• Non ci sono risultati.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 2 dell’articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 », e al terzo periodo le parole: « per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

5.36. Casa.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare in tutti gli ordini di scuola la funzionalità di ogni singolo istituto nell’ambito dell’autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.

5.30. Villani.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 32, comma 6 del de-creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 13 otto-bre 2020, n. 126, le parole: « limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti diret-tamente dai comuni » sono soppresse.

5.6. Paolo Russo.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Proroga validità graduatorie personale sco-lastico comunale)

1. All’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settem-bre 2022 »;

b) è aggiunto, infine, il seguente pe-riodo: « La validità delle graduatorie comu-nali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settem-bre 2022 ».

* 5.01. (prioritario) Berardini, De Giro-lamo, Rizzone.

* 5.08. (prioritario) Iezzi, Bordonali, Fo-gliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Ste-fani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Mobilità straordinaria)

1. In riferimento alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l’anno scolastico 2021/2022 i termini per la mo-bilità straordinaria per tutti gli ambiti ter-ritoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

5.09. (prioritario) Bucalo, Frassinetti, Mol-licone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lu-caselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Considerata la situazione di emer-genza di diffusione epidemiologica da CO-VID-19 si dispone, con ordinanza del Mi-nistro dell’istruzione da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, la riapertura dei ter-mini di mobilità in deroga interregionale, interprovinciale e intercompartimentale de-stinando ad essa, annualmente, il 100 per cento delle cattedre disponibili, di cui al-l’articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA trien-nio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100 per cento del residuo è destinato ai vincitori di concorso alla data odierna.

5.05. Rospi.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizione in materia di proroga di con-tratti del personale nominato su Organico

Covid)

1. Al fine di garantire in tutti gli ordini di scuola lo svolgimento dell’anno scola-stico 2020/2021 in modo adeguato alla si-tuazione epidemiologica e nell’ambito del-l’autonomia, il termine dei contratti sotto-scritti ai sensi dell’articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.

5.013. (prioritario) Bucalo, Frassinetti, Mol-licone, Albano, Trancassini, Prisco, Don-zelli, Lucaselli, Rampelli.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di ridurre gli effetti nega-tivi della pandemia sul reclutamento delle università, la valutazione di cui al comma 5 dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 può essere effettuata, per tutti i titolari di contratti terminati nel corso del 2020 e del 2021, entro il 31 dicembre 2022.

6.13. Bella.

Al comma 5, le parole da: limitatamente fino alla fine del comma, sono soppresse.

6.16. (prioritario) Melicchio.

Al comma 6, lettera a), le parole: 15 aprile 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2021 e, alla lettera b), le parole: 30 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2021.

* 6.12. (prioritario) Fusacchia.

* 6.31. Fratoianni.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il termine di cui all’articolo 1, comma 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro il quale il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al precedente comma 653 del medesimo articolo debba maturare almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accade-mici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del regola-mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è prorogato fino all’anno accademico 2021/

2022 incluso.

6.28. Fratoianni.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. I mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sui limiti d’impegno di cui alla tabella 1 della medesima legge, pos-sono essere erogati anche successivamente alla data di scadenza dell’ammortamento del 31 dicembre 2020 ai fini del completa-mento degli interventi ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di am-mortamento, previo parere favorevole del Ministero dell’università e della ricerca.

L’erogazione delle suddette somme è effet-tuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2022, su domanda dei soggetti mutuatari, in relazione allo stato avanzamento lavori, previo nulla osta del Ministero dell’università e della ricerca.

6.30. Fratoianni.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2019/

2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro ter-mine connesso all’adempimento di sca-denze didattiche o amministrative funzio-nali allo svolgimento delle predette prove.

* 6.32. (prioritario) Fratoianni.

* 6.11. Fusacchia.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis.

** 6.9. Marco Di Maio, Del Barba.

** 6.34. Invidia.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: anche alle professioni aggiungere le seguenti: di farmacologo,.

6.15. Ianaro.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il se-guente periodo: « Le medesime disposizioni si applicano, altresì, all’attività di agente di affari in mediazione per i quali l’organiz-zazione e le modalità di svolgimento del-l’esame di abilitazione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dello sviluppo economico ».

* 6.23. Foti, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* 6.25. Marco Di Maio, Del Barba.

* 6.33. Polidori, Mandelli, Squeri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 23-quater, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole « per l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 », dopo le parole:

« primaria cardiovascolare » sono inserite le seguenti: « con particolare riferimento alla pluridistrettualità cardiovascolare » e le parole « si provvede mediante corrispon-dente riduzione del Fondo di cui all’arti-colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 dicembre 204, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell’arti-colo 9, comma 9, del presente decreto. » sono sostituite dalle seguenti: « , 10 milioni di euro per l’anno 2021 e 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante cor-rispondente riduzione della dotazione del

fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall’articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

6.2. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Pella, Mandelli, Sisto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: « per un periodo di cinque anni dalla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ». L’iscrizione alla se-zione B degli Albi professionali degli inge-gneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicem-bre 2023. Gli iscritti alla sezione B po-tranno iscriversi alla sezione A dell’Albo fino a cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell’esperienza professionale maturata, for-malmente certificata, secondo un regola-mento approvato dai rispettivi Consigli na-zionali, previo parere dei Ministeri dell’u-niversità e della giustizia.

6.7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Nitti, Orfini, Ciampi.

(Inammissibile per estraneità di ma-teria limitatamente al secondo e terzo periodo)

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di dare continuità agli interventi per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produt-tivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione del settore turistico impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali anche in un’ottica di mag-giore accessibilità in favore di soggetti di-sabili, all’articolo 29, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « per gli anni 2019-2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « per gli anni 2019, 2020 e 2021 ».

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.90. Masi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione dei perduranti effetti negativi della pandemia da CO-VID-19 sul comparto, il credito d’imposta di cui all’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali anche qualora i canoni dovuti per il 2020 siano pagati dopo il 31 dicembre 2020 e non oltre il 30 giugno 2021.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 e a 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.91. (prioritario) Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella, Villani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sostituire le parole:

« 31 marzo 2021 » con le seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

7.33. Gava, Iezzi, Bordonali, Fogliani, In-vernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, To-nelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del medesimo de-creto-legge.

7.83. (prioritario) Trancassini, Prisco, Al-bano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all’articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: « 31 dicem-bre 2020 » ovunque ricorrono, sono sosti-tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

7.79. (prioritario) Trancassini, Prisco, Al-bano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo periodo, le

parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

7.77. (prioritario) Trancassini, Prisco, Al-bano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole:

« all’allegato 1 » sono sostituite dalle se-guenti: « agli allegati 1, 2 e 2-bis »;

b) al comma 4, lettera b), le parole:

« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

7.85. (prioritario) Trancassini, Prisco, Al-bano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 986 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:

« Per l’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

7.81. (prioritario) Trancassini, Prisco, Al-bano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 997 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:

« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

7.87. (prioritario) Trancassini, Prisco, Al-bano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:

« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

* 7.115. (prioritario) Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* 7.35. Lacarra.

* 7.103. Bergamini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

7.1. (prioritario) Bonomo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L’efficacia delle disposizioni attua-tive dell’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2020 è prorogata al 31 marzo 2021 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

7.71. (prioritario) Galantino, Prisco, Tran-cassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 6-bis, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, le parole: « 31 gen-naio 2021 » sono sostituite dalle seguenti:

« 30 aprile 2021 ».

* 7.69. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Tran-cassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

* 7.92. Giovanni Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, soppri-mere le parole: nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo del-l’Istituto Luce Cinecittà;

b) al comma 4 sopprimere il secondo periodo;

b) sopprimere il comma 6.