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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1, comma 1084, let-tera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « dal 1° luglio 2021 », sono sosti-tuite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 ».

* 15.66. Marco Di Maio, Del Barba.

* 15.111. Squeri, Barelli, Porchietto, Tor-romino, Baldini, Polidori.

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Proroga dei termini in materia di conces-sioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo

idroelettrico)

1. In attesa della definizione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte costituzionale della Repubblica, anche in relazione all’e-sigenza di assicurare condizioni concorren-ziali omogenee a livello nazionale in ma-teria di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l’emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le proce-dure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroe-lettrico, e prorogato al 31 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 125-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2021, e con esso

gli effetti delle leggi approvate, i quali, fino al 31 dicembre 2021, sono sospesi.

2. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) è prorogato al 30 settembre 2023 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell’ar-ticolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 luglio 2022 dall’arti-colo 125-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) sono prorogati al 30 settembre 2025 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell’articolo 12 del de-creto legislativo n. 79 del 1999, prorogati al 31 luglio 2024 dall’articolo 125-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell’articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 ottobre 2020 dall’articolo 125-bis, comma 3, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Al comma 6 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le pa-role: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2025 ».

15.01. (prioritario) Enrico Borghi, Plang-ger, Gebhard.

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel periodo in cui è stato pro-clamato lo stato di emergenza epidemiolo-gica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, il termine di sessanta giorni

relativo alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima da parte delle Regioni, degli Enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, di cui al comma precedente, decorre dal giorno successivo alla fine dello stato di emergenza ».

15.021. (prioritario) Montaruli, Rotelli, Pri-sco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Ram-pelli.

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-cazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;

b) ovunque ricorrono le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:

« al 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 2, al primo periodo le parole: « a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli inter-venti di cui al citato comma 1 » sono sop-presse.

d) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall’articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

15.08. (prioritario) Rospi.

Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-cazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;

b) ovunque ricorrono le parole: « al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:

« al 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora l’edificio sia ubicato in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall’articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

15.06. Rospi.

Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-cazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « al 30 giugno 2022 », ovunque ri-corrono, sono sostituite dalle seguenti « al 31 dicembre 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall’articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

15.09. Rospi.

ART. 16.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026 e garantire la realizzazione degli in-terventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico fina-lizzati all’utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento della manifestazione, il finan-ziamento di cui all’articolo 213-bis del de-creto-legge 19 maggio 2020 n. 34, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato per l’anno 2021.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.5. (prioritario) Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Per l’anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e per l’anno 2021 » e dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono inserite le se-guenti: « e dal 1° gennaio 2021 al 31 di-cembre 2021 »;

b) il comma 6 è sostituito dal se-guente:

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 mi-lioni di euro per l’anno 2020 e a 180 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come ridetermi-nato dall’articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

16.2. Barelli, Marin, Versace, Aprea, Ca-sciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La proroga della moratoria dei mutui bancari di cui all’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilet-tantistiche (ASD o SSD), nonché delle so-cietà che hanno per oggetto sociale la ge-stione di palestre e di centri sportivi, riferiti all’approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell’attività spor-tiva.

16.10. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Ca-sciello, Saccani Jotti, D’Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D’Attis.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All’articolo 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e al secondo periodo dopo le parole: « 30 milioni per l’anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2022 »;

b) al comma 2, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « 5 milioni per l’anno 2020 » sono aggiunte le seguenti:

« e di 10 milioni di euro fino al 30 giugno 2021 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160, come rideterminato dall’articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

16.8. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Ca-sciello, Saccani Jotti, D’Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D’Attis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « spe-ciali quinquennali » sono aggiunte le se-guenti: « ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica », le parole:

« dodici mesi » sono sostituite dalle se-guenti: « ventiquattro mesi stabilmente », e dopo le parole: « completa relazione » è aggiunta la seguente: « asseverata »;

b) al comma 3 le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquat-tro mesi »;

c) il comma 4 è abrogato.

16.13. (prioritario) Lollobrigida, Trancas-sini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « ulteriori tre

anni » sono sostituite dalle seguenti: « ulte-riori cinque anni ».

16.1. Barelli, Marin, Versace, Aprea, Ca-sciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « comun-que non superiore a ulteriori tre anni, » sono aggiunte le seguenti: « o cinque anni nel caso di impianti natatori, ».

16.7. (prioritario) Prisco, Trancassini, Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 3 dell’articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « da marzo 2020 a luglio 2020 » sono aggiunte le seguenti: « nonché da novembre 2020 a giugno 2021 ».

16.9. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Ca-sciello, Saccani Jotti, D’Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D’Attis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 8 dell’articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 le parole: « di-ciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ».

16.12. (prioritario) Valente.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’arti-colo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’ap-plicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è pro-rogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comun-que non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 10 milioni per l’anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’ar-ticolo 2, comma 107, della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244.

Conseguentemente, alla rubrica aggiun-gere, in fine, le seguenti parole: – Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.