi-cazioni, le parole: « entro il 7 ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « limitata-mente alle attività ricettive all’aria aperta tale termine è prorogato al 7 ottobre 2021 ».
2.09. (prioritario) Zucconi, Trancassini, Pri-sco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Don-zelli.
ART. 3.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. I procedimenti sanzionatori del-l’Autorità Nazionale Anticorruzione, av-viati ai sensi del comma 13 dell’articolo 213 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel corso del 2020 e 2021, per rifiuto o omis-sione delle informazioni e dei documenti richiesti nell’ambito della Banca Dati Na-zionale dei Contratti Pubblici, di cui al comma 8 del medesimo articolo 213, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, sono interrotti fino al 31 dicembre 2021.
2-ter. I responsabili del procedimento e i responsabili dell’anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1, hanno l’obbligo, entro il 31 di-cembre 2021, di effettuare le necessarie verifiche e di provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell’appalto secondo le specifiche modalità indicate nei comunicati del Presidente del-l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
3.66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessioni e di au-torizzazioni, sono esonerati per l’anno 2021 dal versamento del canone unico, per le occupazioni temporanee e permanenti, di cui all’articolo 1, commi 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843 e 844, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per le esigenze indifferibili
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.257. Flati, Francesco Silvestri, Salafia, Baldino, Daga, Tuzi, Mariani, Cubeddu, Bella.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dedicate alla nautica da di-porto », sono aggiunte le seguenti: « nonché a quelle turistico ricreative concesse con atto formale pluriennale »;
b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-bre 2020 »;
c) al comma 7, alinea, dopo le pa-role: « dei relativi canoni », sono aggiunte le seguenti: « e la loro riscossione, compresi i procedimenti ed i provvedimenti di riscos-sione coattiva »;
d) al comma 7, lettera a), sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « ed i provvedimenti di riscossione coattiva »;
e) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai procedimenti giudi-ziari o amministrativi inclusi quelli ine-renti la riscossione dei canoni pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concer-nente il pagamento dei canoni per l’anno 2020.
3.323. Buratti.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All’articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500 » sono sostituite dalle seguenti: « non può essere inferiore a euro 2.500 »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « Limitatamente ai casi in cui le concessioni hanno ad oggetto l’utilizza-zione di aree e pertinenze demaniali ma-rittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico indivi-duate e deliberate dagli enti locali territo-rialmente competenti, il canone dovuto quale corrispettivo non può, comunque, essere inferiore a euro 500 ed il termine di ade-guamento allo stesso è prorogato al 1°
gennaio 2022. ».
3.264. (prioritario) Pastorino, Gagliardi, Bu-ratti.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 1, terzo periodo, del-l’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti; « 2020, 2021, 2022 e 2023 »;
b) le parole: « al terzo e al quarto anno » sono sostituite dalle seguenti: « al terzo, al quarto, al quinto e al sesto eser-cizio ».
* 3.68. (prioritario) Marco Di Maio, Del Barba.
* 3.199. (prioritario) Lollobrigida, Silve-stroni, Trancassini, Prisco, Albano, Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.
* 3.82. Patassini, Caparvi, Marchetti, Sal-tamartini, Basini, Bellachioma, De An-gelis, D’Eramo, Durigon, Gerardi, Lu-centini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Ben-venuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Pa-rolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordo-nali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
* 3.83. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Loren-zin, Madia, Mancini, Miceli.
* 3.273. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023 alle pubbliche amministra-zioni locali comprese nell’elenco di cui al-l’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, con riferimento ai risul-tati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, ne-gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 non si applica la disposizione di cui all’ar-ticolo 21, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pub-blica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
** 3.237. (prioritario) Molinari, Iezzi, Bor-donali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ra-vetto, Stefani, Cavandoli, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Gava, Paternoster.
** 3.189. Miceli.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Per l’anno 2021, il termine di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del regola-mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è pro-rogato al 30 aprile.
3-ter. Per l’anno 2022, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uni-che di cui all’articolo 4, comma 6-quin-quies, del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.
3.206. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Per l’anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari derivanti dall’emer-genza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell’Allegato n. 4/2, recante il « Principio contabile ap-plicato concernente la contabilità finanzia-ria », annesso al decreto legislativo 23 giu-gno 2011, n. 118, possono determinare l’ac-cantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dub-bia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell’importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-ter. All’articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del 2021 ».
4-quater. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteg-giare le conseguenze dell’emergenza epide-miologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell’80 per cento, anche in corso d’anno, l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibi-lità, ferma restando la misura dell’accan-tonamento a rendiconto.
* 3.188. Ubaldo Pagano, Miceli, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.
* 3.269. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Gli enti locali possono non appli-care per l’anno 2021 il canone di cui al-l’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di un’apposita deliberazione da adottare en-tro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.
4-ter. Per l’anno 2021 i prelievi relativi all’occupazione di spazi pubblici a qual-siasi titolo gravanti sugli operatori dei
mer-cati, anche su aree attrezzate e del com-mercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero del-l’interno un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro da ripartire tra gli enti interessati con un decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie lo-cali.
** 3.92. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Loren-zin, Madia, Mancini, Miceli.
** 3.192. Prisco, Trancassini, Albano, Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.
** 3.267. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. In ragione delle gravi difficoltà gestionali derivanti dalla pandemia da Co-vid-19 i comuni non in stato di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province e le città metropolitane, in sede di prima applicazione, possono istituire il canone di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2022.
3.115. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. In ragione delle gravi difficoltà gestionali derivanti dalla pandemia da Co-vid-19 la riscossione del canone di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sospesa fino alla data del 15 luglio 2021.
3.116. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Ai commi 859 e 868 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall’anno 2021 »,
ovun-que ricorrano, sono sostituite dalle se-guenti: « A partire dall’anno 2022 ».
* 3.93. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Loren-zin, Madia, Mancini, Miceli.
* 3.268. Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni appro-vano i piani economico-finanziari del ser-vizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’esercizio in corso dal 1°
gennaio precedente. Nel caso in cui le de-libere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, le relative varia-zioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
** 3.95. Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Miceli.
** 3.262. Muroni, Pastorino, Fornaro, Fas-sina.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. I contratti in corso alla data dell’8 marzo 2020 tra gli enti affidatari e i sog-getti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2023, al fine di assicurare con-dizioni di sostenibilità a fronte delle ridu-zioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all’emergenza epidemiologica da CO-VID-19 e dalla sospensione delle attività di riscossione.
3.320. Topo.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle
se-guenti: « entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2021 ».
3.261. Muroni, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla pande-mia da Covid-19, agli enti locali, che alla data del 31 gennaio 2020 hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario plurien-nale ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ancora in corso di approvazione a norma della legislazione vigente in materia, è data facoltà di rifor-mulare o rimodulare il piano originaria-mente presentato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-creto.
3.245. (prioritario) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per l’esercizio 2021, gli enti locali accantonano al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » un valore pari al 90 per cento dell’accantonamento quantificato nel-l’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’aggior-namento dei princìpi contabili.
3.169. Flati, Francesco Silvestri, Salafia,
3.169. Flati, Francesco Silvestri, Salafia,