Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. In deroga a quanto pre-visto dal comma 3, la durata dei consigli degli ordini territoriali dell’ordine profes-sionale degli ingegneri è prorogata al 2 maggio 2022 ».
8.32. (prioritario) Perantoni, Ascari.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 1, comma 925, se-condo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « graduatorie vi-genti alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle se-guenti: « graduatorie delle pubbliche am-ministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021 ».
8.34. (prioritario) Giuliano, Ascari.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 6, comma 3, del de-creto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: « COVID-19 » sono aggiunte le seguenti: « , o comunque sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ».
8.29. (prioritario) Dori, Ascari.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, le parole: « 1° settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».
* 8.10. Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
* 8.22. Frassini, Gava, Paternoster, Coma-roli, Bellachioma, Claudio Borghi, Va-nessa Cattoi, Cestari.
* 8.23. Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola:
« otto » è sostituita dalla seguente: « nove ».
** 8.2. (prioritario) Cardinale.
** 8.39. (prioritario) Varchi, Prisco, Ma-schio, Deidda, Trancassini, Donzelli, Lu-caselli, Rampelli.
** 8.17. Bisa, Tateo, Di Muro, Turri, Mor-rone, Potenti, Paolini, Marchetti, To-masi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
** 8.20. Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.
** 8.36. Zan.
** 8.50. Mandelli, Sisto, Tartaglione.
** 8.53. Colletti, Cimino, Giuliano, Ascari.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola:
« nove » è sostituita dalla seguente: « dieci ».
* 8.28. Giuliano, Ascari.
* 8.51. Mandelli, Sisto, Tartaglione.
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Sospensione dell’efficacia dell’articolo 159 del codice penale e disciplina transitoria).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto e fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 159 del codice penale.
2. Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9.
3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
a) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
b) deferimento della questione ad al-tro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedi-mento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore.
In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla preve-dibile cessazione dell’impedimento, doven-dosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di ses-santa giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
d) sospensione del procedimento pe-nale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;
e) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente
riceve la documentazione richiesta, o co-munque decorsi sei mesi dal provvedi-mento che dispone la rogatoria.
4. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
a) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronun-cia del dispositivo della sentenza che defi-nisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
b) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronun-cia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
5. I periodi di sospensione di cui al comma 4 sono computati ai fini della de-terminazione del tempo necessario a pre-scrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della respon-sabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
6. Se durante i termini di sospensione di cui al comma 4 si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al comma 3, i termini sono prolungati per il periodo cor-rispondente.
7. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
8. Nel caso di sospensione del procedi-mento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del pre-sente codice.
9. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano altresì ai fatti commessi dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto.
8.04. (prioritario) Annibali, Marco Di Maio, Del Barba.
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Formazione continua degli ordini profes-sionali).
1. In ragione della straordinaria emer-genza epidemiologica da COVID-19 gli ob-blighi di aggiornamento professionale de-vono avvenire osservando standard di sicu-rezza per la salvaguardia della salute e l’anno formativo intercorrente tra il 1° gen-naio ed il 31 dicembre 2021 non è conteg-giato ai fini del triennio formativo. Conse-guentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti.
8.02. Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, To-nelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Gava, Paternoster, Zen-naro.
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Proroga scadenza mandato degli ordini ter-ritoriali dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili).
1. In deroga all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, gli organi di cui all’ar-ticolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 restano in carica fino all’ele-zione del consiglio di cui all’articolo 25 del medesimo decreto legislativo.
8.012. (prioritario) Currò.
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Proroga di termini in materia di formula esecutiva telematica).
1. La previsione di cui all’articolo 23, comma 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
8.010. Colletti.
ART. 9.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di consentire all’Agenzia In-dustrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali, nelle more del riordino della normativa concernente i pre-supposti per l’iscrizione nel Registro nazio-nale delle imprese di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l’iscrizione del-l’Agenzia nel predetto registro è fissato al 31 dicembre 2021. Fino a tale termine, l’Agenzia è esentata dall’obbligo di munirsi preventivamente delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per lo svol-gimento delle proprie attività istituzionali.
L’Agenzia assicura l’annotazione delle ope-razioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
9.1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Ca-stiello, Zicchieri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il se-guente periodo: Al termine della proroga, l’Agenzia è esentata dall’obbligo di munirsi
preventivamente delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per lo svol-gimento delle proprie attività istituzionali ma assicura l’annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri sog-getti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
9.2. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Ca-stiello, Zicchieri.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In considerazione della emer-genza epidemiologica da COVID-19 e al fine di corrispondere alle esigenze funzio-nali delle prefetture-uffici territoriali del Governo, la graduatoria del concorso pub-blico per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gaz-zetta Ufficiale-Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011 è prorogata al 31 dicembre 2021.
2-ter. Al fine di dare attuazione al comma 2-bis, il Ministero della difesa provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi vice ispet-tori del Corpo forestale dello Stato me-diante scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria di cui al comma 2-bis.
9.4. Paolo Russo.
ART. 10.
Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021.
10.70. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Ma-glione, Alberto Manca, Marzana, Paren-tela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cil-lis, Gagnarli, Cassese.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di favorire la semplifica-zione amministrativa e di garantire il sol-lecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pub-blici, fino al 31 dicembre 2021, le associa-zioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da sog-getti pubblici sono esonerate dall’acquisi-zione della documentadall’acquisi-zione di cui all’arti-colo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla di-gitalizzazione e alla transizione ecologica.
* 10.1. Sani, Cenni, Incerti, Critelli, Cap-pellani, Frailis.
* 10.64. Scoma, Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
* 10.72. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Ma-glione, Alberto Manca, Marzana, Paren-tela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cil-lis, Gagnarli, Cassese.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione delle restrizioni imposte dalla emergenza COVID-19, il ter-mine di cui al comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è fissato, limitatamente agli aiuti da erogare nell’anno 2021, in sessantacinque giorni.
10.80. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Del Se-sto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovec-chio, Cillis, Gallinella.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Al comma 1086, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
« dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° giugno 2022 ».
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 261 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibi-lità del fondo di cui all’articolo 126, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
* 10.6. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
* 10.86. Ciaburro, Caretta, Prisco, Tran-cassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
* 10.39. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
* 10.50. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cec-chetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Man-zato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
Al comma 6, sostituire le parole: è so-speso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 con le seguenti: sono so-spesi i pagamenti delle rate in scadenza a gennaio, febbraio e marzo 2021 e sostituire le parole: non oltre il 16 febbraio 2021 con le seguenti: non oltre il 16 aprile 2021.
10.102. Maraia.
Al comma 6, sostituire le parole: 16 feb-braio 2021 con le seguenti: 30 novembre 2021.
10.66. Comaroli, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
Al comma 6, sostituire le parole: 16 feb-braio 2021 con le seguenti: 17 marzo 2021.
* 10.87. (prioritario) Caretta, Ciaburro, Pri-sco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Ram-pelli.
* 10.7. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
* 10.22. Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
* 10.43. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
* 10.51. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cec-chetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Man-zato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Bor-ghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
* 10.62. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
* 10.77. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Ma-glione, Alberto Manca, Marzana, Paren-tela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cil-lis, Gagnarli, Cassese.
* 10.106. Fornaro.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All’articolo 14-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Conseguentemente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-stali provvede entro il 28 febbraio 2021 ad erogare a favore dei soggetti attuatori, già individuati nel 2017, del Programma adot-tato con decreto ministeriale 28 dicembre 2016 non meno del 50 per cento delle somme ad essi attribuiti per l’annualità 2021, così come risultanti nei pertinenti capitoli 1477 e 1488 della tabella 13 alle-gata al decreto 30 dicembre 2020 del Mi-nistro dell’economia e delle finanze conte-nente ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanzia-rio 2021 e per il triennio 2021-2023. ».
** 10.3. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
** 10.63. Scoma, Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
** 10.73. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pa-rentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monito-raggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ap-portate le seguenti modificazioni:
a) al comma 139 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « le disposizioni di cui al presente comma si applicano a de-correre dall’anno 2022 »;
b) al comma 140, le parole: « entro 7 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « en-tro 30 giorni ».
10.19. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni,