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2. La disciplina dopo la legge 38/2009

2.2. Il bene giuridico tutelato

Analizzando la fattispecie in esame, occorre soffermarsi sulla rubrica, “Atti persecutori”, che immediatamente rimanda a condotte in se particolarmente gravi al punto da poter essere considerate espressione di “persecuzione”, termine che nel diritto internazionale penale denomina uno dei più gravi crimini contro l’umanità, fattispecie contemplata dall’ art. 7, lett. h) dello Statuto della Corte Penale Internazionale che incrimina <<l’ intenzionale privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo e della collettività>>76, e che in realtà è un fenomeno il cui ambito e disvalore è troppo diverso; la persecuzione richiama oltretutto una finalità che non è presente nel reato di stalking, se non nel senso che, come da qualcuno proposto, si tratti di un delitto consumato molto frequentemente nei confronti delle donne.

Molto probabilmente il legislatore voleva sottolineare la particolare gravità della fattispecie in questione, che spesso può essere percepita dalla vittima come una forma di persecuzione, in dottrina si proponeva anche l’ uso di termini come “molestie assillanti” per dar rilievo al fatto che il fenomeno molto spesso si manifesta con condotte in sé innocue e lecite, meglio definibili come molestie, e che proprio perché reiterate e quindi assillanti offendono il bene giuridico tutelato. La collocazione sistematica nel Titolo XII (delitti contro la persona), Capo III (delitti contro la libertà individuale), Sezione III, tra i delitti contro la libertà morale, ha il pregio di individuare il bene giuridico tutelato nella libertà morale, evidenziando come la condotta dello stalker violi il diritto all’autodeterminazione della vittima, in ordine alle modalità di conduzione della propria esistenza77.

76

A.M.MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, p. 101.

77 F.R

54 Si tratta di un reato comune che può essere realizzato in qualsiasi contesto, anche lavoristico, come sottolineato in dottrina78; mentre assume i connotati di reato proprio quando l’autore, nell’ipotesi aggravata, deve essere coniuge, anche separato o divorziato, o persona che sia stata legata da relazione affettiva79.

La fattispecie di atti persecutori, anche se inserita tra i delitti contro la libertà morale, prevede una figura criminosa plurioffensiva, volta a tutelare sia la libertà di autodeterminazione della vittima compromessa dalla volontà dello stalker di imporgli la propria presenza o di indurla a modificare le proprie abitudini, sia la tranquillità personale e la stessa salute mentale e fisica (integrità individuale) compromessa dalla sopportazione delle minacce o delle molestie che offendono la serenità della vittima al punto da poter provocare ansia e paura.

Si ritiene che la nuova fattispecie tuteli la libertà morale, intesa come libertà interna e tranquillità personale, anche in base alla considerazione che le due tipologie di condotta di atti persecutori - minaccia e molestia – integrano due fattispecie che, in base all’interpretazione prevalente, sono destinate a tutelare anche la tranquillità individuale, che è considerata da una parte della dottrina come prodromica alla libertà morale; con particolare riferimento alla minaccia, si afferma che <<la norma mira ad evitare che la prospettazione di un male futuro finisca per alterare a livello emotivo la naturale condizione di vita del soggetto passivo prima e per pregiudicare poi la specifica libertà di autodeterminazione>>80. La tranquillità personale è poi considerata come uno dei primari aspetti dell’interesse all’inviolabilità della sfera della vita privata, e lo

stalking si caratterizza proprio come forma di aggressione alla vita privata della

persona.

Secondo Valsecchi si profila un rapporto di gravità scalare, che vede al centro in sostanza il medesimo bene giuridico (la tranquillità/serenità psichica), tra le molestie (art. 660 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.) e il nuovo delitto di atti

78

E.LO MONTE, Art. 612-bis c.p. e “Stalking occupazionale”: un rimedio solo apparente, in Lav. E prev. Oggi, 2009, 6.

79 E.L

O MONTE, Art. 612-bis c.p., cit., 6.

80

G.FIANDACA-E.MUSCO, I delitti contro la persona, cit., 194, i quali non accolgono la separazione tra il bene della tranquillità e quello della libertà morale in sé.

55 persecutori (art. 612-bis); rapporto di gravità a scalare che ben si evince dai diversi quadri sanzionatori81.

La norma tutela inoltre la salute psicofisica della vittima, laddove richiede che la condotta sia realizzata in maniera da cagionare un grave stato di ansia e di paura, o un fondato timore.

Secondo la dottrina la fattispecie in esame avrebbe il fondamentale scopo di prevenire condotte ben più gravi, come le lesioni personali, la violenza sessuale e l’omicidio, in quanto la realizzazione delle condotte così come descritte nella nuova fattispecie costituirebbe un campanello di allarme di una possibile

escalation di aggressività, che potrebbe poi giungere ad eventi drammatici;

sempre secondo Valsecchi, infatti, la nuova fattispecie sanziona <<beni “intermedi”, al chiaro fine di assicurare una protezione più efficace ai beni “finali” che restano sullo sfondo: la vita, l’integrità fisica, la libertà sessuale>>82.

Pur non negando una certa finalità ostativa della fattispecie, si ritiene impensabile punire un soggetto per prevenire futuri e ipotetici comportamenti più gravi; la cornice edittale della pena prevista allora si crede sia commisurata alla gravità in sé della condotta.

Dobbiamo sottolineare quindi la gravità della condotta incriminata in quanto lesiva non solo della libertà di autodeterminazione, ma piuttosto della tranquillità e della salute psicofisica della vittima; il giudice deve poi interpretare la norma riconducendo nella fattispecie astratta solo condotte offensive dei beni tutelati. È vero che, come sottolineato da un’autorevole dottrina, <<trattandosi di una

fattispecie di tutela dei sentimenti, un certo tasso di indeterminatezza in sede di tipicizzazione legislativa appare come un costo da pagare a fronte di una

inevitabile (almeno parziale) indeterminatezza dello stesso bene protetto>>83.

81 A.V

ALSECCHI, Il delitto di atti persecutori, cit., 254.

82

A.VALSECCHI, Il delitto di atti persecutori, cit., 254.

83 G.F

56